Il regolamento per il riordino del settore del poker live previsto dalla Legge Comunitaria del 2008 non ha mai visto la luce e – rispetto alla giurisprudenza amministrativa dominante – il Tar della Puglia continua ad emanare provvedimenti a favore dei circoli.
In questo caso però non si tratta di una semplice ordinanza bensì di una sentenza definitiva, oltretutto ben motivata. La sezione di Lecce del Tribunale Amministrativo Regionale ha previsto che "la persistente mancata adozione del regolamento interministeriale non può penalizzare le aspettative di imprese, cittadini ed enti quali quelli di specie, pena la vanificazione del principio di effettività della legge".
La sentenza (segnalata da GiocoNews) risale al 24 marzo ed è un autentico monito nei confronti delle istituzioni preposte all’emanazione del regolamento. La giurisprudenza amministrativa maggioritaria (in primis Consiglio di Stato, Tar del Lazio, Toscana, Piemonte e Veneto) è contraria rispetto alle decisioni del tribunale pugliese, ma se persisterà questa fase di stallo, è molto probabile che anche altri magistrati riconosceranno un evidente vuoto normativo che si è venuto a creare per inerzia da parte della Pubblica Amministrazione che in due anni non ha dato attuazione a quanto previsto dall’articolo 24 della Legge del 7 luglio 2009, n. 88 meglio nota come ‘Comunitaria 2008’.
La sentenza del Tar della Puglia autorizza, di fatto, l’organizzazione di eventi live di Texas Hold’em: "In presenza di una lacuna regolamentare tuttora non colmata, sembra possibile dare vita a tornei di poker sportivo nella variante prescelta dalla associazione ricorrente, a condizione che siano rispettate le modalità individuate dal Consiglio di Stato, sez. II, nel parere n.3237 del 22 ottobre 2008, con riferimento alle modalità di gioco da 'torneo' e, in particolare, alla iscrizione limitata ad un certo importo (30€), al divieto di ogni possibilità di rientro (rebuy) e alla previsione di premi non in denaro, oltre alla impossibilità di organizzare più di un torneo nella stessa giornata e nella stessa località”.
“Vengono così rispettate – si legge nelle motivazioni della sentenza - sia le modalità stabilite direttamente dalla legge sia quelle rimesse alla previsione regolamentare, ove si tenga conto (per queste ultime) del fatto che la fissazione in 30€ della quota di iscrizione, in base alla comune esperienza, fissa ad un valore sicuramente modico la quota di partecipazione al torneo ed al tempo stesso esclude i fini di lucro: per la modicità della quota di iscrizione, la necessità di prevedere dei premi che (seppure non in denaro) hanno sempre un valore e le spese di organizzazione".