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Poker live, a Catania pagano buy-in da €550 per un torneo: tutti assolti dopo 4 anni di processo!

Assolti players, dealers e organizzatori

Il Tribunale di Catania ha assolto 17 persone (tra organizzatori e giocatori) perché è stato riconosciuto per l’ennesima volta che il poker live sportivo è un gioco d’abilità,  o meglio, le skills prevalgono sull’alea (ricordiamoci che è pur sempre un gioco di carte). 

Gli imputati erano stati rinviati a giudizio per aver partecipato o organizzato un torneo di texas hold’em. Il particolare importante di questa vicenda è l’entità del buy-in. Come abbiamo spesso sottolineato, nelle sue tre importanti sentenze, la Corte di Cassazione ha sempre “raccomandato” l’organizzazione di eventi con “buy-in di lieve entità, senza però specificare un limite. Esperti legali hanno equiparato i limiti del live con quelli vigenti per l’online (€250) ma i giudici siciliani sono andati oltre.

Poker live: il buy-in da €550!

Il 26 aprile del 2012 all’interno dell’hotel “Ora Luxury” di Acireale (Catalia) viene organizzato un torneo di poker live ed i giocatori versarono €550 come quota d’iscrizione e furono denunciati dalla Guardia di Finanza di Catania che il 30 aprile del 2012 interruppe il final day e denuncia tutti.

Otto di questi imputati hanno preferito accettare e pagare una sanzione amministrativa per evitare il processo, gli altri rinviati a giudizio sono stati assolti con formula piena dai giudici del Tribunale di Catania.

A ricostruire i fatti è l’avvocato Gianluca Cantone difensore di 4 imputati tra dealers e giocatori (mentre il collega Roberto Russo è stato incaricato per la difesa del resto degli organizzatori e players accusati).

La cronaca e lo sviluppo del processo

Avvocato, può raccontarci come è nata questa vicenda processuale?

Nella vicenda che ci riguarda, la Guarda di Finanza di Acireale (Catania) in data 30.04.2012, fece un blitz (grazie all’ infiltrazione di un agente) all’interno dell’albergo “Ora Luxury Hotel – villa Itria” di Viagrande dove era in corso la serata conclusiva di un torneo iniziato il 26.04.2012 con 180 iscritti da tutta Italia e con un buy-in di € 550 (€500 a montepremi e 50€ per costi di organizzazione e buffet). Al momento dell’irruzione vi erano rimasti gli ultimi 2 tavoli finali. La GdF interruppe il gioco sottoponendo a sequestro il materiale da  gioco, i tavoli, i monitor, i computer e 96.000€ circa; inoltre, identificò e denuncio un totale di 25 persone: i players e i dealers indistintamente per “partecipazione” a giuoco d’azzardo, mentre, i due organizzatori ed il responsabile dell’albergo per “organizzazione” di giuoco d’azzardo.

L’accusa

La pubblica accusa cosa ha contestato nello specifico ai players? C’è stato un elemento fondante? Il buy-in eccessivo?

I 25 imputati venivano tratti in giudizio per i reati loro rispettivamente ascritti. Relativamente a players e dealers la contestazione nel capo di accusa è stata la seguente : “per il reato di cui all’art. 720 c.p. per essere stati colti mentre prendevano parte al gioco d’azzardo del poker variante “texas hold’em” nei locali dell’albergo Ora Luxury Hotel Villa Itria in Viagrande il 30.04.2012.

In genere, è difficile riscontrare rinvio a giudizio nei confronti di giocatori (ma solo di organizzatori). Cosa ha spinto la Procura a chiedere il rinvio a giudizio, secondo lei, anche per i players?

Non esistono provvedimenti ed azioni omogenee delle Procure; anzi, tutt’oggi la Questura di Catania opera (ho letto da poco di un nuovo blitz stavolta relativo ad un torneo più contenuto) bloccando i tornei e provvedendo ad identificare e denunciare sia gli organizzatori che i players (dealers inclusi).

La difesa

Quale è stata la sua tesi difensiva sostenuta in dibattimento?

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La difesa, previa esclusione tramite l’escussione dei testimoni, della possibilità di re-buy e re-entry, ha fatto proprio nel processo l’orientamento della terza sezione della Corte di Cassazione sia del 2012 che del 2013. Ritenendo che il texas hold’em sia gioco di abilità e non di azzardo in presenza delle seguenti condizioni:

  • ove lo stesso sia svolto secondo modalità “torneo”,
  • ove siano previste quote, predeterminate, di partecipazione uguali per ciascun giocatore,
    sia, altresì, prevista l’assegnazione di un numero uguale di gettoni, di valore solo nominale, per tutti i giocatori
  • impossibilità per il giocatore di rientrare in gioco, una volta esaurita la dotazione originaria, ed impossibilità di aumentare la predetta dotazione acquistando ulteriori gettoni,
  • preventiva individuazione del premio finale, meglio se in natura e non denaro.

Avendo riscontrato, grazie ad una nutrita istruttoria dibattimentale, la compresenza di tutti questi elementi , abbiamo sostenuto che non è esistita dunque la aleatorietà, bensì sono stati preminenti altri aspetti del gioco, quali:

  • l’abilità del partecipante,
  • la sua esperienza,
  • l’attitudine alla concentrazione,
  • il ricorso a specifiche strategie,
  • la capacità di valutazione dell’avversario,
  • la resistenza fisica e mentale.

L’elevato buy-in

Può spiegare ai nostri lettori perché questa è un’importante sentenza con non trascurabili elementi di novità rispetto alla giurisprudenza precedente?

Prima di tale sentenza, proprio sulla base del dictum della Cassazione e del Consiglio di Stato, vi erano state pronunce “favorevoli” solo per tornei con quote di iscrizione entro €100, in quanto il buy-in “contenuto” era elemento necessario, insieme all’assenza di aleatorietà, perché vi fosse predominanza di abilità e competizione rispetto all’azzardo, e comunque la supremazia del fine competitivo rispetto allo scopo di lucro ed alla vincita (quest’ultimi, uniti all’aleatorietà, elementi tipici della fattispecie giuoco d’azzardo).

Superato il limite della quota di iscrizione

Di fatto i giudici sono andati oltre la giurisprudenza consolidata ed autorevole della Cassazione…

La sentenza del tribunale di Catania costituisce un novum per tutto il panorama giuridico italiano ad oggi. Oltre ad abbracciare i principi della Cassazione (già fatti propri da altri Tribunali ordinari come suddetto), supera il “limite” relativo alla quota di iscrizione,  ritenendo per la prima volta un giudicante che le modalità di torneo ad eliminazione diretta,la pubblicità del stesso, il fatto che avessero partecipato giocatori da tutta Italia, il fatto che fosse un mega evento di durata di 5 giorni, il fatto che il premio fosse attinto esclusivamente dalle quote di iscrizione, uniti all’assenza di aleatorietà e scopo di lucro ( i due elementi costitutivi della nozione di giuoco d’azzardo dettata dall’art. 721 c.p.), giustifichino un buy –in dell’importo di € 550 a partecipante.

Di fatto lei ed i suoi assistiti siete arrivati ad una sentenza favorevole, a contrario di altri players.

Occorre precisare, per completezza del quadro processuale, che 8 giocatori (per lo più i “non locali”) entro la dichiarazione di apertura del dibattimento hanno utilizzato l’istituto dell’oblazione (pagando una sanzione amministrativa ed estinguendo il processo); gli altri, invece, sono andati fino in fondo, fino a sentenza, in quanto (e parlo per i miei assistiti, ovvero 4 imputati tra dealers e players) convinti che ciò che avevano fatto costituisse puro gioco di abilità sportiva e non reato. Se lo erano sentiti dire tanti anni fa dal Consiglio di Stato, se lo erano sentiti dire più volte dalla Suprema Corte di Cassazione, ed adesso finalmente, dopo più di 4 anni di processo, se lo sono sentiti dire anche dal proprio Giudice ordinario.

Editor in Chief Assopoker. Giornalista e consulente nel settore dei giochi da più di due decenni, dal 2010 lavora per Assopoker, la sua seconda famiglia. Ama il texas hold'em e il trading sportivo. Ha "sprecato" gli ultimi 20 anni della sua vita nello studio dei sistemi regolatori e fiscali delle scommesse e del gioco online/live in tutto il Mondo.
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