News del: 16/01/2008
Vorrei in primo luogo far presente che occorre fare una prima separazione tra: la normativa antiriciclaggio e la normativa valutaria, che costituiscono due facce della stessa medaglia. Più precisamente la normativa antiriciclaggio è disciplinata dal Dlgs 197/1991 e dalle successive modifiche ed integrazioni legislative. Di recente, è stata recepita la terza Direttiva 2005/60/CEE mediante l’approvazione ed entrata in vigore in data 29/12/07, del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007.
Tra le novità che ritengo interessanti vorrei segnalare alcune importanti restrizioni che modificheranno le attuali abitudini e che entreranno in vigore il 30 aprile 2008. Sarà vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti privati, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
Quindi, quest’ultimo aspetto vi può essere utile per regolamentare le transazioni all’interno del territorio Nazionale e per comprendere che anche i prelevamenti in banca in contanti superiori a 5.000,00 possono essere oggetto di segnalazioni dall’Istituto stesso all’Amministrazione Finanziaria. Diversamente, la normativa valutaria è disciplinata dal decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e le sue integrazioni, ha per oggetto i trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori.
In base a questa normativa il giocatore che si reca al dì fuori dell’Italia ha l’obbligo di dichiarare all’autorità italiane unicamente le somme di denaro superiori a 10.000,00 Euro. Quindi, al di sotto di tale soglia non vi è assolutamente nessun obbligo di dichiarazione. Nel caso in cui si supera detta soglia la dichiarazione viene effettuata nella seguente maniera a secondo che il passaggio sia : -extracomunitario: allora tale dichiarazione va fatta presso gli uffici doganali di confine al momento del passaggio -intracomunitario :la dichiarazione va fatta presso una banca in occasione di un’operazione svolta presso la banca stessa, oppure presso un ufficio doganale, un ufficio postale, un Comando della Guardia di Finanza, entro le 48 ore successive all’entrata nel territorio della Repubblica o entro le 48 ore antecedenti l’uscita dal territorio della Repubblica.
I giorni festivi sono esclusi dal computo di tali termini - In caso di omessa dichiarazione ovvero di dichiarazione contenente informazioni inesatte o incomplete, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al quaranta per cento dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire eccedente il controvalore di € 10.000, con un minimo di € 103,29 (art. 3 del Regolamento 1889/2005/CE e art. 5 c.3 del Decreto Legge 167/1990, convertito in Legge 227/1990) ed i relativi valori sono soggetti a sequestro (art. 5 ter del Decreto Legge 167/1990, convertito in Legge 227/1990). -Chiunque ometta di indicare le generalità del soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l’estero di denaro, titoli o valori mobiliari, ovvero le indica false, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da € 516,46 a € 5.164,57 (art. 5, comma 8 bis, Decreto Legge 167/1990, convertito in Legge 227/1990).
