Il 10 maggio i Monopoli di Stato hanno pubblicato una circolare che sanciva il divieto di installazione dei tavoli da poker elettronici, istallati nei circoli e nelle associazioni private, collegati con un concessionario online. Un argomento di stretta attualità soprattutto per i poker club che, dopo la Legge Comunitaria del 2008, sono in attesa del regolamento attuativo che tarda ad arrivare. In molti hanno deciso di investire in questo postazioni multimediali, nelle more del futuro ed eventuale bando di gara, per l’assegnazione delle concessioni per le prossime room previste nella legge stessa.
La giurisprudenza però ha recepito negativamente le disposizioni di AAMS ed in particolare la circolare del 10 maggio. Nell’ultimo anno solare hanno disposto il dissequestro di tavoli elettronici, i Tribunali di Prato, Firenze, Massa, Venezia, Padova e Pistoia.
In questi giorni la Procura della Repubblica di Reggio Emilia ha richiesto il dissequestro di una postazione, per la raccolta di poker online. Le motivazioni sono interessanti e potrebbero creare un precedente di rilievo, pur non trattandosi di una sentenza in senso stretto.
Il 14 ottobre del 2010, nella sala giochi Texmaster di Novellara, veniva posto sotto sequestro probatorio un tavolo elettronico collegato ad un concessionario AAMS e al titolare veniva contestata la violazione della legge 401/89, in quanto non era munito della licenza ex art. 88 Tulps che deve essere rilasciata dall’autorità di pubblica sicurezza.
L’avvocato Marco Ripamonti, del foro di Viterbo e Firenze, ha presentato memoria difensiva al Pubblico Ministero con istanza di dissequestro, dimostrando che il tavolo da poker era collegato ad una piattaforma con regolare concessione AAMS. Pertanto la sala giochi era da considerarsi un mero punto di commercializzazione abilitato alla raccolta di gioco, senza la necessità di alcuna licenza ex art.88 Tulps. La Procura del Tribunale del Riesame di Reggio Emilia – secondo quanto riportato da Jamma – ha accolto le tesi dell’esperto legale, non nuovo a casi favorevoli in materia. Questa ordinanza è senza dubbio importante perché riconosce la liceità della raccolta, in caso di collegamento ad un concessionario AAMS.
Di tutt’altro avviso invece la posizione dei Monopoli. La circolare specifica che i tavoli elettronici sono vietati anche se collegati ad una piattaforma online con regolare licenza. Questa fattispecie – secondo piazza Mastai – è da classificarsi come “un’ipotesi di intermediazione nella raccolta di gioco” vietata dalla legge 401 del 1989.
Non la pensa allo stesso modo la giurisprudenza di primo grado che riconosce invece la legittimità dell’istallazione dei tavoli elettronici, almeno secondo i tribunali di Prato, Firenze, Pistoia, Venezia, Padova ed ora anche Reggio Emilia. In particolare, il tribunale di Massa ha riconosciuto che il poker non è altro ‘che un gioco d’abilità’. I precedenti favorevoli iniziano ad essere numerosi.
Ma che valore può avere la famosa circolare del 10 maggio alla luce di una giurisprudenza così orientata a favore dei gestori dei circoli e dei punti di commercializzazione? Secondo Ripamonti, non ha nessuna efficacia: “in materia di giochi l’art.16 della legge 133/99 prevede che ogni provvedimento normativo debba essere preceduto dal visto della Corte dei Conti e dal parere del Consiglio di Stato. La circolare, quindi, con tutto il rispetto per AAMS, è lungi dall’essere munita di forza di legge”. L’incertezza regna sovrana.