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Tassa 0,5% Betting Exchange: Betfair presenta ricorso al TAR Lazio che sospende tutto fino al 2 dicembre

Primo round a favore di Betfair: la società di betting exchange ha impugnato la determinazione direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al Tar Lazio che - in via cautelare - ha sospeso gli effetti del provvedimento per quanto riguarda l'applicazione della Tassa del Fondo Salva Sport dello 0,50% sulla raccolta.

La sospensione è valida fino al 2 dicembre quando il ricorso sarà discusso nel merito davanti ai giudici amministrativi laziali.

 

Betfair, il ricorso: la sospensiva del TAR

Vi avevamo predetto, con mesi di anticipo, che tutto sarebbe finito al Tar Lazio e così è stato.

La sospensione ha un primo effetto sul termine del versamento della prima onerosa tranche all'agenzia delle entrate (scadenza 30 novembre). Una boccata d'ossigeno per il concessionario italiano, vessato dall'assurdità di una tassa inapplicabile per sua natura (essendo sulla raccolta) al betting exchange.

Come abbiamo più volte evidenziato, la determinazione direttoriale di ADM, presentava diverse criticità dal punto di vista sia formale che sostanziale per quanto riguarda evidenti motivazioni legali.

Innanzitutto individuava nei giocatori come soggetti passivi della nuova tassa, ma in realtà derogava (senza alcuna delega o riserva di legge) il decreto di maggio che aveva individuato nei concessionari i soggetti passivi della tassa del Fondo Salva Sport.

Chiara violazione della gerarchia delle fonti: non può un atto amministrativo derogare una legge ordinaria dello Stato, per di più individuare soggetti destinatari di una nuova tassa.

Inoltre, per effetto della determinazione direttoriale i giocatori verrebbero tassati due volte (lo abbiamo spiegato nel dettaglio qui), ma non è possibile: esiste il divieto di doppia imposizione (altro principio cardine).

Ma il problema di fondo non è la direzione direttoriale, ma i presupposti di una tassazione sulla raccolta come stabilito dal decreto legge pubblicato in Gazzetta ufficiale il 20 maggio.

In ogni caso, i Monopoli in questa vicenda hanno sempre avuto un margine di manovra ristretto e, pur rendendosi conto delle criticità, non hanno potuto risolvere il problema per i paletti imposti dalla legge stessa. Dovrà essere il MEF (Ministero Economia e Finanze) a proporre al Governo una soluzione equa o la sentenza del TAR sembra andare in una sola direzione.

Per le ragioni appena evidenziate, le autorità amministrative non possono cambiare la natura del prelievo e l'oggetto dello stesso in ambito applicativo. La tassa rimane sulla raccolta e quindi è incompatibile con la struttura tecnica del Betting Exchange (scambio scommesse) che richiederebbe una tipologia di imposizione differente (la soluzione perfetta sarebbe quella di applicare un prelievo sul profitto).

Nelle settimane precedenti vi abbiamo informato sulla proposta avanzata ad ADM e al Governo di applicare un prelievo del 23% sui profitti (la rake lorda di Betfair). ADM però non può accogliere tale proposta perché non ha alcun potere di derogare la normativa vigente. Potrebbe farlo il Governo con un nuovo decreto legge (che entro 90 giorni dovrebbe essere approvato dalle due camere).

La tassazione sulla raccolta non è applicabile nei mercati di Betting Exchange.

Non a caso Betfair sarebbe stata chiamata a pagare 3,2 milioni di euro solo per i primi 4 mesi (quando i profitti lordi dell'exchange in Italia sono di circa 8 milioni l'anno). In sintesi: Betfair avrebbe dovuto pagare più dei profitti. Un'ipotesi che non sta in piedi. Una violazione del principio democratico di equità fiscale protetto dalla nostra Costituzione.

Il 2 dicembre non vediamo che un'unica possibile alternativa: l'annullamento della tassazione extra dello 0,50% della raccolta o il rinvio alla Corte Costituzionale da parte dei giudici amministrativi regionali del Lazio.

La sentenza sospensiva del Tar Lazio a favore di Betfair

Ecco il primo provvedimento del Tar Lazio (con le relative motivazioni) pubblicato da Jamma:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha accolto – tramite decreto – il ricorso presentato da Betfair Italia S.r.l., contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per Lo Sport, Ministero per Le Politiche Giovanili e Lo Sport non costituiti in giudizio; in cui si chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determinazione direttoriale del direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. prot. 307276/RU dell’8 settembre 2020, in parte qua, con particolare riferimento all’art. 2, comma 2, lett. c), nella parte in cui si stabiliscono le modalità di calcolo e di applicazione dell’importo dello 0,5 per cento della raccolta sulle scommesse di cui all’art. 217, comma 2, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, all’art. 4, comma 2, lett. a) e b) nella parte in cui ricomprende il periodo 20 maggio 2020 – 31 agosto 2020 e 1 settembre – 31 dicembre 2020 quale intervallo temporale rilevante ai fini del pagamento e all’art. 7 che impone, al comma 1, ai concessionari di versare la quota di contribuzione di cui all’art. 217, comma 2, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 e che indica, al comma 2, le modalità di versamento delle somme di cui all’art. 2, comma 2, lett. c), pubblicata sul sito dell’Agenzia in data 9 settembre 2020; dei prospetti contenuti nella funzionalità “Fondo rilancio sport”, presente nell’area riservata del portale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sezione situazione contabile che consente a ciascun concessionario di consultare i prospetti con il calcolo del Contributo dovuto per il suddetto fondo relativo al quadrimestre maggio-agosto 2020; della comunicazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” del 30 settembre 2020 con cui è stata comunicata la disponibilità dei prospetti di cui al punto che precede; per quanto occorrer possa del decreto adottato di concerto dal Ministro per le politiche giovanili e lo sport e dal Ministro dell’economia e delle finanze in data 29 maggio 2020 di individuazione dei criteri di gestione del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso agli atti impugnati e/o negli stessi richiamati, ancorché non conosciuto.

“Premesso che funzione del decreto cautelare non è quella di anticipare il giudizio, ma solo quella di prevenire pregiudizi irreversibili, tali che non possano essere evitati nemmeno dalla misura cautelare collegiale; dato atto che, a questi fini, la gravità del danno va valutata con una ragionevole comparazione degli effetti che il provvedimento cautelare produce sui contrapposti interessi delle parti; considerato che: alla luce dei dati concreti che connotano la fattispecie del gravame depositato e la posizione legittimante della società ricorrente, la stessa, in qualità di soggetto economico che offre scommesse tradizionali a quota fissa, soprattutto attraverso una tipologia particolare di gioco pubblico (regolata dalla normativa italiana e conosciuta come Betting Exchange – scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori – e per la quale non effettua alcuna attività di effettiva raccolta), si trova ad essere al momento incisa dall’adozione della determinazione direttoriale del direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. prot. 307276/RU dell’8 settembre 2020, nella parte in cui si stabiliscono le modalità di calcolo e di applicazione dell’importo dello 0,5 per cento della raccolta sulle scommesse di cui all’art. 217, comma 2, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 a titolo di contributo per il “Fondo rilancio sport”; si possono ritenere sussistenti i presupposti dell’estrema gravità ed urgenza richiesti dall’art. 56, primo comma, del c.p.a., stante l’oggettiva ed immediata lesività dei provvedimenti impugnati, specialmente nella parte in cui impongono un cospicuo versamento entro il prossimo 30 novembre; si può senz’altro porre rimedio ai rappresentati pregiudizi differendo l’esecuzione dei predetti provvedimenti ai soli fini dello slittamento del termine imposto per il versamento delle somme dovute al giorno successivo all’esame collegiale della domanda cautelare; tali circostanze in fatto inducono a concedere la misura cautelare richiesta con effetti sino e non oltre la data della camera di consiglio utile del 2 dicembre 2020, nel cui contesto potranno essere assunte le eventuali determinazioni idonee alla definizione del giudizio nello stato in cui versa;

P.Q.M.

Accoglie la domanda di misura cautelare monocratica nei termini di cui in motivazione. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 2 dicembre 2020”.

Editor in Chief Assopoker. Giornalista e consulente nel settore dei giochi da più di due decenni, dal 2010 lavora per Assopoker, la sua seconda famiglia. Ama il texas hold'em e il trading sportivo. Ha "sprecato" gli ultimi 20 anni della sua vita nello studio dei sistemi regolatori e fiscali delle scommesse e del gioco online/live in tutto il Mondo.
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