La Cassazione ha scritto un altro capitolo dell’infinito braccio di ferro giudiziario tra i bookmakers esteri e le autorità italiane: una storia che dura oramai da più di un decennio, con un’incredibile alternanza di sentenze favorevoli e contrarie per l'una e l'altra parte.
L’ultimo caso si distingue dagli altri perché riguarda Pokerinvenice, una società maltese che opera in Italia senza alcuna concessione AAMS ma con una licenza del LGA (Lotteries and Gaming Authority) di Malta. La società ha aperto una succursale nel nostro paese dove si è impegnata a pagare le tasse sugli utili maturati dalla raccolta gioco dei players italiani, appassionati di scommesse, poker e casinò.
Siamo di fronte ad un caso particolare ed inedito che è finito all’ attenzione della terza sezione penale della Cassazione. In questo procedimento, per la prima volta, un bookmaker straniero introduce un concetto diverso, quello della stabile organizzazione.
“Abbiamo – afferma l’avvocato difensore Salvatore Florio – convenuto di continuare ad operare con la licenza europea riconosciuta dai monopoli maltesi ma di aprire una sede in Italia e creare una stabile organizzazione per gestire i rapporti fiscali con l’Italia per i nostri clienti. Vogliamo essere fiscalmente in regola con l’Erario: siamo il primo bookmaker europeo a seguire questa politica con un’organizzazione stabile. Tutti i flussi dei giocatori italiani alla fine dell’anno saranno regolarizzati a livello fiscale. Volendo potevamo anche non pagare alcuna tassa applicando la convenzione tra Italia e Malta ma la nostra è una scelta ben precisa: ogni anno facciamo una dichiarazione dei redditi con tutta la movimentazione”.
La Suprema Corte ha dato ragione alla linea difensiva dell’avvocato Florio, non ritenendo sufficienti le motivazioni del Tribunale del Riesame di Lucca, annullando l’ordinanza di sequestro e rinviando la pratica di nuovo ai giudici toscani per un nuovo esame (in particolare dovrà essere valutata attentamente la documentazione prodotta dai difensori ed ignorata in primo grado).
“La sentenza – commenta Florio – è chiarissima e la Cassazione ha rimandato tutto a Lucca seguendo la nostra politica difensiva. Il Tribunale del Riesame non ha tenuto conto della nostra documentazione prodotta in giudizio ed è stato invitato dalla Suprema Corte a farlo. Dovrà quindi valutare tutto il fascicolo tenendo presente la nostra documentazione che attesta la licenza maltese e la nostra stabile organizzazione in Italia”. Analizziamo la storia in ogni suo passaggio:
IL CASO. Il 4 novembre 2011, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lucca ha disposto un sequestro preventivo di assegni e cambiali, in relazione alle indagini nei confronti di Cesare Florio, quale titolare di Pokerinvenice Srl, per il reato contestato di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse (art. 4 legge 401 del 1989). Il Tribunale del Riesame di Lucca, il 30 dicembre 2011, con un’ordinanza ha confermato il sequestro preventivo.
IL RICORSO. Pokerinvenice ha presentato ricorso per Cassazione, impugnando l’ordinanza per errata applicazione dell’articolo 252 c.p.p (sequestro preventivo) e difetto di motivazione del provvedimento stesso, in riferimento al fumus commissi delicti (la probabilità che sia stato effettivamente consumato il reato).
LA DIFESA. I legali hanno contestato le posizioni del Tribunale del Riesame perché “la società ha sede in Malta e gestisce l’attività di scommesse in regola con le autorizzazioni previste dalla legislazione di quel paese, per cui la sua attività non può essere considerata illegale. E’ stata effettuata l’apertura di una stabile organizzazione in Italia con conseguente ottenimento di partita IVA e apertura di conti correnti bancari. I giudici avrebbero erroneamente interpretato la giurisprudenza comunitaria, non considerando la titolarità di licenza comunitaria in capo alla srl Pokerinvenice, in violazione del principio di stabilimento e di libera circolazione di servizi. Né una diversa interpretazione può essere considerata, atteso la politica espansiva nel settore dei giochi d’azzardo perseguita dall’Italia”.
In merito a quest’ultimo passaggio, gli avvocati di Pokerinvenice riprendono la linea dettata dalla Corte di Giustizia Europea sulla politica italiana nel settore del gambling, ribadita nelle sentenze Placanica e Costa-Cifone.
LA CASSAZIONE. La terza sezione penale della Suprema Corte ha accolto le tesi difensive ed in particolare il difetto di motivazione del provvedimento dell’ordinanza di convalida del sequestro preventivo. Per la Cassazione, il fatto che la società operava senza concessione AAMS non può essere ritenuto il fumus del reato ex art. 4 legge 401 del 1989.
Secondo la Suprema Corte “il Tribunale del riesame ha dato atto di essere perfettamente consapevole delle statuizioni della decisione della Corte di Giustizia (Placanica e altre), dalla quale consegue che il giudice nazionale ha l’obbligo di non applicazione della norma incriminatrice solo quanto il soggetto che svolge senza autorizzazione di pubblica sicurezza (art. 88 TULPS, ndr) l’attività organizzata di intermediazione per l’accettazione e la raccolta di scommesse sportive in favore di un allibratore straniero non abbia potuto ottenere in Italia le concessioni o le autorizzazioni richieste dalla normativa nazionale a causa del rifiuto dello Stato italiano di concederle, in quanto risulta violato il diritto comunitario”.
Per la Cassazione il Tribunale del Riesame “non ha precisato in relazione all’applicazione al caso di specie di tali principi. D’altra parte – prosegue la terza sezione penale – lo scarno apparato motivazionale del Tribunale del Riesame non ha dato specifica risposta alle deduzioni difensive prospettate dalla società Pokerinvenice srl con il riesame, né ha mostrato di avere esaminato la documentazione allegata ad esso, sicché l’ordinanza impugnata risulta generica e la motivazione niente affatto chiara, quanto all’indicazione degli elementi di sostegno del fumu delicti posto a fondamento del provvedimento”.
Ritenuti insussistenti anche i motivi di un’eventuale insolvenza da parte della società che hanno spinto il Tribunale del Riesame al sequestro di cambiali ed assegni. "L’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Lucca per un nuovo esame”.