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Divieto di Pubblicità: le linee guida AGCOM, le attività escluse dal ban

E' stato pubblicato oggi pomeriggio il regolamento AGCOM in merito all'attuazione della Legge che introduce il Divieto di Pubblicità per il gioco d'azzardo.  Su Assopoker troverete tutta una serie di articoli sulle varie attività espressamente vietate ed altre consentite per i concessionari, per i siti d'informazione e per le agenzie di scommesse, previste dal regolamento stesso. Una mini guida che vi può orientare nel gestire la vostra attività senza incorrere in sanzioni.

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Prima parte: le attività escluse dal divieto di pubblicità

Oggi partiamo dalle attività che sono escluse dall'applicazione del divieto e quindi sono consentite:

  • le comunicazioni commerciali business to business, ivi incluse quelle diffuse sulla stampa specializzata;
  • l’organizzazione di fiere sul gioco a pagamento destinate ai soli operatori di settore;
  • le comunicazioni di responsabilità sociale di impresa, quali per esempio le campagne informative sui giochi vietati in senso assoluto e su quelli ammessi ma proibiti per i minori, sui fattori di rischio a cui sono esposti i giocatori denominati “problematici”, sui valori legati al gioco legale, di informativa sul gioco legale, sui rischi dell’usura connessi al gioco patologico, l’attivazione di corsi di formazione sulla ludopatia riservati agli operatori di gioco, la predisposizione di cautele nei confronti del giocatore problematico (ad esempio attraverso la creazione di piattaforme online dedicate agli utenti al fine di offrire un aiuto nel caso di gioco compulsivo), senza esposizione del marchio o del logo;
  • le comunicazioni “cause related marketing”, effettuata sotto forma di citazione del concessionario quale finanziatore di un determinato progetto o iniziativa di carattere sociale e benefico, senza esposizione del marchio o del logo;
  •  l’utilizzo del marchio che identifichi, oltre ai servizi giochi con vincite in denaro o d’azzardo, ulteriori attività, aventi carattere autonomo, purché non sussistano ambiguità circa l’oggetto della promozione e in questa non compaiano elementi evocativi del gioco fatta eccezione per la mera denominazione del fornitore;
  • la televendita di beni e servizi di gioco a pagamento qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
    a) l’offerta di gioco a pagamento su mezzo televisivo rappresenti l’oggetto della concessione per l’esercizio dell’attività di offerta del gioco a pagamento rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli;
    b) la televendita sia finalizzata esclusivamente alla conclusione del contratto di gioco, consti della mera esecuzione del gioco stesso e non contenga alcun riferimento né abbia natura promozionale. La valenza promozionale della televendita è comunque presunta qualora la stessa venga trasmessa all’interno di un palinsesto televisivo generalista o semigeneralista.

Fine prima parte - continua

Editor in Chief Assopoker. Giornalista e consulente nel settore dei giochi da più di due decenni, dal 2010 lavora per Assopoker, la sua seconda famiglia. Ama il texas hold'em e il trading sportivo. Ha "sprecato" gli ultimi 20 anni della sua vita nello studio dei sistemi regolatori e fiscali delle scommesse e del gioco online/live in tutto il Mondo.
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