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Fipe: stop ai tornei di poker, per ora

La FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) ha diffuso, nei giorni scorsi, una eloquente circolare rivolta ai propri associati. Nel documento, a firma del presidente FIPE Stoppani, si invitano le associazioni aderenti a sospendere, in via cautelativa, ogni attività relativa all'organizzazione di tornei di Texas Hold'em, di qualunque buy-in. Questo Si sospenda l'organizzazione dei tornei di texas hold'em poker ospitati all'interno dei pubblici esercizi, per evitare che detti tornei siano qualificati come gioco d'azzardo. Questo in attesa della circolare del Ministero dell'Interno che dovrebbe fissare i paletti che delimitino la regolarità di questo tipo di eventi, e dare il via a quel più volte auspicato processo di promulgazione di una legge definitiva in materia.

La FIPE, con la circolare che riportiamo integralmente in basso, prende le mosse dal recente parere pubblicato dall'organo consultivo del Consiglio di Stato, in cui si afferma che il texas hold'em può definirsi come gioco d'abilità solo se rimane entro certi limiti, oltre i quali si configurerebbe il pericolo di deriva verso il gioco d'azzardo. Proprio in attesa che si colmi questo "vacuum" legislativo, e che il Viminale definisca i limiti di legge, la FIPE invita cautelativamente i propri associati a sospendere l'organizzazione di tornei di poker.

Ecco il testo integrale della circolare:
 

•· ALLE ASSOCIAZIONI E SINDACATI PUBBLICI ESERCIZI ADERENTI

•· ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERICO TURISMO E SERVIZI

•· E p.c.: AI SIGG. DIRIGENTI NAZIONALI

Oggetto: tornei di poker (texas hold'em o poker sportivo) nei pubblici esercizi. Parere del Consiglio di Stato.

Si sta da tempo diffondendo l'organizzazione di tornei di poker - anche all'interno di pubblici esercizi - da parte di associazioni che, considerandolo alla stregua di una pratica sportiva, ritengono superata la qualificazione dello stesso come gioco d'azzardo ed il divieto al suo esercizio posto esplicitamente nelle tabelle dei giochi vietati, esposte nei pubblici esercizi autorizzati al gioco delle carte, previste dall'articolo 110 del TULPS.

Per formulare una risposta alle numerose richieste di chiarimento, avanzate anche dalla scrivente Federazione, il Ministero dell'Interno ha predisposto una traccia di circolare nella quale si delineano le condizioni per riconoscere al c.d. "poker sportivo" il carattere di gioco lecito. Su tale circolare il Ministero dell'Interno ha richiesto il parere al Consiglio di Stato.
 

La bozza di circolare redatta dal Ministero dell'Interno sostiene che il poker, in via astratta qualificabile come gioco di azzardo, potrebbe divenire lecito in relazione a specifiche modalità di svolgimento che vengono elencate nella stessa circolare.
 

Il Ministero ritiene che tali manifestazioni debbano essere vietate qualora la partecipazione ai tornei sia consentita previo versamento di una quota di iscrizione di valore "tutt'altro che modesto".
 

Infatti il fine di lucro va escluso quando il valore della posta sia del tutto irrilevante e tale da indurre a ritenere non sussistente lo scopo di conseguire un guadagno economicamente apprezzabile.


In base a tali principi, ribaditi dalla costante giurisprudenza, il Ministero nella ipotesi di circolare sottoposta al parere del Consiglio di Stato ha declinato una serie di condizioni da rispettare affinché non si concreti il reato di gioco di azzardo. Su tali ipotesi l'invito del Consiglio di Stato ad un maggiore approfondimento allo scopo di "evitare formule preclusive di incerta determinazione effettiva".

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Di fatto la assenza - in attesa della diramazione della circolare - dei criteri che identificano quando non ricorre il gioco d'azzardo nei tornei di poker texas hold'em o "poker sportivo" deve comportare la immediata sospensione della organizzazione degli stessi nei pubblici esercizi attesa, peraltro, l'entità delle sanzioni previste anche per chi ospita tali manifestazioni.

Infatti, al di là dei risvolti penalistici di cui agli articoli 718 e 719 (aggravante specifica se il fatto è commesso in un pubblico esercizio) del codice penale, si sottolinea che la organizzazione di giuoco d'azzardo in un pubblico esercizio comporta la perdita dei requisiti di onorabilità in capo al titolare e la revoca della licenza, nonché il rischio di sequestro del locale da parte della magistratura.

Si sottolinea, da ultimo, che anche il rispetto del dettato della emananda circolare (che è cogente esclusivamente per gli organi della amministrazione che la ha emanata, cioè per le Forze di polizia) non pone al riparo da eventuali pronunce della magistratura che non è assolutamente vincolata dalle direttive del Ministero dell'Interno.

La Federazione concorda con il Consiglio di Stato sulla improcrastinabilità di un intervento legislativo volto a disciplinare in modo esaustivo la materia dei giochi al fine di restituire ai numerosi operatori coinvolti la necessaria certezza del diritto.

Per maggiore documentazione si può consultare sul sito http://www.fipe.it/ (area legislativa/pubblica/varie) il parere reso dal Consiglio di Stato nel quale si illustrano organicamente tutti i risvolti normativi della complessa problematica.

Con riserva di fornire tempestive informazioni sugli sviluppi della questione, si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Lino Enrico Stoppani

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"Assopoker l'ho visto nascere, anzi in qualche modo ne sono stato l'ostetrico. Dopo tanti anni sono ancora qui, a scrivere di giochi di carte e di qualsiasi cosa abbia a che fare con una palla rotolante".
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