Seconda parte dell'analisi del documento pubblicato da AGCOM (Autorità deputata ad applicare il Decreto Dignità, poi convertito in legge) con la segnalazione al Governo delle criticità legali (e non solo) che presenta il divieto assoluto di pubblicità. L' Autorità ha espresso forti perplessità ed ha esplicato una lunga serie di criticità contenute in 31 pagine.
Leggi qui la prima parte delle osservazioni di AGCOM
Dopo la denuncia della mancanza di armonia della legge con i Principi del diritto dell'Unione Europea (che vi abbiamo spiegato ieri e che potrebbe essere un elemento fondato per un ricorso alla Corte di Giustizia Europea), AGCOM esamina altri aspetti che alimentano ancora più perplessità sul testo approvato dal Governo ed, in seguito, dal Parlamento, testo che non ha tenuto conto in nessun modo delle normali regole di ingaggio che esistono in un paese democratico e che ha calpestato la normativa europea vigente e la Costituzione italiana.
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA COSTITUZIONE E FAVORE ALL'ILLEGALE
"In via preliminare - scrive AGCOM - occorre rilevare che nel processo di consultazione tutti gli operatori hanno sottolineato la contraddittorietà del complessivo quadro legislativo di riferimento in materia il quale, da un lato, considera del tutto legittima l’attività di offerta del gioco a pagamento, sottoponendola a regime concessorio, dall’altro, vieta qualsiasi forma di comunicazione commerciale ad essa relativa: tale situazione di fatto rischia di creare un ostacolo all’esercizio dell’attività di impresa, tutelato dall’articolo 41 Cost.
Per altro verso si è ricordato come la legislazione degli ultimi anni in materia, a partire dall’evidenza statistica che è nell’illegalità che si manifestano i principali fenomeni di gioco patologico e di usura, sia andata nella direzione di contrastare – con importanti risultati - il gioco illegale. Da tale punto di vista un divieto generalizzato di qualsiasi forma di comunicazione promozionale concernente il gioco a pagamento, nella misura in cui va a colpire anche l’utilizzo dei marchi e dei loghi relativi a servizi di gioco autorizzati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, rischia di rendere più difficile distinguere tra offerta di gioco legale e illegale, con conseguente vulnus alla tutela del consumatore, in contrasto con gli obiettivi dichiarati del legislatore del decreto dignità e con la scelta effettuata negli altri Paesi europei.
Sul punto sono stati richiamati studi che dimostrano l’insufficiente consapevolezza, da parte della maggioranza dei consumatori (il 70%), dell’esistenza nei siti di gioco riconosciuti dall’AAMS, di meccanismi di tutela che consentono al consumatore di giocare responsabilmente, nonché l’importanza, per i giocatori, che le società che si occupano del gioco comunichino tutte le regole previste a tutela del giocatore".
"LA SANZIONE (MINIMO 50.000 EURO) PUO' RISULTARE POCO RAGIONEVOLE"
AGCOM poi è mostrata fortemente critica sul regime sanzionatorio della Legge:
"Con riferimento al trattamento sanzionatorio, alla luce di un primo esame della casistica intervenuta, si ritiene che una sanzione pari comunque nel suo minimo a 50.000 euro, per qualsiasi fattispecie e in relazione a qualsiasi soggetto, possa risultare poco ragionevole e sproporzionata.
Sotto tale specifico profilo, vale rilevare come una sanzione di simile entità non sia prevista per alcuna altra fattispecie violativa rientrante nel perimetro tipico dell’attività di vigilanza di questa Autorità, avente ad oggetto la diffusione di contenuti sui servizi di media audiovisivi e radiofonici, in attuazione delle disposizioni recate dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, anche in relazione a settori meritevoli di tutela rafforzata, come quello della tutela dei minori, il predetto testo unico prevede sanzioni pari nel massimo a 250.000,00 euro. Considerazioni del tutto analoghe valgono con riferimento alle disposizioni generali in materia di comunicazione commerciale audiovisiva anche con riguardo a quei settori soggetti a previsioni più stringenti, quali tabacco e prodotti sanitari.
Quanto al rischio di una sproporzione della sanzione pecuniaria rispetto all’effetto lesivo del bene protetto dalla norma si consideri, a titolo meramente esemplificativo, il caso delle pubblicità che dovessero essere trasmesse nel corso di manifestazioni sportive a livello amatoriale o da esercizi commerciali di modeste dimensioni (es. tabaccherie o simili)".
SU INTERNET NON E' POSSIBILE PROCEDERE NEI CONFRONTI DI SITI ESTERI
"Altro profilo particolarmente delicato attiene al divieto di pubblicità su internet e all’efficacia dell’intervento dell’Autorità sotto il profilo della potestà sanzionatoria. Il comma 2 si riferisce al “sito di diffusione o di destinazione”. In assenza di puntuali riferimenti normativi l’Autorità, nelle linee guida adottate per fornire degli indirizzi interpretativi ai soggetti obbligati, ha fatto riferimento, mutuando l’esperienza maturata in materia di tutela del diritto d’autore on line (delibera n. 680/13/CONS), al d.lgs. 70/2003 (che recepisce la direttiva 2000/31/CE sui servizi della società dell’informazione), il quale dà rilievo al luogo dove è stabilito colui che gestisce il sito.
Al riguardo, si sottolinea come la materia in esame non sembri riconducibile al regime di cui all’art. 5 del decreto citato il quale, nel disciplinare le possibili deroghe alla libera circolazione di un servizio della società dell’informazione, prevede che la circolazione possa essere limitata anche per motivi di “[….] b) la tutela della salute pubblica….d) tutela dei consumatori”.
Tuttavia, il provvedimento può essere adottato dall’Autorità di vigilanza – peraltro secondo la procedura ivi prevista - solo allorquando sia necessario riguardo ad un servizio che “costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio agli obiettivi stessi” e PROPORZIONATO “a tali obiettivi”.
Il punto più delicato è poi stabilire cosa non rientri nella definizione di “sito”. Alla luce della formulazione legislativa e tenuto conto del quadro normativo generale di riferimento, sembrano sfuggire alla portata applicativa della disposizione i casi potenzialmente più gravi (anche con riferimento a quanto può accadere per il tramite delle piattaforme di condivisione). Se il soggetto è stabilito all’estero o si tratta di un operatore di gioco non autorizzato in Italia, all’Autorità è in astratto precluso il potere di irrogare la sanzione pecuniaria, né può assumere alcun rilievo il ruolo dei prestatori intermediari di servizi o l’ubicazione dei server posto che la norma prevede l’applicazione di una sanzione e non la disabilitazione dell’accesso".
Fine seconda parte - continua
Leggi prima parte - AGCOM: Decreto Dignità in "Distonia con i Principi dell'UE"