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Corte di Giustizia UE: forti critiche al gaming italiano

corte-giustiziaLa Corte di Giustizia Europea ha reso noto le motivazioni di un’altra sentenza interpretativa molto critica contro il sistema del gioco in Italia, accogliendo in larga parte le tesi di StanleyBet, bookmaker inglese che opera sul territorio italiano (con licenza maltese) attraverso una radicata rete di centri trasmissione dati (Ctd), agenzie di scommesse senza concessione AAMS. Da qui l’inevitabile scontro con le autorità del nostro paese.

Dopo i precedenti “Zenatti” (1999), “Gambelli” (2003) e “Placanica” (2007), i giudici europei hanno esaminato il caso Costa-Cifone, in merito alla legittimità di alcuni aspetti del sistema concessorio italiano con i principi comunitari di libertà di servizi e stabilimento all’interno dell’Unione Europea.  In particolare hanno ritenuto illegittime le sanzioni penali contestate nei confronti dei due agenti.

Il caso
Costa e Cifone erano titolari di Ctd di Stanley ed a loro è stato contestato il “reato di esercizio abusivo di attività di scommessa”. La Corte di Cassazione italiana, nel dubbio interpretativo sulla compatibilità della nostra legislazione con il diritto europeo, aveva rinviato tutto alla Corte di Giustizia Europea.

Cassazione
La Corte italiana - nell'occasione - aveva espresso forti perplessità: “sussistessero dubbi riguardo alla compatibilità della disciplina nazionale con la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi garantite dal diritto dell’Unione. Infatti, la disciplina nazionale presenta caratteristiche che a detto giudice apparivano discriminatorie”.

Illegittime sanzioni penali
La Corte di Giustizia  si è espressa sul punto dichiarando illegittime le sanzioni penali per le agenzie di scommesse che operano senza concessione italiana. Le motivazioni affrontano tematiche che vanno ben al di là del caso singolo e che nei prossimi anni influenzeranno la giurisprudenza italiana; per questo motivo è importante capire quali sono i passaggi ed i principi richiamati dalla Corte di Giustizia.

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Discriminatorio
In particolare la Corte esprime un giudizio molto severo in merito alla norma nazionale che impediva ai Ctd di rispettare le distanze minime rispetto alle agenzie già esistenti: "La Corte ritiene che tale misura abbia l'effetto di proteggere le posizioni commerciali acquisite dagli operatori già insediati a discapito dei nuovi concessionari, i quali sono costretti a stabilirsi in luoghi meno interessanti dal punto di vista commerciale rispetto a quelli occupati dai primi. Una misura siffatta implica dunque una discriminazione nei confronti degli operatori esclusi dalla gara del 1999”. Il primo bando di gara sull’assegnazione delle concessioni sulle scommesse era stato dichiarato illegittimo dalla precedente Sentenza “Placanica”, nel 2007, perché non aveva dato la possibilità alle società dell’Unione Europea di parteciparvi.

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Politica di espansione “fiscale”
L’Italia si è difesa asserendo che tali norme sulla distanza dei punti fisici erano volte a proteggere i consumatori da “un eccesso di offerta” ma sul punto i giudici comunitari hanno sentenziato in maniera netta: “La Corte respinge tale argomento, in quanto il settore dei giochi d’azzardo in Italia è stato per lungo tempo caratterizzato da una politica di espansione finalizzata ad aumentare gli introiti fiscali. Per la tutela dei consumatori residenti i mezzi impiegati per la realizzazione dell’obiettivo invocato devono essere coerenti e sistematici”. LA CGE ribadisce un principio già espresso in una sentenza contro i Monopoli austriaci.

gioco-europa-italiaDecadenza concessioni
La Corte di Giustizia si è poi espressa su un tema caldo che - in modo indiretto - può riflettersi anche nel sistema concessorio in generale, non solo delle scommesse: “la Corte esamina la normativa italiana che prevede la decadenza della concessione (e delle garanzie pecuniarie prestate per ottenerla) qualora il titolare della concessione stessa, ovvero l’amministratore di detto titolare, abbia proposto giochi non autorizzati incorrendo in un reato «suscettibile di far venir meno il rapporto fiduciario con l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»
La Corte dichiara che i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi ostano a che vengano applicate sanzioni a persone (come i sigg. Costa e Cifone), legate ad un operatore (Stanley), qualora quest’ultimo fosse stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione. Tale constatazione resta valida anche per la nuova gara indetta al fine di rimediare a tale esclusione illegittima dell’operatore, qualora la gara suddetta non sia stata in grado di raggiungere questo obiettivo, ciò che spetterà al giudice nazionale verificare
”.

Bando di gara
“La Corte dichiara che le condizioni e le modalità di una gara, e in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, ciò che invece non avviene nel caso di specie. Nondimeno, spetta in via di principio al giudice nazionale verificare tali elementi".

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Editor in Chief Assopoker. Giornalista e consulente nel settore dei giochi da più di due decenni, dal 2010 lavora per Assopoker, la sua seconda famiglia. Ama il texas hold'em e il trading sportivo. Ha "sprecato" gli ultimi 20 anni della sua vita nello studio dei sistemi regolatori e fiscali delle scommesse e del gioco online/live in tutto il Mondo.
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