Nella terza sentenza favorevole nei confronti dei circoli, la Corte di Cassazione è andata oltre ed ha dato una spallata decisa alla normativa in vigore. In questo caso i giudici hanno enunciato un vero e proprio principio giurisprudenziale (come si evince dal testo integrale).
D'altronde vi è un vuoto legislativo da più di quattro anni ed alla fine è stato necessario l'intervento della Cassazione. La legge non è mai stata attuata (come ricordano i giudici nelle motivazioni della sentenza 32835/2013), con la mancata pubblicazione del regolamento previsto. Nel testo, su questo punto, viene citata anche la giurisprudenza amministrativa (TAR Puglia).
La Cassazione – in questo caso – non ha analizzato solo su un elemento costitutivo (per il reato di gioco d’azzardo), quello dell’alea, ma si è espressa anche sul fine di lucro, tollerando i tornei che prevedono un buy-in contenuto. Ma quale limite deve essere rispettato in tal senso? La Sentenza non lo specifica ma dà delle indicazioni importanti. Nel caso di specie il buy-in era di 50 euro.
L’Avvocato Riccardo Di Rella (legale del Circolo di Tortona), nella sua memoria difensiva, dà alcuni interessanti riferimenti normativi che vengono accolti dai giudici. Nel testo della sentenza viene citato, innanzitutto, l’articolo 38 della legge n.223 del 2006: “i giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e, nel caso in cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono da considerarsi giochi d'abilità”.
Il D.M. del 17 settembre 2007 n. 186 “regolamento per la disciplina dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro” cita a sua volta il medesimo articolo (38, comma 1, lettera b ,decreto legge 4 luglio 2006 n 223).
In base a queste premesse la terza sezione penale della Cassazione, nel paragrafo 8 della succitata sentenza, scrive: “L'impossibilità di applicare la richiamata normativa ai tornei di poker sportivo non a distanza non implica però necessariamente che l'esercizio di tale gioco, in considerazione delle concrete modalità di svolgimento, debba sempre ritenersi illecito né, tanto meno, che una valutazione in tal senso non possa essere effettuata tenendo conto di quanto disposto dalle disposizioni più volte in precedenza richiamate, atteso che non vi è ragione di ritenere che ciò che è stabilito per i giochi a distanza non possa valere per quelli tra i giocatori presenti”.
Per la Cassazione vi è quindi una chiara equiparazione – in ambito di applicazione della legge – tra gioco online e live. Pertanto sorge spontanea una domanda: tali considerazioni valgono anche per i limiti sul buy-in? Ricordiamo che nel gioco su internet sono permessi tornei che prevedono quote di iscrizione fino a 250 euro.
Difficile, in un'aula di tribunale, poter giustificare limiti diversi tra online e live, considerando che stiamo parlando della stessa disciplina (poker sportivo).
Anche il Consiglio di Stato, in sede di analisi della prima bozza del regolamento, aveva suggerito di annullare i limiti (buy-in 30 e 100 euro) della precedente legge del 2009 e di equipararli a quelli dell’online. Ed il legislatore, nel 2011, aveva provveduto a cancellare proprio tali “paletti”. Non è un caso.
L’equiparazione tra live e online invece non è proponibile per quanto riguarda il cash game e il poker a cinque carte. La Cassazione, nelle premesse, allude al “poker tradizionale” e lo fa rientrare nel gioco d’azzardo, senza alcun dubbio.
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