E’ stata una settimana molto calda: la giurisprudenza sta applicando alla lettera i principi comunitari a discapito della legislazione italiana sul gioco che è stata sconfessata dai Tribunali Amministrativi Regionali della Calabria e della Puglia con precedenti e motivazioni significative.
Le decisioni non riguardano solo il mondo delle scommesse, ma i principi applicati dai giudici amministrativi aprono un ampio dibattito ed una seria riflessione anche sul poker online, visto che vi sono in ballo la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi garantita dal Trattato dell’Unione, valori richiamati dai tribunali italiani.
I bookmakers online comunitari, ma privi di concessione AAMS, Stanley Bet (licenza inglese) e GoldBet (società austriaca) hanno incassato l’ennesimo successo giudiziario ed hanno visto legittimarsi l’attività dei loro Ctd (centro trasmissioni dati) che raccolgono scommesse nella Penisola. La prima sezione del Tar della Puglia di Lecce ha riconosciuto che i Centri trasmissione dati esteri non rappresentano “nessuna criticità sotto il profilo dell’ordine pubblico interno”. Il tribunale amministrativo ha provveduto ad annullare il provvedimento della questura di Taranto che aveva sequestrato un CTD di Goldbet. Interessanti le motivazioni che meritano di essere lette per intero: “Considerato che, sotto tale aspetto, il provvedimento impugnato appare disattendere la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi garantita dal Trattato dell’Unione, ai sensi degli artt 43 e 49, tenuto conto del fatto che il ricorrente opera quale intermediario telematico di soggetto munito di autorizzazione ad esercitare attività di raccolta di scommesse, per come rilasciata dalla competente autorità dello Stato di appartenenza; rilevato, altresì, che contrariamente a quanto affermato dall’autorità di pubblica sicurezza, la società Goldbet Sportwetten Gbbh è titolare di autorizzazione all’esercizio di attività di bookmaker e totalizzatore, rilasciata in suo favore, e recentemente rinnovata, dall’ufficio del Governo Regionale del Tirolo, Dipartimento Diritto Attività Lucrative Indipendenti, in data 9 marzo 2010; rilevato che detto atto autorizzativo, pur rilasciato a condizione che sia consentito agli organi ufficiali l’accesso in ogni momento all’agenzia di scommesse, non sembra contenere il divieto di esercitare l’attività di raccolta di scommesse attraverso l’opera di un intermediario telematico, come nella specie; rilevato, infine, che i rapporti tra il ricorrente e il bookmaker straniero sono regolati compiutamente da contratto di prestazione di servizi intercorso tra le parti in data 22 aprile 2010; ritenuto che non sono emersi profili di criticità sotto il profilo dell’ordine pubblico interno, accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, dispone che l’Autorità di P.s. effettui il riesame del deciso alla luce di quanto in motivazione”.
I giudici del Tar della Calabria hanno accolto la richiesta da parte di un Ctd Stanley di annullamento del provvedimento di una questura della Provincia di Catanzaro con il quale era stata respinta la richiesta di rilascio di licenza di pubblica sicurezza per l’esercizio della attività di intermediazione telematica. “limiti ingiustificati quelli posti nei confronti delle società quotate che hanno sede nei Paesi Membri e che non sono state ammesse a partecipare alle gare per l’attribuzione delle licenze, sebbene fossero in possesso delle necessarie forme di autorizzazione richieste nel paese di provenienza, ovvero quelli posti nei confronti delle persone operanti in Italia, che vengono escluse dal rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell’art. 88 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, per il solo fatto che la richiesta di autorizzazione sia finalizzata all’attività di raccolta delle scommesse per conto delle società quotate e prive di concessione”. Di fatto, il Tar calabrese ha riconosciuto un regime di autorizzazione.
Non sono casi isolati. Il Tribunale del riesame di Livorno ha accolto un ricorso presentato sempre da GoldBet. La giurisprudenza sta interpretando la legge sul gaming con una visione più “europea” e si sta attenendo alla famosa Sentenza Placanica della Corte di Giustizia Europea. I tempi stanno cambiando ed il contesto è completamente diverso rispetto al passato: a Bruxelles stanno varando una normativa unica (libro verde), con un nucleo centrale di norme che saranno a tutela dei giocatori ed anche il CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e l’ UEFA (il Governo calcistico europeo) daranno il loro contributo alla stesura di nuove regole comuni.