Nel 2004 un giocatore italiano di Gorizia vinse in un casinò del Gruppo Hit, in Slovenia, un jackpot da 735.000€. La vincita è stata motivo di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate (AdE) della città friulana in quanto maturata all’estero.
Per l’AdE la convenzione bilaterale fiscale tra Italia e Slovenia non contempla il divieto di doppia imposizione per i redditi diversi (le vincite maturate al tavolo verde sono considerate tali). Un’interpretazione contestata dai legali della Hit, come avremo modo di vedere in seguito, nella nota ufficiale divulgata nella giornata di oggi dalla nota catena di hotel e casinò.
Gli avvocati della multinazionale inoltre citano un’importante sentenza della Corte di Giustizia Europea che si era già espressa contro la doppia imposizione (per le vincite derivanti dal gioco d’azzardo all’interno di un paese membro alla UE).
Tornando al caso di Gorizia, solo due mesi fa, la Commissione Tributaria provinciale locale ha dato ragione al player, accogliendo il suo ricorso e respingendo le richiede dell’AdE che pretendeva il pagamento delle tasse sulla vincita, già tassata alla fonte in Slovenia. A renderlo noto sono proprio i legali della multinazionale.
E’ il primo precedente specifico sul gioco live del quale veniamo a conoscenza in questi mesi di forti polemiche e contestazioni, con l’inchiesta in corso da parte della Guardia di Finanza. Addirittura si è venuti a conoscenza del fatto che ad un noto player italiano è stato richiesto il pagamento del 150% (importo comprensivo della multa) di una consistente vincita maturata in un torneo all’estero. Per quanto riguarda il poker live, non vi è una regola unica e fissa: dipende dalla sede del torneo e dalla relativa convenzione bilaterale in vigore tra l’Italia ed il paese in questione.
Gli avvocati del Gruppo Hit hanno voluto appellarsi per l’ennesima volta ai principi comunitari ma hanno contestato anche l’interpretazione della Convenzione fiscale bilaterale sottoscritta da Italia e Slovenia nel 2009. Inoltre citano un precedente importante della Corte di Giustizia Europea che si è espressa su un caso simile nel 2003. Pubblichiamo nella sua interezza il comunicato stampa:
“L’ufficio legale del Gruppo Hit intende fare chiarezza riguardo alla notizia uscita negli ultimi giorni su diversi media riguardo all’applicazione delle tassazioni che interesserebbero le vincite conseguite dai cittadini esteri presso i casinò sloveni. I legali Hit si rifanno al diritto comunitario e si dicono contrari alla doppia imposizione.
L'art. 22 della convenzione Italia-Slovenia, redatta per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, stabilisce che gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non siano espressamente menzionati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.
Un atto di tale specie, però, non può né modificare il diritto interno, dando a norme dello stesso valenza superiore a quanto ad esse ascrivibili, né tantomeno limitare il diritto Comunitario. I principi fondamentali del diritto Comunitario in questo caso si riferiscono al divieto della doppia imposizione, l'uguaglianza e la non discriminazione dei cittadini comunitari.
Indicativa la decisione della Corte di Giustizia Europea che nella sentenza del caso "Diana Elizabeth LINDMAN", C-42/02 del 13. 11. 2003, si è fermamente opposta alla normativa di uno stato membro (la Finlandia), secondo cui, le vincite provenienti da giochi d'azzardo, organizzati in altri Stati membri (in questo caso la Svezia) sono considerate come un reddito del vincitore assoggettabile a imposta sul reddito, mentre le vincite provenienti da giochi d'azzardo organizzati nello Stato membro di cui trattasi non sono imponibili.
Per quanto riguarda invece la vincita jackpot di 735.000€ ottenuta nel 2004 da un cliente italiano presso un casinò del Gruppo Hit in Slovenia, si intende specificare che la Commissione tributaria provinciale di Gorizia ha stabilito nel mese di ottobre 2011 che il reddito in questione non sia da sottoporre ad imposizione, accogliendo i ricorsi del giocatore e respingendo la richiesta dell'Agenzia delle entrate di Gorizia del pagamento delle tasse conseguenti alla vincita.
In conclusione il Gruppo Hit desidera sottolineare che le vincite provenienti dai giochi d'azzardo vengono già tassate in Slovenia, dunque alla fonte e nei confronti del concessionario e non del giocatore ed in base ad una legge speciale e come tale non può essere tassata nuovamente nel paese di residenza del giocatore visto ché la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee vieta la doppia imposizione sulle vincite in questione”.
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