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Betting Exchange, Monopoli: “i giocatori vincenti pagheranno la tassa dello 0,5% sulla raccolta”. Attenzione al divieto di doppia imposizione

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato una “Determinazione Direttoriale” a firma del Direttore Marcello Minenna che stabilisce solo “le modalità di calcolo e di applicazione dell’importo dello 0,5 per cento della raccolta sulle scommesse di cui all’ articolo 217, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34″ e riguarda anche il Betting Exchange.

La famosa tassa dello 0,5% calcolato sulla raccolta nelle scommesse stabilito nel decreto Rilancio poi convertito in legge. Come vi abbiamo più volte sottolineato, questa tassa sul turnover crea non pochi fastidi ai bookmakers (costretti a versare lo 0,5% sul denaro scommesso anche quando il banco va in rosso) ma ne crea ancora di più al betting exchange.

Potete consultare sul sito di ADM la determinazione direttoriale in forma integrale.

Riserva di legge e ruolo di ADM

La premessa doverosa da fare è che la legge ha stabilito che il prelievo sarà calcolato sulla raccolta e nessun atto della pubblica amministrazione (della quale fa parte ADM) può derogarvi (per la gerarchia delle fonti che è un principio costituzionale, una delle basi della nostra democrazia).

Pertanto, per usare un linguaggio semplice, i Monopoli sono stati sollecitati in questi mesi, anche dagli operatori, a cercare una soluzione tecnica per l’Exchange, ma di fatto hanno le mani legate (visto che la legge ha posto dei paletti rigidi). Non possono cambiare la natura di questa tassa che rimane sulla raccolta, però ci sono varie interpretazioni su alcuni termini che possono anche rendere la normativa più consona al modello di business dell’exchange (lo scopriremo nei prossimi aggiornamenti).

Per risolvere il problema dell’applicazione della tassa nell’Exchange è necessario un differente atto normativo (una nuova legge o decreto legge poi convertito) abrogativo o derogatorio (che crea un’eccezione per il betting exchange per una palese incompatibilità tecnica con la tassa).

Questo per dirvi che non è nella competenza dei Monopoli risolvere il problema della tassa sulla raccolta nell’ exchange, possono solo dare dei suggerimenti tecnici al Ministero dell’Economia e delle Finanze o al Governo, per una corretta applicazione e calcolo della stessa per una futura norma abrogativa (parziale) del decreto rilancio, o prestare un’interpretazione logica sulle caratteristiche tecniche del gioco in sede di calcolo.

Le potenziali soluzioni per il Betting Exchange

La soluzione ideale sarebbe quella di calcolare l’equivalente dello 0,5% sul turnover in una aliquota equivalente da applicare sui margini, in modo da non creare distorsioni tra i bookmakers e le piattaforme di betting exchange. La speranza è che con il buon senso si arrivi a questa soluzione.

Anche i giocatori sarebbero disposti a pagare una commissione equa sui profitti pur di salvare il sistema e renderlo economicamente sostenibile. Nonostante gli scommettitori del betting exchange già pagano una commissione sulle vincite (del 5% in genere).

E’ probabile che alla fine gli operatori dell’Exchange alzino leggermente la commissione e si facciano carico della tassa, sgravando i giocatori. Questa sarebbe una soluzione sensata ed è quella che – nelle ultime ore – sta prendendo piede.

Un’altra soluzione potrebbe essere un’interpretazione autentica e logica dell’Agenzia delle Entrate che solleva le criticità tecniche della norma (contenuta del Decreto Rilancio) e crea in via interpretativa un’applicazione congrua  ed equa  per il contribuente e questo parere dell’ADE potrebbe essere sollecitato con un interpello.

Cosa hanno deciso i Monopoli

Detto questo, leggiamo attentamente l’articolo 2, comma 2, lettera C della Determinazione Direttoriale:

Applicando l’aliquota dello 0,5 per cento alla raccolta delle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra i giocatori (betting exchange, ndr), intesa come la sommatoria di tutti gli importi abbinati lato banco e lato puntata, al netto dell’imposta unica.

La corresponsione di tale somma è imputata interamente sui giocatori risultati vincenti, e l’importo è calcolato applicando, a cura del concessionario, l’aliquota dello 0,5 per cento alla raccolta maturata nell’ambito di ciascun mercato, intesa come la sommatoria di tutti gli importi abbinati lato banco e lato puntata, al netto dell’imposta unica maturata sulle giocate calcolabile in sede di liquidazione del mercato stesso.

 

Interpretazione più consona alla struttura tecnica dell’exchange

Come potete notare ADM ribadisce che “l’aliquota dello 0,5 per cento alla raccolta maturata nell’ambito di ciascun mercato, intesa come la sommatoria di tutti gli importi abbinati lato banco e lato puntata”.

Su quest’ultima frase si è aperto un bel dibattito. C’è chi sostiene che alla fine la tassa debba essere applicata sui volumi (sugli stake) ed invece chi indica il termine sommatoria sia la chiave di tutto ed alla fine proprio dalla sommatoria si calcolano i margini e pertanto la tassa sarà così calcolata. La norma scritta non è affatto chiara ma questa è un’interpretazione che  è più consona e rispettosa del business model dell’exchange.

 

Gianluca Landi
Gianluca Landi dà un’interessante interpretazione del testo, un’interpretazione compatibile e logica per la struttura dell’ exchange

Gianluca Landi: “ci sono degli errori nel testo, ma vi spiego perché si applicherà la tassa sui margini”

Dà il suo contributo nella rielaborazione dell’interpretazione delle norme, l’esperto di Betting Exchange Gianluca Landi che spiega, passaggio per passaggio, perché secondo il suo punto di vista, ci sono delle incongruenze nel testo ma l’interpretazione più consona alla struttura e sostenibilità dell’exchange sia una tassa che sarà calcolata sui margini e non sui volumi.

“Ti ringrazio Luciano di questa opportunità che mi dai per arricchire il tuo articolo con il mio punto di vista sull’interpretazione della determinazione direttoriale uscita l’8 settembre, riguardo la famigerata tassa dello 0,5% sul giocato. Nella lettura estremamente positiva che ho dato di questa norma sia nel mio articolo che nel video pubblicato il 9 settembre, spinto anche dall’euforia e dalla lettura “logica” da sport trader, ritengo che nel testo non si siano espressi bene su due termini importanti che caratterizzano l’exchange e che possono stravolgere l’interpretazione di questa norma.

Infatti il dubbio può sorgere, come tu hai evidenziato, in quanto la norma è scritta in maniera contraddittoria e con due termini che ritengo essere sbagliati o meglio dove il regolatore ne ha confuso il significato.

A mio parere, l’espressione “giocatori risultati vincenti” deve essere inteso come “mercato vincente” così come avviene adesso per il calcolo del profitto, altrimenti si avrebbe l’assurdo che andrebbe calcolata solamente sul giocatore che ha chiuso in profitto nel quadrimestre di riferimento mentre se è perdente no, con evidente disparità di trattamento tra perdente e vincente e disparità con la stessa tassa per i bookmaker tradizionali dove si paga sul giocato indipendentemente dall’esito dello stesso.

Altra espressione è “importi lato banco” che, a mio parere, voleva intendere responsabilità della bancata: infatti se si calcolasse solo sullo stake lato banca e se si bancassero 1000 euro a quota 1.01, la tassa dello 0,5% si dovrebbe pagare sui 1000 euro bancati (sommati a tutti gli stake delle bancate e poi delle puntate senza considerare il segno (-) e la quota di bancata) e poi sullo stesso importo puntato dall’altro utente (doppia imposizione sullo stesso importo).

In questo modo verrebbero fuori degli importi “monstre” per chi fa scalping o lucra su qualche tick con moltissime operazioni eseguite.

Quindi rimango del parere che l’ ADM abbia voluto intendere con la “sommatoria di punta e banca” i profitti generati e “giocatori vincenti” i mercati chiusi in profitto, altrimenti non avrebbe un senso logico e porterebbe inevitabilmente a contenzioni legali di ogni genere.

Per quel che riguarda la tassa pregressa dal 20 maggio al 31 agosto, mi auguro che la paghino (così come sarebbe più appropriato) i due concessionari, senza gravare i clienti che erano completamente all’oscuro di questa tassa.

In conclusione, invito tutti ad aspettare le comunicazioni di Betfair e Betflag che, dopo la richiesta di spiegazioni ad ADM e l’interpretazione dei propri reparti legali, ci daranno una comunicazione in merito a come comportarci.

Ringraziamo Gianluca per la sua esaustiva interpretazione delle norme: senza dubbio questa potrebbe essere la soluzione più logica per rendere la tassazione sostenibile nell’exchange che potrebbe dare il suo contributo, in modo costruttivo, al fondo Salva Sport.

Per raccolta cosa si intende nello scambio scommesse?

Rimanendo più aderenti invece ad una interpretazione teorica, vediamo – secondo la legge italiana – cosa si intende per raccolta (uno degli elementi chiave delle norme appena pubblicate). In questo caso il comma 1, stabilisce: “La somma costituente “raccolta” è individuata sulla base dei singoli provvedimenti di regolamentazione delle scommesse”.

Sia l’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (la famosa legge “comunitaria”che introdusse l’Exchange) che la normativa attuativa che il decreto del 18 marzo 2013, n. 47 (Regolamento recante disciplina delle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori), non danno una definizione differente del termine “raccolta” rispetto a quello tradizionale. Inoltre all’articolo 8 del regolamento introducono le modalità di calcolo dell’imposta unica sull’exchange e specificando bene che la base imponibile non è la raccolta, ma bensì la raccolta meno le vincite, ovvero la commissione (la rake) che rimane alla piattaforma di gioco.

Nel caso recente invece nella Determinazione direttoriale, si specifica solo il termine raccolta  “intesa come la sommatoria di tutti gli importi abbinati lato banco e lato puntata, al netto dell’imposta unica maturata sulle giocate”.

Si parla di importi abbinati, quindi di stake abbinati (in punta ed in banca), non si parla né di vincite né di perdite, ma dalla differenza degli stake potrebbero anche scaturire i margini (noi riportiamo sia l’interpretazione più rigida che quella positiva).

 

“A pagare saranno i giocatori vincenti” nel Betting Exchange

L’unica citazione è sui giocatori vincenti, e qui si apre un altro capitolo, il capitolo vero e che sarà tema di discussione centrale. Il trader Landi ha già dato la sua interpretazione (“dovevano parlare di mercati vincenti e non di giocatori, è un errore questo”).

L’unico vero elemento di novità di questo atto dell’Agenzia riguarda l’individuazione dei soggetti passivi della tassa: i giocatori vincenti nel Betting Exchange.

Cosa si intende per giocatori vincenti? Coloro che hanno un saldo positivo al termine di ogni quadrimestre (come indicato dalle scadenze nella direttiva) oppure nella categoria dei soggetti imponibili rientra ogni giocatore vincente di ogni singola operazione?

E’ probabile  questa seconda ipotesi (come avviene per le commissioni) perché, nel caso contrario, sarebbe quasi del tutto impossibile stabilire quanto un giocatore debba pagare al termine di ogni quadrimestre. E’ invece possibile che venga contabilizzata ogni operazione.

Ma questo passaggio merita un chiarimento dell’Agenzia ai concessionari e dei concessionari verso i players.

 

Principio di Divieto di doppia imposizione?

Il punto però cruciale è uno: i giocatori vincenti sono già tassati alla fonte, pagano una commissione che è comprensiva anche dell’imposta unica del 20% .

L’interpretazione corrente da parte delle autorità (agenzia delle entrate) e dei professionisti (legali e commercialisti) è che i concessionari agiscono per conto dei giocatori sul mercato .it come sostituti di imposta. Pertanto i giocatori pagano già una tassa sulle loro scommesse chiuse in profitto.

Pertanto un secondo prelievo sul medesimo profitto potrebbe essere motivo fondante di un ricorso da parte degli scommettitori alle commissioni tributarie competenti, perché questa tassa (seppur di natura temporanea e di scopo) andrebbe a violare un principio cardine del nostro (ed europeo) sistema fiscale: il divieto di doppia imposizione.

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Tale principio è stato introdotto e regolamentato dall’art. 163 DPR 917/1986 (da adesso TUIR):

“ La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi”.

Secondo la dottrina dominante, sono vietate la doppia imposizione giuridica ed economica. La doppia imposizione giuridica si ha quando lo stesso reddito è tassato più volte nei confronti dello stesso soggetto. E’ proprio il caso in questione.

Qui si apre un altro tema a noi familiare visto che abbiamo seguito da vicino l’inchiesta “All In” sul poker live, partita nel 2011 nella quale ai giocatori “vincenti” venivano contestato la mancata dichiarazione dei redditi ed conseguente il mancato pagamento delle tasse (in assenza di regolamentazione) sulle vincite lorde, senza tener conto delle spese e delle perdite sostenute. Sembrano esserci molte analogie. In questo caso si arrivò fino alla Corte di Giustizia Europea con la Sentenza Blanco-Fabretti che stabilì l’inapplicabilità delle contestazioni fiscali dell’Agenzia proprio per il divieto di “doppia imposizione”. Le vincite erano state maturate in casinò europei che  avevano agito, da sostituti di imposta per la Corte di Giustizia.

Spostare quindi la tassazione – di fatto – dagli operatori ai giocatori (sulla stessa vincita o reddito) potrebbe aprire le porte ad una serie di ricorsi a pioggia nelle commissioni tributarie. E non è da escludersi anche che gli operatori coinvolti non valutino ricorsi in CGE.

Il condizionale è d’obbligo ma sarà – per forza di cose – un tema che sarà approfondito nei prossimi mesi dai legali.

Retroattività

Per quanto riguarda alcuni rumors sulla retroattività della tassa nei confronti dei giocatori questi non sembrano corrispondere al vero, almeno a leggere quanto stabilito dai Monopoli, nel periodo di competenza (dal 20 maggio all’8 settembre), in tale periodo i responsabili saranno solo i concessionari.

Articolo 7 – comma 1 – norma transitoria

Le somme dovute dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva della quota dello 0,5 per cento sino alla data di esecuzione del presente provvedimento, salvo quanto previsto al comma successivo, sono versate a cura dei concessionari alle scadenze previste dall’art. 4 comma 2.

D’altronde i giocatori hanno saputo – in teoria – solo l’8 settembre della nuova tassa a loro carico.

 

Le scadenze per i pagamenti

L’articolo 3 stabilisce:

L’importo complessivo da versare a cadenza quadrimestrale, è dato dalla somma degli importi calcolati mensilmente per ciascuna tipologia di gioco.

Queste le scadenze stabilite da ADM (articolo 4 comma 2):

1. Il periodo contabile di riferimento è il quadrimestre.

2. I versamenti sono effettuati dai concessionari del gioco pubblico nel rispetto dei seguenti termini:

a) 20 maggio 2020 – 31 agosto 2020: entro il 30 novembre 2020;

b) 1 settembre 2020 – 31 dicembre 2020: entro il 28 febbraio 2021 (in realtà per i giocatori decorre dall’8 settembre, data di notifica del provvedimento, ndr)

c) 1 gennaio 2021 – 30 aprile 2021: entro il 31 agosto 2021;

d) 1 maggio 2021 – 31 agosto 2021: entro il 30 novembre 2021;

e) 1 settembre 2021 – 31 dicembre 2021: entro il 28 febbraio 2022.

Infine, l’Agenzia stabilisce che:

“Il versamento è effettuato sul capitolo 2540 del Bilancio dello Stato denominato: “Entrate derivanti dal versamento di una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, finalizzate a misure di sostegno al sistema sportivo, ai sensi dell’articolo 217 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020”, utilizzando il modello “F24-Accise” con codice tributo che sarà successivamente comunicato sul sito istituzionale di ADM.

2. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica, entro il mese successivo alla chiusura di ciascun periodo contabile, l’importo dovuto dai concessionari del gioco pubblico.

Tema della sostenibilità

Il problema è che – se dovesse passare l’interpretazione più rigida (ovvero dello 0,5% sulla raccolta a carico dei giocatori) il tema della sostenibilità denunciato dal Sole 24 ore si sposta dagli operatori agli scommettitori.

Facendo delle simulazioni, chi opera in modo quasi tradizionale in exchange (come una normale scommessa chiusa però live), magari con una puntata e una successiva bancata, alla fine dovrebbe sostenere un prelievo basso (seppur fastidioso). Discorso differente per chi fa scalping (sfrutta lo spostamento di pochi centesimi delle quote di continuo) o trading prematch. In quel caso,  i trader professionisti fanno delle operazioni continue di punta e di banca muovendo volumi molto alti per profitti, in proporzione, bassi. In quel caso, se dovesse passare l’interpretazione più rigida, per loro esisterebbe solo la strada dell’estero.

Per questa ragione è necessario un chiarimento tecnico sull’applicazione della tassa e la logica impone che possa essere alla fine sposata l’interpretazione più morbida che è quella più logica e compatibile con la struttura tecnica del gioco, raggiungendo un risultato di equità fiscale.

Da parte degli operatori filtra – in modo ufficioso – molta cautela. La sensazione è che le norme non siano molto chiare e pertanto sia necessario comprendere ed interpretarle nel modo giusto.

Editor in Chief Assopoker. Giornalista e consulente nel settore dei giochi da più di due decenni, dal 2010 lavora per Assopoker, la sua seconda famiglia. Ama il texas hold'em e il trading sportivo. Ha "sprecato" gli ultimi 20 anni della sua vita nello studio dei sistemi regolatori e fiscali delle scommesse e del gioco online/live in tutto il Mondo.
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