Continuano i controlli delle forze dell’ordine nei circoli privati e nei locali pubblici di tutta la Penisola. Sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti sovente finiscono tornei con buy-in inferiori ai 30€ (come indicato dal Consiglio di Stato in una circolare di 5 anni fa, prima dell'entrata in vigore della 'Legge Comunitaria' del 2009).
Della complessità generale della materia riguardo la legalità dei circoli di poker live ne abbiamo diffusamente trattato (leggi articolo). Oggi parliamo di un aspetto specifico: i tornei low stakes sono leciti anche se organizzati in ambienti non autorizzati?
La legge italiana non fa più distinzioni sull’entità delle quote di iscrizione, almeno sotto il profilo della liceità di diritto amministrativo. L’articolo 24 della ‘Comunitaria’ del 2009, impone come necessaria l’autorizzazione da parte di AAMS. Nessun altro organo è competente: le Questure devono logicamente effettuare controlli ma non possono più rilasciare autorizzazioni preventive.
In precedenza, il Consiglio di Stato aveva dato parere positivo su una relazione del 2008 dell’ex Ministro Maroni e del capo della polizia Manganelli che ‘tolleravano’ eventi con buy-in fino a 30€. Ma la legge per gli “adeguamenti comunitari” del 2009 ha resettato questi parametri ed anche il Viminale si è adeguato con una Circolare restrittiva del settembre dello stesso anno.
L’attenzione verso i poker club è oramai elevata ed anche l’articolo 720 c.p. prevede il reato anche “nei circoli privati” e non solo nei luoghi pubblici.
Nel caso di specie però è da ritenersi che non vi siano responsabilità penali per il gioco d’azzardo. La scarsa entità del buy-in fa cadere uno dei due presupposti previsti dal codice penale: lo scopo di lucro.
La giurisprudenza però si è spinta oltre: i giudici del Tribunale di Massa hanno assolto esercenti e giocatori sorpresi durante un torneo da 330€ di buy-in in un circolo di Carrara nel 2010. I magistrati hanno constatato che nei tornei di poker sportivo manca un altro elemento del reato previsto dall’articolo 721 c.p. : l’aleatorietà delle vincite o delle perdite. Dello stesso avviso anche la sezione penale del tribunale di Genova. Prima dell’inizio del torneo il giocatore è consapevole del montepremi ed anche della quota d’iscrizione che potrebbe perdere. La tesi è stata sposata anche da una storica decisione della Cassazione.
Il problema è che la medesima Corte, pochi mesi dopo, ha riconosciuto anche una sentenza di parere opposto, a testimoniare di come non vi siano certezze consolidate nel settore del poker sportivo, fuori dai casinò. Per questo motivo si attende con impazienza il decreto che dovrebbe disciplinare l'intero comparto.
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