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Tar Veneto: no al poker live nei circoli senza concessione

poker-liveCon sentenza del 16 novembre 2010, numero 6051, il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, si è apertamente schierato contro l’organizzazione di tornei di Texas Hold’em nei circoli privati, in quanto privi della ‘necessaria concessione’ rilasciata dai Monopoli di Stato.

La terza sessione del Tar Veneto si è pronunciata in linea con la precedente giurisprudenza del Tar del Piemonte (Sez. II, 12 giugno 2009, n. 1693 e 1694) e del Lazio (Sez. I ter, 11 agosto 2010, n. 30593) ed in disaccordo con l’ordinanza cautelare del tribunale amministrativo pugliese di luglio.

E’ bene però valutare la fattispecie concreta, partendo da un presupposto: nel 2009 il poker sportivo era inserito nella tabella dei giochi proibiti compilata dalla Questura di Venezia che, di conseguenza, non autorizzava alcun torneo dal vivo. L’associazione sportiva ‘Il Circolo’  ha presentato alla medesima Questura, istanza per svolgere un torneo con ‘modalità analoghe a quelle che la prima sezione del Consiglio di Stato, in sede consultiva, con parere del 22 ottobre 2008, n. 3237, ha indicato al Ministero dell’Interno come compatibili ad ammetterne la liceità”.

La Questura con nota del 4 marzo 2009, ha respinto l’istanza del circolo, richiamandosi al divieto previsto dalla tabella dei giochi vietati, prevista da un decreto del 1931. Il 14 aprile 2009, i legali del Circolo hanno presentato al Tar del Veneto una richiesta di risarcimento danni a seguito del diniego della Questura. In particolare, gli avvocati sostengono che “il poker sportivo non rientra tra i giochi d’azzardo, né tra quelli da vietare per ragioni di pubblico interesse”. Facendo riferimento anche alla normativa del gioco a distanza che considera il poker uno skill game.

I giudici della terza sessione del Tar del Veneto hanno però respinto le richieste del circolo, con le seguenti motivazioni: “il provvedimento impugnato resiste alle censure proposte, a causa della mancanza di titolarità, in capo alla ricorrente, della necessaria concessione statale e dell’autorizzazione di polizia prescritta dall’art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773”.

In particolare i giudici hanno voluto sottolineare come non vi possa essere nessuna interpretazione analogica con la normativa dell’online, richiamando sul punto la giurisprudenza del Tribunale Amministrativo del Piemonte e del Lazio: “l’art. 38 comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, per la sua collocazione sistematica, è chiaramente riferibile soltanto ai giochi di carte “a distanza”, ossia a quelli che si svolgono per via telematica (“online”), e non invece a quelli che hanno luogo, come nel caso in esame, tra persone fisiche dal vivo”.

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I giudici del Tar veneto fanno esplicito riferimento all’art. 24, commi 27 e 28, della legge 7 luglio 2009, n. 89, la famosa legge ‘Comunitaria’ ed è interessare, rileggere integralmente il riferimento normativo: “con riguardo ai giochi di abilità, quando per la partecipazione a tali giochi sia richiesto il pagamento di una posta in denaro e sia prevista la corresponsione ai vincitori di una ricompensa di qualsiasi natura, l’organizzazione e l’esercizio dei giochi medesimi sono riservati allo Stato, e, in particolare, al Ministero dell’economia e delle finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato che può esercitarli direttamente oppure tramite propri concessionari, ossia attraverso soggetti titolari di concessioni rilasciate periodicamente dalla stessa AAMS in esito a pubbliche gare”.

Per il Tar Veneto non può essere applicato neanche il parere del Consiglio di Stato del 2008, per ragioni formali: “la serie delle condizioni (in presenza delle quali il poker sportivo, perdendo i suoi connaturati caratteri d’azzardo, potrebbe essere consentito quale gioco di abilità) sottoposte al parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 22 ottobre 2008, n. 3237 (che le ha ritenute condivisibili) non risultano trasfuse in un testo normativo già approvato in via definitiva (e cioè nel regolamento di disciplina dei tornei non a distanza di poker sportivo la cui adozione è stata prevista dal citato comma 27), che valga a conferire loro carattere di immediata precettività”.

Addirittura per i giudici veneti, l’organizzazione di tornei di Texas Hold’em live non erano ammissibili neanche ‘anteriormente al varo della novella n. 89/2009, in mancanza di concessione statale, doveva ritenersi preclusa ai privati la possibilità di organizzare ed esercitare il poker sportivo con modalità che prevedevano il pagamento di una posta d’ingresso e la corresponsione ai vincitori di una ricompensa, anche di natura non pecuniaria, trattandosi di attività soggetta per legge, a tali condizioni e per ragionevoli esigenze di tutela dell’ordine pubblico, a riserva statale”, in linea con la giurisprudenza, sul punto, della sentenza dell’ 11 agosto del Tar Lazio.

Luciano Del Frate

Editor in Chief Assopoker. Giornalista e consulente nel settore dei giochi da più di due decenni, dal 2010 lavora per Assopoker, la sua seconda famiglia. Ama il texas hold'em e il trading sportivo. Ha "sprecato" gli ultimi 20 anni della sua vita nello studio dei sistemi regolatori e fiscali delle scommesse e del gioco online/live in tutto il Mondo.
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