Sentenza chiave della Corte di Giustizia Europea sui giochi online
Il mercato del gaming online ha vissuto ieri una giornata che potrebbe rivelarsi molto importante. Una controversa sentenza della Corte di Giustizia Europea getta un'ombra (la cui consistenza emergerà nei prossimi giorni, ndr) sulle speranze di chi ha sostenuto, fino ad oggi, la legittimità dell'operato di quegli operatori di gaming e poker online ".com". Questi ultimi si sono sempre appellati al principio della libera circolazione di servizi all'interno degli stati membri UE, come colonna portante di tante battaglie legali che, nel corso dei mesi, si sono susseguite e si susseguono tuttora.
Ieri però è giunta una notizia interessante dal Portogallo, destinata a sconvolgere gli attuali e precari equilibri. Qualche tempo fa il Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia di Lisbona, ente governativo che ha il diritto esclusivo di organizzare e gestire le lotterie, il lotto e le scommesse sportive online in Portogallo, aveva inflitto a Bwin e alla Liga Portuguesa de Futebol Profissional ammende pari - rispettivamente - a 74500 e 75000 €, "per aver offerto giochi di azzardo tramite Internet ed effettuato pubblicità per i medesimi".
Ieri è arrivata la sentenza della Corte di Giustizia Europea, secondo la quale il divieto della legge portoghese ad operatori ad offrire giochi d'azzardo on line può essere compatibile con la libera prestazione di servizi e può essere giustificato dall'obiettivo di lotta contro la frode e la criminalità.
Ecco cosa recita il testo: "il fatto che un operatore privato offra legalmente servizi ricompresi in tale settore tramite Internet in un altro Stato membro in cui sia già soggetto a taluni requisiti di legge ed a controlli, non può essere considerato garanzia sufficiente di protezione dei consumatori nazionali contro i rischi di frode e di criminalità".
Per la Corte non si configura una restrizione alla libera prestazione di servizi in quanto "in assenza di un'armonizzazione comunitaria in materia di giochi d'azzardo, gli Stati membri sono liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in tale settore e, eventualmente, di definire con precisione il livello di protezione voluto". La Corte ha tuttavia ricordato che "le restrizioni che gli Stati membri possono imporre devono soddisfare alcune condizioni: esse devono essere idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi invocati dallo Stato membro interessato e non devono andare oltre quanto necessario ai fini del loro conseguimento", oltre che "applicate in modo non discriminatorio".
Pertanto la Corte ha ritenuto che "l'obiettivo di lotta contro la criminalità, invocato dal Portogallo, può costituire un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare restrizioni nei confronti degli operatori autorizzati a offrire servizi nel settore del gioco d'azzardo. Infatti, tali giochi implicano, tenuto conto della rilevanza delle somme che essi consentono di raccogliere e delle vincite che possono offrire ai giocatori, rischi elevati di reati e frodi".
Non si sono fatte attendere le reazioni, tra cui quella di AAMS. Pacata ma ferma la replica dei vertici di Bwin che dichiarano, per bocca del Co-Ceo Manfred Bodner "Il gioco online è ormai una realtà di mercato. Esiste un bisogno urgente di sviluppare un contesto legale al passo con i tempi per garantire l'interesse dei consumatori, gli stati e gli operatori. Le sentenze della Corte non potranno compensare la mancanza di una regolamentazione nel medio e lungo periodo". Il punto chiave, sempre secondo Bodner, è che la Corte non ha considerato adeguatamente come Bwin sia capace di controllare il gioco su internet in maniera equivalente al controllo esercitato da un monopolio statale.
Di tono ben differente, come prevedibile, sono gli umori in casa AAMS, indirettamente interessata alla vicenda. Fonti autorevoli dell'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, interpellate da Agipronews, hanno dichiarato che "la decisione della Corte di Giustizia sulle scommesse via internet dà una spallata forse decisiva ai tentativi di imporre al mercato europeo il principio del paese di origine, secondo cui l'importante sarebbe il luogo di residenza dell'operatore. In realtà, ancora una volta, è stabilito che l'elemento fondamentale è il luogo in cui viene svolta la raccolta telematica".
Battaglia conclusa? Certo che no. Difficile che Bwin e tutte le altre aziende interessate alla vicenda si diano per vinti. Certamente, i loro avversari hanno segnato un canestro importante, ma in realtà nessuno sa ancora quanto sia lontana la fine del match..
si ringrazia agipronews
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