Abbiamo sempre sostenuto quanto fosse - dal punto di vista tecnico - deleterio ed anacronistico applicare una tassa sulla raccolta nelle scommesse come quella introdotta il 20 maggio dal Governo nel decreto "Salva Sport" e pari allo 0,50%.
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Le sponsorizzazioni sono l'unico canale efficace per salvare lo sport
E' giusto che il mondo delle scommesse dia il suo contributo al mondo dello sport ma nei modi e con i canali giusti: i bookmakers lo stavano già facendo con le sponsorizzazioni ma gli è stato impedito con il Decreto "Dignità" . E siamo certi che le società di scommesse sarebbero disposte anche a valutare la tassa temporanea del "Salva Sport" ma solo a determinate condizioni: senza lockdown "ideologici" vari e con un prelievo sul profitto e non sul turnover (in questo modo devono pagare la tassa anche in caso di perdite).
2020, anno nero non solo per lo sport: agenzie ancora in lockdown
Non solo per lo sport, il 2020 è stato un anno difficile anche per il settore delle scommesse: per 3 mesi c'è stata la sospensione degli eventi sportivi più il lockdown in Italia ed in Gran Bretagna (oltre che negli altri stati europei). Ed ora a novembre si ritrovano, di nuovo, con le porte delle agenzie sbarrate.
Salta il termine del pagamento del 30 novembre per i bookmakers
In una condizione talmente difficile, entro il 30 novembre, i concessionari italiani sarebbero stati chiamati a versare cospicue somme per il Salva Sport (pari allo 0,50% della raccolta oltre alla ordinaria tassazione sui profitti).
Il Tar del Lazio, dopo aver sospeso il prelievo per Betfair nel betting exchange, ha deciso di sospendere l'applicazione della tassa anche per i bookmakers. L'ordinanza sospensiva sarà valida fino al 4 dicembre, quando è prevista l'udienza nel merito con il contradditorio tra i ricorrenti e le amministrazioni.
Le motivazioni del TAR: "presupposto di estrema gravità ed urgenza"
Nelle motivazioni dell'ordinanza, il TAR Lazio ha precisato che ”si possono ritenere sussistenti i presupposti dell’estrema gravità ed urgenza, stante l’oggettiva ed immediata lesività dei provvedimenti impugnati, in particolare nella parte in cui impongono un cospicuo versamento entro il prossimo 30 novembre".