Il settore del poker sportivo live non è stato disciplinato compiutamente e si è creato un vuoto normativo, nonostante l’approvazione di due leggi che hanno previsto la pubblicazione del regolamento attuativo.
Si vive nell’incertezza da quattro anni, seppur la giurisprudenza penale si è espressa a favore dei circoli e l’orientamento pare oramai consolidato, oltreché legittimato dalla Cassazione. Ma bisogna fare una distinzione tra responsabilità penale e amministrativa.
L’articolo 24 della legge 88 del 2009 prevede l’emanazione di un regolamento che non è mai visto la luce, neanche dopo l’approvazione della Legge di Stabilità del 2011 che aveva abbattuto i limiti previsti dalla precedente normativa (tetto su buy-in e divieto di rebuy).
Si è generato un vero caos interpretativo. La Corte di Cassazione, con due sentenze, ha dato però delle indicazioni precise nell’ultimo anno: sono leciti tornei freezout senza pagamento di una quota d’ingresso supplementare.
Per la terza sezione penale della suprema Corte, i tornei di texas hold’em non rientrano nella fattispecie del reato di gioco d’azzardo. Pertanto, a prescindere dall’entità del buy-in, non sussiste l’alea (elemento costitutivo dell’articolo 720 del codice penale).
In estrema sintesi, vincite e perdite non sono aleatorie nei tornei, ma ben conosciute dai giocatori quando si siedono al tavolo verde ed iniziano la partita. Per i giudici quindi non c’è azzardo.
Il problema è di ordine amministrativo e può riguardare l’apparato organizzativo: per la normativa italiana è possibile organizzare tornei solo in presenza di una concessione rilasciata da AAMS, come previsto dall’articolo 24 della legge 88/2009. Il rischio? Possibile chiusura dell’associazione. Provvedimento che deve essere disposto dal Questore competente, con un decreto scritto (e motivato da ragioni di ordine pubblico).
La giurisprudenza, anche di merito, in questi anni ha presentato numerose sentenze favorevoli in ambito penale. Differenti invece le posizioni dei tribunali amministrativi regionali (in particolare il Tar del Lazio che ha negato la riapertura ad un noto circolo romano) con decisioni alterne, per le ragioni appena menzionate. Alterni anche i precedenti del Consiglio di Stato.
Non essendo mai stato pubblicato un decreto attuativo, il settore vive nell'incertezza da anni, ed anche gli organi chiamati ad applicare la legge si trovano in forte imbarazzo senza parametri ben definiti.
Pertanto, vi sono zone d’Italia dove è possibile giocare ed altre nelle quali risulta più difficile. Per questo motivo, il numero dei circoli attivi, da noi riscontrato, risulta molto variabile da regione a regione. Ed anche qui bisogna fare una bella distinzione: il movimento è ampio e riguarda sia chi organizza eventi live con buy-in equilibrati (massimo 30 euro come suggerisce il Consiglio di Stato) sia chi ospita tavoli di cash game, pratica - è bene sottolinearlo - non permessa dalla legge penale italiana (la fattispecie rientra senza alcun dubbio nell’articolo 720 c.p.).
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