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Poker live nel caos: Tar Lazio respinge ricorso circolo di Roma

poker-live-romaIl Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il ricorso presentato da un circolo di Roma: la sentenza ancor di più alimenta il clima di incertezza nell’intero settore del poker sportivo live.

Dal punto di vista giuridico la decisione dei giudici laziali era prevedibile e che non ci sorprende, considerando che la legge n.88 del 2009 parla chiaro e considera leciti – sotto il profilo del diritto amministrativo - solo gli eventi autorizzati da AAMS (nessun altro organo statale può disporre di un simile potere). Con tale precedente viene confermata la giurisprudenza costante negativa del Tar Lazio fin dal 2010.

Pertanto, tale sentenza rafforza una nostra convinzione più volte ribadita in questi anni: qualsiasi tipo di torneo organizzato nella Penisola, al di fuori dei casinò, non può essere considerato regolare sotto il profilo del diritto amministrativo

Ben altra cosa è l’ambito penale e l’eventuale contestazione di reato per esercizio di gioco d’azzardo. In tale senso, la giurisprudenza sembra incline a sentenze favorevoli nei confronti degli organizzatori e dei players. Non ultima la decisione del Tribunale di Lucca, pubblicata in anteprima da Assopoker.

Veniamo ai fatti: come riporta l’autorevole GiocoNews, il 9 ottobre il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha bocciato il ricorso presentato dall’ Associazione Sportiva Dilettantistica Fight Poker Club che impugnava il provvedimento di chiusura emanato dalla Questura di Roma il 2 luglio. I giudici amministrativi hanno condannato inoltre il circolo al pagamento delle spese processuali (2.000€). Morale della favola? Il poker club romano dovrà rimanere chiuso.

La difesa del Fight Poker Club si enucleava su alcune considerazioni: “un'erronea rappresentazione dei fatti circa la natura del poker sportivo praticati nei locali dell’associazione; violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 17 ter T.U.L.P.S., atteso che presso la sede associativa si svolgerebbero esclusivamente tra i soci tornei di “texas hold’em poker” o “poker texano”, qualificabile quale gioco di abilità e non d’azzardo con fine di lucro, stante l’assenza di puntate o di scommesse in denaro; e anche violazione e falsa applicazione degli artt. 24, commi 27 e 28 della legge n. 88 del 2009 e degli artt. 18 e 41 della Costituzione”. 

Tutte considerazioni legittime nell’ottica del diritto penale:  è però il testo dell’articolo 24 della legge 88/2009 (confermato dalla legge n. 111 del 2011) a non lasciare spazio alla difesa e in tal senso ha poca importanza la differenza tra gioco d’azzardo o d’abilità. Per la legge quel che conta è l’esistenza o meno dell’autorizzazione di AAMS. 

Il Tar Lazio quindi riconosce una riserva autorizzatoria statale e nelle sue motivazioni mette in evidenza tale aspetto: “La Sezione ritiene di dover riaffermare il suo orientamento in materia (T.A.R. Lazio, Sez. I ter, n. 39593/2010) secondo cui quando per la partecipazione a giochi di abilità sia richiesto il pagamento "di una posta in denaro" e sia prevista la corresponsione ai vincitori di "una ricompensa di qualsiasi natura", l'organizzazione e l'esercizio dei giochi medesimi 'sono riservati allo Stato' (art. 1 D. Lgs. 14.04.1948, n. 496), e, in particolare, al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (cfr. art. 1 D.P.R. 24.01.2002 n. 33 e dell'art. 4 D.L. 08.07.2002, n. 138 convertito con L. 08.08.2002, n. 178), che può esercitarli direttamente oppure tramite propri concessionari, ossia attraverso soggetti titolari di concessioni rilasciate periodicamente dalla stessa AAMS in esito a pubbliche gare”. 

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“In relazione all'art. 24 legge 7.7.2009 n. 88, ed in particolare i commi 27 e 28, occorre osservare che le condizioni in presenza delle quali il poker sportivo, perdendo i suoi connaturati caratteri d’azzardo, potrebbe essere consentito quale gioco di "abilità" non risultano, allo stato, trasfuse in un testo normativo già approvato in via definitiva (e cioè nel regolamento di disciplina dei tornei non a distanza di poker sportivo, la cui adozione è stata prevista dal citato comma 27) , che valga a conferire loro carattere di immediata precettività”.

“L'esercizio – prosegue il Tar nelle motivazioni - e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza sono consentiti ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".

Importante la puntualizzazione dei giudici: “Anche se non sia previsto un premio in denaro, non esclude la corresponsione di una ricompensa ‘di qualsiasi natura’; il che conferma l'organizzazione di un gioco che presuppone la titolarità della concessione ministeriale rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato”.

“La mancanza – conclude il Tribunale Amministrativo Regionale - della titolarità di concessione per l'organizzazione e l'esercizio del gioco in questione, e della conseguente autorizzazione di polizia prescritta dall'art. 86 del testo unico, comporta la reiezione del ricorso”.

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Editor in chief
Iscritto all'ordine dei giornalisti da più di 25 anni, vivo a Malta dal 2012, laureato in giurisprudenza, specializzato nello studio dei sistemi regolatori e normativi del settore dei giochi nel Mondo e nella comunicazione responsabile nel mercato legale italiano alla luce del Decreto Balduzzi e del Decreto Dignità (convertiti in legge). Forte passione per lo sport e la geopolitica. Fin da bambino, sfogliando il mitico Guerin Sportivo, sognavo di fare il giornalista sportivo, sogno che ho realizzato prima di passare al settore del gaming online. Negli anni universitari, ho iniziato anche il lungo percorso da cronista in vari quotidiani e televisioni. Dai primi anni 2000 ho lavorato anche nel settore delle scommesse e nel 2010 sono entrato nella grande famiglia di Assopoker per assecondare la mia passione per il poker texas hold'em.
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