Motivazioni clamorose da parte del Tribunale di Perugia riguardo al poker sportivo live: per la prima volta un giudice penale prende posizione riguardo alla mancata pubblicazione del regolamento e all’organizzazione di un torneo senza l’autorizzazione di AAMS.
Come avevamo previsto una settimana fa, la giurisprudenza inzia a prendere posizione riguardo all’evidente inapplicabilità della legge comunitaria del 2009.
Il Giudice monocratico, Annarita Cataldo, a gennaio aveva assolto gli organizzatori di alcuni tornei che si erano tenuti nel capoluogo umbro, senza autorizzazione da parte di AAMS. Era stato contestato il reato di gioco d’azzardo anche a Gianluca ‘Mondina’ Tenerini, membro storico del nostro forum. Le motivazioni sono state pubblicate in questi giorni ma già al momento dell'assoluzione c'era da aspettarsi una presa di posizione simile da parte del magistrato umbro, tenendo conto della linea difensiva seguita - durante il procedimento - dall'avvocato Silvia Terradura che aveva insistito su questi concetti.
Il Tribunale di Perugia ha assolto tutti gli imputati perché “il fatto non è previsto come reato e dispone la restituzione agli aventi diritto di quanto ancora in sequestro". Per la cronaca, la Guardia di Finanza aveva interrotto un torneo da 120 euro di buy-in nel 2010, all’interno dell’associazione CBS.
La sentenza - pubblicata su GiocoNews - firmata dalla dottoressa Annarita Cataldo è però diversa dalle altre fino ad ora esaminate perché analizza nel merito il problema della mancata regolamentazione e l’inefficacia della Legge del 2009. Pubblichiamo due passaggi innovativi per la giurisprudenza penale di settore:
"E’ necessario rilevare come, diversamente dal poker online, il poker sportivo non a distanza non formi oggetto di specifica regolamentazione da parte dell'Aams, il che peraltro non vale a rendere il gioco illecito, dovendosi aver riguardo alla sottostante disciplina generale in tema di giochi di abilità".
“Nel caso di specie può dirsi dunque che per l'organizzazione di poker Texas Hold’em all'interno dell'associazione CBS non sarebbe stato necessario il rilascio dell'autorizzazione evocata nell'imputazione il che comporta l'impossibilità di configurare il reato ipotizzato con conseguente proscioglimento di tutti gli imputati con la formula il fatto non è previsto dalla legge come reato".
Come noto rimane sempre il problema di natura “amministrativa” ma è significativo (per gli sviluppi giurisprudenziali futuri) il fatto che un giudice penale valuti non necessaria una concessione di AAMS. E’ probabile che il Consiglio di Stato presto si adegui alle linee guida della Cassazione e che riconosca la mancata attuazione dell’articolo 24 della legge del 2009, oramai evidente a tutti.
La Sentenza poi ribadisce concetti già espressi dalla Cassazione:
"Deve in particolare rilevarsi che il gioco del poker Texas Hold'em si caratterizza quale variante del poker non costituente gioco d'azzardo, bensì gioco d'abilità per la mancanza dei requisiti propri della prima specie. In effetti non ricorre l'estremo essenziale dell'alea, in quanto i vincitori e la classifica sono definiti sulla base di un gioco che presenta tratti connotativi di abilità, anche in termini di sagacia, psciologia e resistenza ed in quanto la posta in gioco coinvolge la sola quota di iscrizione. Ed invero i giocatori non utilizzano il denaro per le puntate ma dispongono di un gruzzolo di gettoni, uguale per tutti. La finalità è quella di acquisire l'intera quantità di gettoni con eliminazione di coloro che vengano a perdere la propria dotazione. La vncita era nel caso di specie rappresentata da una partecipazione per quote al montepremi stabiolito, fino ad una certa posizione in classifica".