Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia conferma il suo orientamento pro circoli, riconoscendo che, in assenza del regolamento attuativo della ‘Legge Comunitaria 2008’ esiste in Italia un vero e proprio ‘vuoto legislativo’.
Pertanto vi può essere la possibilità per i poker club live di poter riaprire i propri battenti, rispettando, al momento, l’unico dato ‘normativo’ esistente: il parere del Consiglio di Stato dell’ottobre del 2008 che ‘tollerava’ i tornei di poker con buy-in non superiore ai 30 euro.
Il TAR pugliese, nel luglio del 2010, aveva emesso una prima ordinanza sospensiva che tutelava un circolo salentino. Questa volta si è spinto oltre ed ha autorizzato, nel vero senso della parola, un club di Marina di Ginosa, in provincia di Taranto, con le seguenti motivazioni che saranno oggetto di dibattito e discussione, nei prossimi giorni:
"In mancanza del regolamento non si possono penalizzare le aspettative di imprese, cittadini ed enti. In presenza di una lacuna regolamentare tuttora non colmata, sembra possibile dare vita a tornei di poker sportivo nella variante prescelta dalla associazione ricorrente, a condizione che siano rispettate le modalità individuate dal Consiglio di Stato, sez. II, nel parere n. 3237 del 22 ottobre 2008".
C’è però molta confusione in materia, anche perché – sotto il profilo della giustizia amministrativa – il Tar del Lazio, della Toscana, del Veneto e del Piemonte, oltre al Consiglio di Stato, la pensano in maniera diversa e ritengono già in vigore, seppur non ancora attuata, la ‘Legge per gli adeguamenti degli obblighi comunitari’ n.88 del 2009.
Ad eccezione della Puglia, sotto il profilo amministrativo, nelle altre regioni è illecito giocare live. E’ una ‘sfumatura’ importante anche per l’eventuale richiesta di autorizzazione preventiva. Se viene riconosciuto un ‘vuoto’ legislativo, e di conseguenza è ritenuta lettera morta la suddetta legge, allora, in teoria, i poker club dovranno rivolgersi eventualmente alla Questura competente per richiedere il beneplacito e organizzare tornei di texas hold'em, senza alcun problema, rispettando sempre i limiti previsti dal Consiglio di Stato.
Come avviene nella maggior parte delle regioni, nel caso invece in cui la ‘Legge Comunitaria’ sia da ritenersi già in vigore, anche in assenza del regolamento attuativo, le Questure non possono rilasciare alcuna autorizzazione, perché il comma 28 dell’articolo 24 riconosce solo AAMS (Monopoli di Stato) tale competenza: “l’esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza sono consentiti ai soggetti titolari di concessione per l’esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica, nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 previa autorizzazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS)”.
Tale dato normativo è stato applicato anche dal Consiglio di Stato nel gennaio del 2011. La competenza , per il supremo organo amministrativo, spetta quindi esclusivamente ai Monopoli, mentre alle Questure rimane la funzione di controllo e vigilanza.
Con l’assenza del regolamento si è creata una fase di stallo in tutto il settore e difficilmente nessuno rilascerà alcuna autorizzazione. Il peccato sembra originario e insito nell’articolo 24 della ‘Comunitaria’ che presenta parametri e condizioni che se attuate, renderebbero, molto probabilmente, anti-economica la gestione di qualsiasi room live concessionaria.
L'ennesimo precedente positivo del Tar della Puglia, nelle altre regioni italiane non ha alcun tipo di valore sotto il profilo giuridico, ma dal punto di vista delle motivazioni è da ritenersi innovativo, in particolar modo quando riconosce che "in mancanza del regolamento non si possono penalizzare le aspettative di imprese, cittadini ed enti". Un aspetto fino ad ora trascurato in molte ordinanze e sentenze. Se dovesse perdurare questa situazione paradossale, tali motivazioni potrebbero spingere parte della giurisprudenza amministrativa a rivedere le proprie posizioni in futuro.