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Poker online: Agenzia Entrate ‘tassabili vincite su siti esteri’

tasse-onlineL’Agenzia delle Entrate, in un importante e recente chiarimento, ha stabilito che le vincite maturate dai players sui siti esteri (e sprovvisti di concessione AAMS) dovranno essere denunciate nel Modello Unico, come redditi diversi.

Secondo l’interpretazione dell’Agenzia il giocatore “deve assoggettare a tassazione l’intero ammontare delle vincite percepite nel periodo d’imposta, senza tener conto delle spese sostenute per la loro produzione. Occorre inoltre considerare che l’articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede che tali vincite o premi, se corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23 dello stesso decreto, sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con facoltà di rivalsa”.

Le vincite ottenute – secondo la risoluzione dell’Agenzia segnalata da Agicos – dai giocatori sui siti di gioco esteri, devono quindi essere riportate nel Modello Unico, essendo sottoposte a monitoraggio fiscale. Un chiarimento che riguarda tutto il gambling in rete: dal poker online, alle scommesse, alle lotterie telematiche e i casinò.

A richiedere una delucidazione ci ha pensato un giocatore italiano che 2009 ha realizzato una vincita accedendo via internet ad un casinò online, con sede all’estero. L’accesso al gioco era stato effettuato attraverso il versamento di una somma prelevata da un conto corrente, che deteneva presso un intermediario finanziario con sede nell’Isola di Man. Le vincite erano state poi accreditate sul medesimo conto senza applicazione di alcuna ritenuta. Il contribuente italiano aveva la disponibilità delle somme attraverso l’utilizzo di una carta di credito estera o tramite emissione di assegni o bonifici.

Pertanto lo scommettitore ha presentato un’istanza all’Agenzia, con il seguente oggetto: “Si chiede quale sia la corretta modalità di tassazione delle predette vincite e se l’istante è tenuto ad indicarle nel modulo RW della dichiarazione dei redditi”.

La soluzione interpretativa prospettata dallo stesso giocatore era che “le vincite dovevano essere indicate nel modello unico, in quanto tali somme costituivano ‘redditi diversi’, in particolare solo se tali somme fossero al 31 dicembre superiori a 10.000 euro”. Inoltre doveva essere indicato “il valore complessivo dei trasferimenti in denaro effettuati dall’Italia verso l’estero per accedere al gioco e dall’estero verso l’Italia per l’utilizzo delle somme”.

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato per questo tipo di fattispecie l’applicazione dell’articolo 67, comma 1, lettera d), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR).

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Tale norma prevede: “costituiscono redditi diversi le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte”. Il successivo articolo 69, comma 1, del TUIR prevede che tali somme “costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione”.

“Nel caso di specie, pertanto, l’istante – sottolinea l’Agenzia – deve assoggettare a tassazione l’intero ammontare delle vincite percepite nel periodo d’imposta, senza tener conto delle spese sostenute per la loro produzione”.
Di conseguenza, questi importi sono tassati per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione.

“Occorre inoltre considerare che l’articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede che tali vincite o premi, se corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23 dello stesso decreto, sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con facoltà di rivalsa. L’erogazione di reddito da parte di un soggetto che non è sostituto d’imposta rende necessario l’adempimento degli obblighi dichiarativi in capo al contribuente. In particolare, nella fattispecie in esame, le vincite devono essere riportate nel rigo RL15 del quadro del modello Unico”.

Sul punto chiariremo in seguito con l’autorevole parere di esperti nella fiscalità legata al gioco. L’Agenzia ha inoltre ribadito gli obblighi di denunciare il trasferimento di denaro da o verso l’estero per somme superiori ai 10.000€. Il giocatore – entrando nello specifico – dovrà compilare la sezione II del modulo RW, riportando il saldo del conto estero al 31 dicembre e specificare che non ricava interessi dal conto stesso.

Editor in Chief Assopoker. Giornalista e consulente nel settore dei giochi da più di due decenni, dal 2010 lavora per Assopoker, la sua seconda famiglia. Ama il texas hold'em e il trading sportivo. Ha "sprecato" gli ultimi 20 anni della sua vita nello studio dei sistemi regolatori e fiscali delle scommesse e del gioco online/live in tutto il Mondo.
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