Il decreto attuativo che introduce il divieto di pubblicità per il gioco online è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è ora ufficiale: vietati gli spot televisivi che promuovono gambling dalle 7 alle 22 sulle tv generaliste e le trasmissioni dedicate ai minori. Esentate dall'applicare il divieto le televisioni a pagamento come Sky e Mediaset Premium, oltre alle radio, alle televisioni locali ed i canali telematici su piattaforme pay per view. Ha trionfato il classico compromesso all'italiana?
Nella Legge di Stabilità, il Governo ha dimostrato senza dubbio intelligenza nel distinguere tra tv generaliste e canali tematici ed il decreto attuativo ne è solo una conseguenza.
L'esposizione dei minori davanti alla televisione era (ed è) un fenomeno che, in qualche modo, doveva comunque essere regolamentato. Già alcuni concessionari avevano applicato una sorta di codice di autodisciplina in materia pubblicitaria.
GIOCO ONLINE COLPITO MA MISURA INSUFFICIENTE PER TUTELARE I MINORI: LE SLOT?
Ma non si può pensare di risolvere il problema delle dipendenze dal gioco, colpendo solo l'online che rappresenta il 4% della spesa nel gioco italiano (una percentuale ridicola). Semmai il reale problema riguarda le slot machines, le Vlt e tutti i giochi di pura fortuna (Gratta e Vinci, Lotterie, SuperEnalotto etc etc) che rappresentano quasi il 96% dell'intera spesa degli italiani nel gioco e presentano payout (il denaro restituito al giocatore) molto bassi.
Come possibile tutelare i minori solo con il divieto televisivo, quando se vanno in un bar tabacchi sotto casa si trovano a disposizione macchinette di tutti i tipi e con controlli ridicoli, esistenti solo sulla carta? Il Governo sta pensando a delle misure, ma se ne parla da decenni e nel frattempo le Regioni e gli enti locali fanno barricate.
DIVIETO PUBBLICITA', IL TESTO DEL DECRETO:
“IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – supplemento ordinario n. 150, e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2015, n. 302 – supplemento ordinario n. 70, e, in particolare, l’art. 1, commi 937 – 940; Visto, in particolare, l’art. 1, comma 939, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sopra citata, il quale, nel vietare la pubblicita’ di giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste, nel rispetto dei principi sanciti in sede europea, dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno, prevede, tra l’altro, che «sono esclusi dal divieto di cui al presente comma i media specializzati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico…»;
Decreta
Art. 1 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) «trasmissioni televisive generaliste»: i canali televisivi digitali terrestri generalisti di cui all’art. 32, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 2005, n. 177, e s.m.i., ed al relativo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre di competenza dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, gia’ legittimamente irradiati in ambito nazionale in tecnica analogica e in simulcast analogico e digitale terrestre, che trasmettono in chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo di informazione.
Art. 2 1. Ai fini del presente decreto, per «media specializzati» si intendono: 1) i canali televisivi digitali terrestri appartenenti alle tipologie di programmazione tematica di cui all’art. 32, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 2005, n. 177, e s.m.i., come definiti dal piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre di competenza dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni; 2) i canali televisivi diffusi su reti di comunicazione elettronica diverse da quelle digitali terrestri; 3) i canali televisivi a pagamento diffusi su qualsiasi rete di comunicazione elettronica (inclusi servizi on demand e pay per view); 4) i canali diffusi dalle emittenti televisive locali; 5) i canali radiofonici nazionali e locali.
Art. 3 1. In nessun caso possono essere considerati «media specializzati», ai sensi dell’art. 2 del presente decreto, i canali televisivi o radiofonici, diffusi mediante qualsiasi rete di comunicazione elettronica, indirizzati in via esclusiva o prevalente ad un pubblico di minori. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto sono suscettibili di essere riviste alla luce dello sviluppo della radiofonia in tecnica digitale.