A seguito di due sentenze del TAR Lazio che hanno sollecitato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM, ex AAMS) a rivedere (e pubblicare di nuovo) la Determinazione direttoriale sulla super tassa del Fondo Salva Sport (0,5% sulla raccolta) per il Betting Exchange (su ricorso presentato da Betfair), il direttore Marcello Minenna ha reso noto il nuovo atto regolamentare che va a sostituire il precedente.
Ci sono delle novità importanti: in teoria, il prelievo per gli esercizi fiscali 2020 e 2021 deve essere applicato sulla “bancata” per ogni singola operazione, di fatto ne dovrebbe rispondere lo scommettitore che ha accettato la scommessa di un altro giocatore e, come un bookmaker, ha deciso di assumersi il rischio.
Così determinano i Monopoli:
“ritenuto che diverse modalità di calcolo del prelievo destinato a finanziare il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”, basate su altri fattori dei flussi economico-finanziari siano maggiormente afflittive per i concessionari del Betting Exchange, perché il criterio suddetto grava sui giocatori che hanno assolto la funzione di “banco” e non sui concessionari, in ragione del diverso ruolo svolto da questi ultimi nel Betting Exchange rispetto alle scommesse tradizionali”;
Tassazione sulla bancata: come potevano i giocatori sapere del prelievo?
Il problema è che al tempo, come faceva lo scommettitore a sapere che, oltre al rischio del banco, doveva assumersi anche tale ingente onere fiscale?
Come può una norma di tale portata avere – di fatto – effetto retroattivo per operazioni vecchie anche di due anni?
Come possono, con tale ritardo nella pubblicazione, i concessionari ricalcolare il prelievo per ogni soggetto passivo (giocatore bancante)?
Questi sono solo alcuni dei dubbi che, indurranno gli attori in causa a presentare – molto probabilmente – un nuovo ricorso perché tale decisione viola in modo palese i principi costituzionali più elementari. Gli effetti oltretutto ricadano solo formalmente sui giocatori, ma in realtà gli oneri sono sui concessionari che, dopo due anni di assoluto caos interpretativo, si ritrovano a dover pagare impossibilitati nel chiedere un prelievo (di dubbia legittimità) ai propri clienti.
Betting exchange: la tassa retroattiva al 2020-2021, i dubbi
Come noto il Betting exchange è uno scambio di puntate-bancate tra giocatori, mentre la piattaforma (in questo caso Betfair) offre solo un servizio (ma è responsabile in solido verso il fisco italiano).
I trader guadagnano da continue e ripetute operazioni di puntata e di bancata. Tassare solo la bancata non ha alcuna logica tecnica, perché anche in questo nuovo atto, si mettono sullo stesso piano le scommesse tradizionali con l’Exchange che, sono due giochi che si basano su presupposti quasi opposti: uno è un gioco da banco l’altro di iterazione tra giocatori come il poker. In comune hanno solo gli eventi sportivi come oggetto. Qui nasce l’equivoco e il grosso caos interpretativo.
Il fatto che tali principi vengano stabiliti ex post, induce a pensare a una illegittimità dell’articolo 7, comma 1, della Determinazione direttoriale.
Chi ha interesse a garantire il futuro del Betting Exchange in Italia si ritrova con le spalle al muro: è costretto a far ricorso, a mio modo di vedere, perché se dovesse passare questo principio (sbagliato) i rischi potrebbero essere ingenti nelle future decisioni che verranno prese nel settore dello scambio scommesse.
In un primo momento, ADM aveva sorpreso tutti e identificato nei giocatori i soggetti passivi, andando però ben oltre la delega di legge (che non stabiliva affatto un particolare così rilevante) e calcolando la raccolta sulla sommatoria tra puntata e bancata. Ora solo sulla bancata.
La legge delega però non individuava nei players i potenziali contribuenti della tassa Salva Sport per gli anni 2020 e 2021. Facile per il TAR Lazio rispedire per due volte al mittente gli atti.
Leggiamo l’articolo 7, comma 1 dell’atto di ADM.
Le somme dovute dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva della quota dello 0,5 per cento sino alla data di esecuzione del presente provvedimento sono versate a cura dei concessionari alle scadenze previste dall’articolo 4, comma 2. 2. Gli uffici competenti della Direzione Giochi provvederanno a ricalcolare gli importi dovuti dai singoli concessionari di propria vigilanza e a comunicare gli effetti finanziari della presente determinazione ai soggetti passivi di imposta o che, come nel Betting Exchange, assumono responsabilità solidale nel versamento di quanto dovuto.
ADM: i presupposti per applicare la tassa sulla bancata nel Betting Exchange
Ma vediamo quali sono, Secondo la Determinazione direttoriale, i presupposti di questa grossa novità introdotta da AMD.
– CONSIDERATO che nelle scommesse a quota fissa con interazione diretta tra giocatori l’importo scommesso e la somma da riscuotere in caso di vincita o le relative modalità di determinazione, sono concordate mediante l’inserimento da parte del giocatore di una offerta di scommessa sulla piattaforma di raccolta e la successiva effettuazione dell’abbinamento da parte del concessionario con l’offerta fatta da altro giocatore di accettare detta scommessa in qualità di “banco”;
– CONSIDERATO, pertanto, che nel Betting Exchange, per ciascuna scommessa, un giocatore accetta in qualità di “banco” la puntata di uno o più giocatori;
Comparazione offerte scommesse
AGGIORNAMENTO: Attenzione ai periodi promozionali! Vi sono periodi in cui questa promozione aumenta di valore, sino a mettere in palio 5.000€!
Con la promo Salva il Bottino si possono vincere soldi veri, in modo del tutto gratuito.
Basta solo rispondere ad una serie di 13 domande.
Sisal eroga un capitale virtuale che il giocatore dovrà distribuire a piacimento sulle risposte "si" o "no" su alcune domande, oppure puntare tutto su una delle due risposte.
Dopo l'ultima domanda esatta, il bottino sarà conquistato!
Esempio
Supponiamo che la prima domanda sia: "In Milan Roma, entrambe le squadre andranno a segno? Si o No?"
Decidiamo di puntare, dei nostri 5.000€ virtuali, 4.000€ sul SI e 1.000€ sul NO.
La gara finisce 1-1 , così il nostro bottino risulta essere di 4.000€. Con quei 4.000€ passiamo alla seconda domanda, ipoteticamente "Manchester City - Arsenal finirà in over 2,5? SI o NO?"
Possiamo distribuire i nostri 4.000€ con 3.000€ sul SI e 1.000€ sul NO.
Con il risultato di City - Arsenal si determinerà il successo della nostra risposta.
Il meccanismo si ripete sino alla domanda 13, in cui il bottino salvato verrà accreditato nel proprio conto gioco.
Sei già iscritto?
Non sei iscritto?
BONUS DI BENVENUTO
5.250€
Fino a 50€ alla registrazione + 200€ Fun bonus + 5.000€ con "Salva il bottino"

Scommettendo su alcune partite di calcio del palinsesto di Bet365, in caso di risultato finale di zero a zero, la scommessa può venire rimborsata.
Basta effettuare una scommessa pre evento sui mercati Risultato/Entrambe le squadre segnano, Totale goal/Entrambe le squadre segnano, Entrambe le squadre segnano nel 1°/2° tempo, Risultato esatto o Parziale/Finale su qualsiasi incontro di Calcio.
Qualora l'incontro terminasse sullo 0-0 e la propria scommessa fosse perdente, si otterrà un bonus dello stesso valore della giocata.
Sei già iscritto?
Non sei iscritto?
BONUS DI BENVENUTO
100€
Bonus del 100% sul primo versamento sino a 100€

Su Snai, più aumenta il numero degli eventi in multipla più si ottiene un aumento progressivo della possibile vincita: si chiama "Bonus Multipla", ed è una promozione che si concretizza scommettendo su tutti gli sport con 5 o più avvenimenti con quote uguali o superiori a 1.25.
La percentuale del bonus, a partire dal 3,5% in quintupla, aumenterà progressivamente sino al 30° avvenimento. Si potrà ottenere una maggiorazione fino al +144%.
Sei già iscritto?
Non sei iscritto?
BONUS DI BENVENUTO
315€
15€ Bonus free + fino a 300€ sul primo deposito

– CONSIDERATO, quindi, che nel Betting Exchange, per ciascuna scommessa, un giocatore svolge la funzione di “banco” e che, conseguentemente, questa ha analoga natura della posizione che svolge il concessionario tradizionale nelle scommesse del gioco pubblico;
– CONSIDERATO che nel Betting Exchange l’importo che, in esito all’evento, è incassato dal giocatore che funge da “banco”, è assimilabile alla somma incassata dal concessionario nelle scommesse tradizionali del gioco pubblico;
– RITENUTO che le differenti caratteristiche tecniche tra le scommesse sportive tradizionali e il citato Betting Exchange si riflettono sulle rispettive definizioni di basi di calcolo per l’applicazione dello 0,5 % da destinare al “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”
– VISTA la finalità di definire un criterio di calcolo del prelievo destinato a finanziare il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” che consenta una parità sostanziale di trattamento fra il Betting Exchange e le scommesse sportive tradizionali;
– CONSIDERATO che tale parità sostanziale risulterebbe indispensabile ad evitare una qualunque sperequazione nel mercato tra le posizioni di concessionario tradizionale e di “banco” in ragione del presupposto che un qualunque differenziato trattamento applicativo potrebbe spingere il concessionario tradizionale a voler eludere la norma ponendosi nella posizione di “banco” e concretizzando una effettiva distorsione del corretto svolgimento del gioco pubblico;
– CONSIDERATO che tale ultima conseguenza deve essere ampiamente scongiurata ed evitata al fine di eliminare ogni possibile danno erariale che si potrebbe concretizzare per mezzo di questa spinta distorsiva in grado di concretizzare anche il venir meno del versamento di quota parte dell’imposta unica da corrispondere a cura del concessionario tradizionale sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ai giocatori;
– RITENUTO che detta parità sostanziale possa essere ottenuta applicando il prelievo dello 0,5 per cento alle somme effettivamente percepite dai giocatori che assolvono al ruolo di “banco” secondo un meccanismo analogo a quello della rete tradizionale;
– RITENUTO che detto criterio comporti una sostanziale equiparazione nell’incidenza del prelievo sulle raccolte delle scommesse sportive tradizionali e del Betting Exchange e, di conseguenza, una parità di trattamento;
– RITENUTO che diverse modalità di calcolo del prelievo destinato a finanziare il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”, basate su altri fattori dei flussi economico-finanziari siano maggiormente afflittive per i concessionari del Betting Exchange, perché il criterio suddetto grava sui giocatori che hanno assolto la funzione di “banco” e non sui concessionari, in ragione del diverso ruolo svolto da questi ultimi nel Betting Exchange rispetto alle scommesse tradizionali;
– RITENUTO necessario, per continuità sia amministrativa sia contabile e per la sua qualifica di agente contabile, che il concessionario del Betting Exchange assicuri la raccolta di quanto dovuto a cura dei giocatori che svolgono la funzione di “banco” e che provveda a versare, secondo le medesime modalità della rete tradizionale, il dovuto all’erario per tutti i giocatori per la corretta applicazione delle aliquote previste dalla legge;
– PRESO ATTO che il concessionario del Betting Exchange svolge un ruolo di garanzia al corretto svolgimento del gioco pubblico secondo questo approccio innovativo dove il giocatore svolge funzioni di “banco” qualificabili, di fatto e di diritto, analoghe a quelle esercitate dal concessionario sulla rete di raccolta tradizionale;
– RITENUTO che tale ruolo di garanzia previsto dalla concessione ammetta in concreto l’ingenerarsi di responsabilità solidali in capo al concessionario del Betting Exchange sugli importi da versare da parte dei giocatori che svolgono la funzione di “banco” anche in ragione della sua intermediazione e della sua posizione di concessionario del gioco pubblico;
– CONSIDERATO che il concessionario del Betting Exchange è l’unico soggetto di diritto privato che in modo univoco e determinato ha la reale cognizione di quanto ogni singolo giocatore, che svolge la funzione di “banco”, deve versare all’erario per finanziare il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” secondo le aliquote previste dalla legge;
– CONSIDERATA la necessità di disciplinare gli effetti diretti della sentenza n. 11496/2021 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio e in particolare di quanto necessario a seguito della dichiarazione di nullità della Determina nr. 307276/R.U. dell’8 settembre 2020 e della Determina nr. 151351/R.U del 18 maggio 2021; VISTI i nuovi criteri di calcolo qui determinati per il prelievo destinato a finanziare il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” che comportano effetti riferibili, anche, a periodi di imposta degli anni fiscali 2020 e 2021,
– CONSIDERATA la necessità di assicurare per gli anni 2020 e 2021 la copertura finanziaria del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” senza oneri o squilibri a carico della finanza pubblica,
Betting exchange: le decisioni del direttore del Monopoli
Il direttore Generale Determina:
ARTICOLO 1 OGGETTO 1. La presente Determinazione stabilisce le modalità di calcolo e di applicazione dell’importo dello 0,5 per cento alla raccolta sulle scommesse di cui all’articolo 217, comma 2, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. 2. Il predetto importo è versato a cura dei concessionari secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.
ARTICOLO 2 MODALITÀ DI CALCOLO 1. La somma costituente “raccolta” è individuata sulla base dei singoli provvedimenti di regolamentazione delle scommesse. 2. L’importo è calcolato come segue: a) applicando l’aliquota dello 0,5 per cento alla raccolta al netto dell’imposta unica calcolata nel periodo corrispondente per scommesse sportive a quota fissa, scommesse a quota fissa su simulazione di eventi, concorsi pronostici ippici, scommesse di ippica nazionale, scommesse ippiche a totalizzatore, scommesse ippiche a quota fissa e multiple a riferimento; b) applicando l’aliquota dello 0,5 per cento alla raccolta del periodo corrispondente per i concorsi pronostici sportivi e le scommesse sportive a totalizzatore; c) applicando l’aliquota dello 0,5 per cento alle somme percepite dai giocatori che hanno assolto la funzione di “banco”, al netto dell’Imposta Unica.
ARTICOLO 3 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO L’importo complessivo da versare riferito a ciascun quadrimestre, è dato dalla somma degli importi calcolati mensilmente per ciascuna tipologia di gioco.
ARTICOLO 4 PERIODO CONTABILE DI RIFERIMENTO E TERMINI DI VERSAMENTO 1. Il periodo contabile di riferimento è il quadrimestre. 2. I versamenti sono effettuati dai concessionari del gioco pubblico nel rispetto dei seguenti termini: a) 20 maggio 2020 – 31 agosto 2020: entro il 30 novembre 2020; b) 1 settembre 2020 – 31 dicembre 2020: entro il 28 febbraio 2021; c) 1 gennaio 2021 – 30 aprile 2021: entro il 31 agosto 2021; d) 1 maggio 2021 – 31 agosto 2021: entro il 30 novembre 2021; e) 1 settembre 2021 – 31 dicembre 2021: entro il 28 febbraio 2022.
ARTICOLO 5 MODALITÀ DI VERSAMENTO Il versamento di quanto dovuto dai soggetti passivi di imposta dovrà essere effettuato secondo le modalità che verranno indicate con successivo provvedimento dell’Agenzia, sentita la Ragioneria Generale dello Stato.
ARTICOLO 6 LIMITE Qualora prima del 31 dicembre di ciascun anno sia raggiunto il limite massimo, rispettivamente, di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021, il calcolo dell’importo è limitato al mese in cui detto limite è raggiunto e l’importo mensile è ricalcolato in misura proporzionale rispetto alla somma registrata in eccesso.
ARTICOLO 7 NORMA TRANSITORIA 1. Le somme dovute dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva della quota dello 0,5 per cento sino alla data di esecuzione del presente provvedimento sono versate a cura dei concessionari alle scadenze previste dall’articolo 4, comma 2. 2. Gli uffici competenti della Direzione Giochi provvederanno a ricalcolare gli importi dovuti dai singoli concessionari di propria vigilanza e a comunicare gli effetti finanziari della presente determinazione ai soggetti passivi di imposta o che, come nel Betting Exchange, assumono responsabilità solidale nel versamento di quanto dovuto. 3. I diversi valori finanziari positivi per l’Amministrazione finanziaria derivanti dall’aggiornamento degli importi dovuti dai singoli concessionari per gli anni contabili 2020 e 2021, verranno versati all’Erario entro 180 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. 4. I diversi valori finanziari negativi per l’Amministrazione finanziaria derivanti dall’aggiornamento degli importi non dovuti dai singoli concessionari per gli anni contabili 2020 e 2021, saranno disciplinati con apposito provvedimento dell’Agenzia adottato previa acquisizione di parere della Ragioneria Generale dello Stato. Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e a ogni effetto di legge.