Polymarket, una delle principali piattaforme di prediction market, è stata di nuovo oscurata in Italia dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I legali hanno presentato ricorso d’urgenza contro la misura adottata da ADM ma al TAR Lazio i giudici hanno respinto (non hanno riscontrato motivi di gravità e urgenza) e rinviato all’udienza del 25 agosto quando si discuterà sulla fondatezza della misura cautelare.
Il problema non riguarda solo l’Italia ma tutti i paesi Europei che riscontrano difficoltà nel regolamentare queste piattaforme atipiche che uniscono elementi di scommessa ma anche di trading, inoltre le transazioni sono in cripto. Per questa ragione, le autorità sono propense a oscurare i principali siti.
Negli Stati Uniti il settore è cresciuto rapidamente negli ultimi anni — con piattaforme come Kalshi e Polymarket in prima linea — complice una zona grigia normativa: i prediction markets regolamentati - a livello federale - dalla CFTC (Commodity Futures Trading Commission) si muovono infatti fuori dal perimetro delle licenze statali per il gioco d'azzardo, cosa che ha acceso un dibattito forte — e diverse battaglie legali — tra questi operatori e gli sportsbook tradizionali, che chiedono parità di trattamento normativo.
In particolare, i singoli Stati rivendicano la loro autonomia (esistono forte tensioni con il Governo federale) e trattano i prediction come vere e proprie piattaforme di scommesse che necessitano di licenze statali per il gambling.
Per orientarci in questo caos regolatorio abbiamo chiesto un parere all'autorevole Avvocato Marco Ripamonti, esperto e competente legale nella mageria di giochi e scommesse in Italia.
La soluzione del contratto atipico per i prediction market
“Una volta constatata la non automaticità della riconduzione dei mercati predittivi tanto alla scommessa tradizionale quanto ai contratti di investimento tipizzati, il problema non si esaurisce in una constatazione negativa. Proprio l'inadeguatezza delle categorie note impone di verificare se il fenomeno possa essere ricostruito come contratto atipico ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c., il quale non esige che l'interesse perseguito coincida con quello afferente a un modello già tipizzato dal legislatore, ma richiede che esso sia compatibile con i principi e le norme imperative dell'ordinamento”.
Né scommessa né trading, ma qualcosa di nuovo e, per questo, da analizzare, capire, comprendere e possibilmente regolare. Marco Ripamonti, esperto legale di gioco pubblico, ha analizzato a fondo il tema più in hype del momento nel settore del gambling, i prediction market.
Stando a quanto riporta l’avvocato dell’omonimo studio, “il contributo trae origine dalle numerose richieste di chiarimento pervenute da operatori del settore in ordine all’inquadramento giuridico dei mercati predittivi nell'ordinamento italiano”.
Ripamonti analizza i mercati predittivi esaminando struttura, soggetti, oggetto e causa contrattuale. Poi passa a due analisi differenti: la prima è un confronto con il tipico contratto di scommessa, la seconda un’analisi dei prediction in confronto ai contratti di investimento, in particolare con i derivati.
Da queste due analisi Ripamonti passa al cosiddetto “tertium genus”, e cioè il possibile inquadramento in una figura contrattuale atipica “potenzialmente meritevole”.
“Una volta constatata la non automaticità della riconduzione dei mercati predittivi tanto alla scommessa tradizionale quanto ai contratti di investimento tipizzati, il problema non si esaurisce in una constatazione negativa. Proprio l'inadeguatezza delle categorie note impone di verificare se il fenomeno possa essere ricostruito come contratto atipico ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c., il quale non esige che l'interesse perseguito coincida con quello afferente a un modello già tipizzato dal legislatore, ma richiede che esso sia compatibile con i principi e le norme imperative dell'ordinamento”.
Avvocato Marco Ripamonti a Assopoker
Cosa sono i prediction market
I prediction markets (mercati predittivi) sono piattaforme dove gli utenti comprano e vendono "quote" — sotto forma di contratti — sull'esito di eventi futuri: elezioni, decisioni di banche centrali, risultati sportivi, persino il vincitore di un premio Oscar. Il prezzo di ciascun contratto oscilla tra 0 e 100 e riflette in tempo reale la probabilità che il mercato assegna a quell'esito: se un contratto "Sì" vale 65, significa che gli operatori stimano una probabilità del 65% che l'evento si verifichi.
La logica è diversa da quella delle scommesse sportive tradizionali: non c'è un bookmaker che fissa le quote, ma è la somma delle transazioni tra utenti a determinare il prezzo, in un meccanismo simile a quello di una borsa valori. Chi indovina l'esito finale incassa il valore pieno del contratto (100), chi sbaglia perde quanto investito.
Se vuoi approfondire puoi leggere il nostro hero content dedicato alle scommesse predittive.
“L'incertezza qualificatoria dovuta alla struttura polifunzionale del fenomeno”
In effetti la rapida espansione del fenomeno corrisponde ad una persistente “incertezza qualificatoria, essenzialmente dovuta alla struttura polifunzionale del fenomeno: esso incorpora, invero, una componente aleatoria, una logica di scambio patrimoniale, un meccanismo dinamico di formazione del prezzo e una dichiarata funzione epistemica di aggregazione informativa. Nessuna di tali componenti è meramente accessoria; tutte concorrono a definire la fisionomia dell'operazione. E' proprio questa complessità funzionale a rendere ardua ogni sussunzione automatica nelle tipologie contrattuali esistenti e a rendere necessario, al contrario, un confronto analitico con le figure tipiche più prossime”.

Prediction market come le scommesse?
“La riconduzione dei mercati predittivi alla scommessa è la prima ipotesi qualificatoria da esaminare, e quella con i più evidenti punti di contatto strutturale”, esordisce Ripamonti che segue in questa analisi.
“Occorre premettere che il panorama delle “scommesse” non è omogeneo: accanto alla scommessa meramente lecita di cui all'art. 1933 c.c. — fonte di obbligazione naturale non coercibile — l'ordinamento contempla forme di scommessa organizzata o pubblica (artt. 1934 ss. c.c.) che, in quanto inserite nel sistema del gioco pubblico e assistite da una specifica organizzazione autorizzata e vigilata, ricevono piena tutela giuridica. Nella sua struttura minima, la scommessa richiede: un evento futuro o comunque incerto; una posta patrimoniale; l'assunzione di un'alea bilaterale o plurilaterale; regole convenzionali che determinino vincita, perdita e misura della prestazione”.
Il parallelismo strutturale con i mercati predittivi è innegabile: “Anche lì l'assetto patrimoniale finale dipende dal verificarsi di un evento futuro incerto, vi è una posta patrimoniale, l'alea è bilaterale tra i partecipanti e le regole convenzionali della piattaforma definiscono l'evento e il settlement. Tuttavia, la condivisione di elementi strutturali non è sufficiente ad esaurire il problema qualificatorio: molti contratti aleatori — a partire dal contratto di assicurazione — condividono la dipendenza da un evento futuro incerto senza identificarsi con la scommessa”.
Il nodo centrale, dunque, non è se i mercati predittivi contengano alea (circostanza difficilmente contestabile), bensì se contengano quell'alea tipizzata e funzionalmente orientata alla dinamica ludico-agonistica che caratterizza il contratto di scommessa nella sua specificità causale.
“È proprio sul terreno della causa che la scommessa manifesta la propria identità tipologica e che il confronto diventa più problematico. Il tratto tipico del contratto di scommessa consiste nell'essere - il rischio economico - funzionalmente orientato a sostenere una dinamica ludico-agonistica: l'alea non è soltanto strumento di scambio del rischio, ma presidio strutturale di una funzione competitiva che costituisce il programma causale del negozio".
"Se si assume questo modello nella sua pienezza, la riconduzione dei mercati predittivi alla scommessa diventa significativamente meno automatica: nei prediction markets, la causa ludendi non sembra necessariamente costituire la funzione dominante, e la causa lucrandi tende ad emanciparsi da essa combinandosi con la funzione informativa del sistema, determinando una struttura causale non riconducibile al paradigma classico della scommessa”.
Quando l’oggetto sono gli eventi sportivi
Questo argomento incontra, tuttavia, la sua obiezione più seria quando il mercato predittivo abbia ad oggetto eventi sportivi: “In questi casi, il profilo oggettivo del contratto — evento sportivo futuro, incertezza sull'esito, posta patrimoniale, pronostico — coincide quasi perfettamente con lo schema della scommessa sportiva già contemplata dall'art. 1934 c.c., e la causa ludendi riacquista rilievo preminente, dato il tradizionale legame dello sport con tifo, competizione e partecipazione emotiva".
"La tenuta dell'argomento differenziale dipende, pertanto, dalla struttura concreta della piattaforma, da valutare caso per caso: se essa è costruita e percepita come esperienza di intrattenimento, la causa ludica prevale, e i contratti ivi stipulati saranno annoverabili a vere e proprie scommesse, con applicazione della relativa disciplina; se, invece, la piattaforma è configurata come luogo di negoziazione di posizioni contrattuali, la funzione lucrativo-informativa può ancora prevalere, con conseguente non sussumibilità della fattispecie nel contratto di scommessa”.
La sintesi di Ripamonti è chiara: “La riconduzione dei mercati predittivi alla scommessa non può essere esclusa in termini assoluti, e trova anzi elementi di significativo sostegno nei tratti strutturali condivisi, che diventano particolarmente intensi quando l'oggetto del mercato sia costituito da eventi sportivi. Tuttavia, la sussunzione non appare automatica: la mancata partecipazione diretta della piattaforma all'alea, la formazione collettiva del prezzo, la struttura multilaterale del rapporto e la possibile prevalenza della causa lucrandi e della causa informativa sulla causa ludendi possono giustificare la tesi di una figura non integralmente riconducibile alla scommessa tradizionale, bensì ad un modello contrattuale differente”.
Nella prossima puntata l'Avvocato Ripamonti esaminerà per Assopoker il potenziale rapporto tra prediction market e prodotti derivati finanziari
La riconduzione dei mercati predittivi alla scommessa non può essere esclusa in termini assoluti, e trova anzi elementi di significativo sostegno nei tratti strutturali condivisi, che diventano particolarmente intensi quando l'oggetto del mercato sia costituito da eventi sportivi. Tuttavia, la sussunzione non appare automatica: la mancata partecipazione diretta della piattaforma all'alea, la formazione collettiva del prezzo, la struttura multilaterale del rapporto e la possibile prevalenza della causa lucrandi e della causa informativa sulla causa ludendi possono giustificare la tesi di una figura non integralmente riconducibile alla scommessa tradizionale, bensì ad un modello contrattuale differente”.
Avvocato Marco Ripamonti