Marco Ripamonti è uno dei legali più esperti e stimati nel panorama del gaming italiano: negli ultimi mesi ha ottenuto diverse pronunce a favore dei circoli, in particolare in Toscana, ad iniziare dall’archiviazione dei soci del club Prestige di Prato e all’assoluzione di un’associazione di Lucca, ottenendo una sentenza favorevole che è stata depositata il 27 novembre 2012. In esclusiva per Assopoker, ha espresso le sue attente riflessioni su alcune problematiche che da anni movimentano le cronache giudiziarie del settore del poker live ma anche del gambling in generale, con alcune querelle ‘storiche’ (CTD e slot machine).
La Sentenza del Tribunale di Lucca stabilisce importanti principi. Ci può spiegare le motivazioni dei giudici?
Il Tribunale - commenta il legale - ha esaminato attentamente il caso e tutti gli spunti offerti ed ha posto l’attenzione sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione ma anche sul parere del 22 ottobre 2008 del Consiglio di Stato, con cui si è affermata la possibilità di escludere i tornei di poker live dal novero dei giochi d’azzardo, a condizione che siano rispettati determinati parametri relativi alla modalità di svolgimento del tornei ed all’entità della quota di iscrizione.
Dal punto di vista della mancata regolamentazione del settore? I giudici lucchesi hanno preso posizione?
E’ stato affermato che la carenza di una disciplina normativa sui tornei live non renda di per sé illecito il gioco e si è riconosciuto che nel torneo di poker texas holdem vi sia una prevalenza del fattore abilità sull’aspetto aleatorio. Aspetto che, peraltro, difetta anche relativamente all’entità della vincita e della perdita, che sono sempre pre determinate. Insomma, una sentenza molto significativa, che si pone in linea con l’archiviazione pronunciata a Prato lo scorso anno, sulla base di argomenti analoghi.
Vi è quindi un orientamento consolidato? Che conseguenze possono avere sul mercato le recenti decisioni dei giudici a favore dei circoli?
Indubbiamente, questa tendenza giurisprudenziale è suscettibile di realizzare una sorta di binario parallelo che, in una certa misura, pure in assenza di una regolamentazione, potrebbe sostenere tutti quei fenomeni di organizzazione di tornei che si pongano nel rispetto di parametri di non lucratività; parametri che peraltro lo Stato difficilmente potrebbe mantenere sottoponendo il sistema dei tornei live ad un assetto concessorio, soprattutto laddove ai concessionari fossero richieste non trascurabili importi, ai fini della relativa aggiudicazione.
E’ comunque una situazione, quella italiana, molto confusa ed incerta… E’ dovuta più a problemi legali o politici?
Nel nostro ordinamento la situazione del poker live continua a mantenersi poco chiara, nonostante da anni si sia preannunciata una regolamentazione, al momento ancora non attuata. E’ molto difficile comprendere le ragioni sottese a tale ritardo, che potrebbero essere di tipo organizzativo o “politico”.
Secondo lei, le autorità italiane sono interessate a regolamentare il settore?
E’ piuttosto chiaro il motivo dell’interessamento da parte di AAMS a tale disciplina. Interessamento, del resto, insussistente riguardo ad altri giochi di carte. Il poker live, nelle sue varianti, esercita un fortissimo appeal per appassionati ed operatori e sul campo si è potuto constatare che organizzare sistematicamente tornei di poker live accresce notevolmente gli incassi delle apparecchiature presenti (slot, vlt) nel locale di svolgimento dell’evento e dell’esercizio in genere.
Quindi vi è un interesse forte secondo lei?
L’interesse dello Stato, quindi, va in una duplice direzione. Da una parte l’encomiabile ed imprescindibile obiettivo di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei consumatori, evitando che in tale business possa introdursi la criminalità organizzata, come a suo tempo fatto con gli apparecchi da intrattenimento, appropriarsi totalmente del comparto, a vantaggio delle casse erariali e di pochi concessionari.
Da un punto di vista del diritto la questione è complessa, non crede?
Nelle aule penali, tutti questi interessi e risvolti sono marginali, perché quel che conta è stabilire se tali modalità di gioco costituiscano, o meno, “gioco d’azzardo” e se una sala che organizzi tali eventi si trasformi in una sorta di bisca. E’ chiaro che in questa valutazione non si possa prescindere dalle modalità effettive della vicenda e dalle connotazioni del gioco d’azzardo, come stabilite dalla disciplina codicistica. Tali aspetti collegati agli interessi erariali o alla tutela dei consumatori, invece, possono assumere maggiore rilievo sotto il profilo del giudizio amministrativo, maggiormente ancorato agli aspetti autorizzatori e concessori.
Fine prima parte - continua
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