Da indiscrezioni raccolte da Assopoker, nei prossimi giorni verrà archiviata la posizione di una decina di players denunciati nell’estate del 2010 per gioco d’azzardo (ex articolo 720 del codice penale), in quanto sorpresi a partecipare ad un torneo di poker Texas Hold’em. Nella giornata di ieri si è appreso che non sono stati rinviati a giudizio e nei loro confronti cade ogni accusa.
Il Pubblico Ministero competente ha presentato una richiesta di archiviazione ed il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) è intenzionato ad accoglierla. In seguito al pronunciamento del Tribunale, pubblicheremo i dettagli dell’intera vicenda giudiziaria. Una decisione perfettamente in linea con il precedente di Genova di settembre.
Anche in questo recente caso, le motivazioni che hanno spinto la Procura della Repubblica a chiedere l’archiviazione sono le medesime del capoluogo ligure:
1. La struttura di un torneo di Texas Hold’em non può configurare reato di gioco d’azzardo perché manca uno degli elementi fondamentali della fattispecie penale prevista dall’art. 720: l’assenza dell’alea. Secondo la tesi sposata dal Pubblico Ministero, i giocatori partecipanti erano a conoscenza, al momento dell’iscrizione all’evento, dell’entità delle eventuali perdite e vincite.
2. Un gioco permesso e ritenuto lecito nell’online non può essere considerato d’azzardo dal vivo.
Per una questione di chiarezza: anche in versione live, il Texas Hold’em è ritenuto un gioco lecito per la normativa italiana (articolo 24 Legge Comunitaria 2008) ma necessita di un’autorizzazione dei Monopoli di Stato. C’è però da non confondere l’ambito penale da quello amministrativo.
In questi mesi abbiamo assistito ad un terzo pronunciamento favorevole: la sezione penale del Tribunale di Lucca ha disposto l’archiviazione per diversi players per mancanza di un altro elemento costitutivo del reato: il fine di lucro. Tornei con buy-in basso e di lieve entità non possono rappresentare gioco d’azzardo. Sotto il profilo penale, la giurisprudenza è incline, nei diversi casi presi in esame, a non ritenere illecita la partecipazione ad un semplice torneo di poker texano. Più complicato il quadro in ambito di giustizia amministrativa.
In queste ore è stata resa pubblica l’ordinanza sospensiva del Tar pugliese a favore di un altro circolo, questa volta di Taranto, dopo il precedente del Club Royale di Lecce, le cui motivazioni le avevamo già pubblicate nel mese di luglio. Come noto, per il tribunale pugliese, in assenza del regolamento attuativo, è “in ogni caso possibile dare vita a tornei di poker sportivo”, a condizione di rispettare i limiti imposti dal Consiglio di Stato stabiliti nel parere del 2008: buy-in massimo 30 euro, divieto di re-buy e premi non in denaro. Secondo un’interpretazione estensiva dell’ordinanza stessa, è possibile giocare non solo nei circoli ma in tutti i locali pubblici (per esempio bar) muniti di autorizzazione per il gioco delle carte.
Il provvedimento sospensivo ha accolto – in via cautelare – il ricorso del circolo di Taranto ed ha rinviato all’udienza del prossimo 28 aprile, dove si discuterà nel merito della vicenda. C’è da sottolineare però che l’ordinanza potrebbe avere riflessi limitati perché, non più tardi di una settimana fa, il supremo organo amministrativo, il Consiglio di Stato, ha negato un diritto al risarcimento danni per un poker club di Bergamo, sottolineando che senza autorizzazione dei Monopoli di Stato non è possibile giocare, in base all’art.24 della Legge ‘Comunitaria’. Sulla stessa linea il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, del Veneto e del Piemonte. In ambito penale invece si va a configurare – almeno in questi primi casi esaminati – una giurisprudenza più permissiva nei confronti dei giocatori.
Luciano Del Frate