Se la giurisprudenza penale ha oramai sposato una linea favorevole ai circoli di poker live da più di un anno a questa parte, i giudici amministrativi continuano a contraddirsi: l’ultimo esempio arriva dal Tar Lombardia.
Nel novembre del 2013, il Tribunale Amministrativo Regionale lombardo si era espresso in modo positivo nei riguardi di un circolo di Brescia.
Sono passati pochi mesi e i giudici lombardi hanno rigettato – come riporta l’agenzia Agimeg – un ricorso di un’ associazione di Pavia. E tutto parte da un equivoco di fondo e da un errore – a nostro avviso - procedurale e di competenza.
Il circolo aveva chiesto il nulla osta alla Questura locale per l’organizzazione di un torneo di poker. La Questura aveva negato l’autorizzazione. Di conseguenza, i legali avevano presentato ricorso al Tar che ha rigettato le istanze dell’associazione.
La confusione è massima e se l’iter giudiziale si è sviluppato in tale direzione, come confermato dagli organi di stampa, siamo di fronte ad un errore tecnico abbastanza chiaro (aggiungiamo noi):in forza della legge del 2008 (Legge per gli adeguamenti degli obblighi comunitari) le Questure non sono più competenti ad autorizzare alcun torneo. Le forze dell’ordine hanno la facoltà, se lo ritengono opportuno, di effettuare i controlli e riscontrare eventuali problemi di ordine pubblico, ma la competenza esclusiva spetta ai Monopoli di Stato. Un particolare che i giudici del Tar della Lombardia hanno del tutto ignorato.
I magistrati hanno respinto l’istanza del circolo perché si è riscontrata “da un lato, la mancanza del regolamento previsto dalla Legge Comunitaria 2008, dall’altro, la non applicabilità al caso concreto dell’art. 38, comma 1, del d.l.2006 n. 223, siccome riferibile solo ai giochi di carte “a distanza” e non a quelli che, come nel caso di specie, hanno luogo tra presenti”.
Pertanto il provvedimento che ha negato il nulla osta “si basa su una coerente ricognizione del quadro normativo e su una esatta percezione della fattispecie concreta complessiva, con conseguente infondatezza delle censure in esame”.
Il Tar della Lombardia ignora del tutto l’autorevole giurisprudenza penale della Cassazione che ritiene il poker un gioco d'abilità (stabilendo delle condizioni precise). In teoria è ammissibile essendo un organo di giustizia amministrativa, ma proprio per questo motivo, è singolare che diano una valutazione sull’attività in merito al reato (penale) di gioco d’azzardo. Aspetto, sul quale la Cassazione si è già pronunciata più volte.
Ecco cosa sostengono i giudici lombardi, nonostante i tre chiari precedenti della Suprema Corte: le condizioni in base alle quali, il poker sportivo “perdendo i suoi connaturati caratteri d’azzardo, potrebbe essere consentito quale gioco di “abilità” non risultano ancora definite dall’apposito regolamento di disciplina dei tornei non a distanza di poker sportivo, previsto dal citato comma” della Legge Comunitaria 2008. Ne discende “che la mera circostanza che il gioco in questione sia organizzato secondo le modalità indicate nel menzionato art. 38, (sui giochi online) non vale a privarlo della connotazione illecita che gli è propria, in quanto manca ancora la cornice regolamentare destinata a determinarne: le modalità di svolgimento, l’importo massimo della quota di partecipazione al torneo, le modalità che escludono i fini di lucro, le modalità che escludono l’ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, l’impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località”.
Insomma, la linea seguita dal Tar della Lombardia sembra fondata su presupposti di diritto errati. Viene poi ignorata la giurisprudenza non solo della Cassazione, ma anche di altri Tribunali Amministrativi Regionali che reputano il regolamento oramai lettera morta, non essendo mai stato pubblicato, dopo sei anni.