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Stanleybet passa all’attacco sulla ‘Costa-Cifone’

betting-italia-giustiziaContinua a far discutere l’ordinanza della Corte di Giustizia Europea (CGE) sull’applicabilità della Sentenza Costa-Cifone a 8 centri trasmissione dati (Ctd) collegati con Stanleybet e Goldbet. Le polemiche sono appena iniziate.

Dopo l’intervista in esclusiva all’Avvocato Marco Ripamonti (difensore dei Ctd Goldbet) che ha chiarito alcuni punti e passaggi dell’iter giudiziale, questa volta ad uscire allo scoperto è la stessa Stanleybet che passa all’attacco con una nota stampa ufficiale ed esprime la propria interpretazione su alcuni punti:

“L’ordinanza della CGE riguardante Goldbet deriva da un rinvio pregiudiziale da parte del Tribunale del Riesame di Prato riguardante 7 centri Stanleybet e 1 centro Goldbet. Il Tribunale dovrà ora richiamare tutti ad una nuova udienza di riesame alla luce della ordinanza che segue alla sentenza Costa Cifone. 

L’ordinanza della CGE non è assolutamente una sentenza direttamente applicabile perché spetta al giudice a quo verificare se, nella specifica fattispecie, i 7 centri Stanleybet e l’unico centro Goldbet superano il test di discriminazione che permette a quelle fattispecie l’applicazione della sentenza Costa-Cifone. Il Tribunale, in poche parole, dovrà stabilire se Stanleybet e i suoi CTD siano effettivamente stati discriminati e se Goldbet e il suo unico CED nel procedimento siano effettivamente stati discriminati. 

Tutto si svolgerà alla presenza dei Giudici, degli avvocati Stanleybet, degli avvocati Goldbet e, ne ha la facoltà, del Pubblico Ministero. Per Stanleybet il test di discriminazione è già stato affrontato dalla Corte di Giustizia, che ha giudicato nella sentenza Costa-Cifone in relazione ai quesiti posti dalla Cassazione Penale su soli casi Stanleybet. Diviene quindi vincolante ed applicabile a Stanleybet la sentenza stessa. 

Per Goldbet, che Stanleybet non ritiene sia stata discriminata dal bando Bersani, il test di discriminazione non è stato affrontato dalla Corte di Giustizia che si è limitata, non con sentenza ma con semplice ordinanza, a richiamare i principi generali già dichiarati nella Costa-Cifone. Di conseguenza l’onere del giudizio sul superamento del test di discriminazione per Goldbet grava direttamente sui giudici a quo, cioè sul Tribunale del Riesame. 

Goldbet ha partecipato al bando Bersani con una società direttamente o indirettamente controllata dal suo gruppo. Ha sottoscritto una dichiarazione in cui ha accettato le regole della legge italiana riguardanti il gioco e le regole specifiche del bando confermando che nulla aveva da obiettare. Tale dichiarazione è in mano ad AAMS. Non ha impugnato il bando a tempo debito, né direttamente né con società controllata o partecipata. Dovrà spiegare, anche alla presenza degli avvocati Stanleybet, perché sarebbe stata discriminata: è chiaro che non sarà possibile fare confusione e il diritto prevarrà. Abbiamo, come sempre, piena fiducia nella giustizia”.

Inutile dire che la questione è sempre più incandescente e che in Italia sia necessaria una nuova disciplina sulla raccolta live delle scommesse (compatibile con la normativa europea ed i recenti pronunciamenti della CGE) che tenga conto e tuteli le posizioni di tutte le parti coinvolte, ad iniziare dai concessionari italiani, danneggiati da questo clima di incertezza.