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Scommesse News: Snai investe nel digital ed acquista BIG, emendamento per tassa allo 0,10%. Sentenza contro CTD

Snai acquista il 100% di Best in Game (BIG)

Snai ha deciso di diversificare e di investire nel digital acquistando l’operatore italiano online BIG Best in Game (concessionario storico di ADM) con revenues lorde annuali pari a 4,5 milioni di euro. L’annuncio attraverso il comunicato stampa delle due gaming company:

Snaitech, operatore leader del settore del gioco legale in Italia, acquista il 100% della BIG Best in Game srl, società italiana tra le prime ad ottenere la licenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’offerta legale del gioco a distanza.

Piattaforma interamente Made in Italy e indipendente, sin dalla sua creazione BIG non ha mai smesso di crescere nel mercato, raggiungendo un posizionamento di eccellenza nel segmento online tra gli operatori emergenti. Con un Gross Gaming Revenues di 4,5 milioni di euro (per Gross Gaming Revenues si intende la raccolta al netto delle vincite), BIG vanta risultati economici notevoli grazie ad un approccio di nicchia e ad una gestione tailor made della customer base. Il suo portfolio di slot machine, che conta oltre 600 titoli, è in continua espansione.

“Questa acquisizione – commenta Fabio Schiavolin, amministratore delegato Snaitech – conferma l’interesse del nostro Gruppo nel mercato digital. Questi ultimi mesi hanno permesso una maggiore dedizione ai prodotti non betting, già in significativa crescita da metà 2019, e l’acquisizione di BIG rafforza ulteriormente le competenze interne in quest’area. Siamo stati molto colpiti dalla qualità della customer base, sana e sostenibile, perfettamente corrispondente alle nostre policy di acquisizione e fidelizzazione dei clienti. Metteremo a fattor comune le reciproche esperienze e capacità, valorizzando al massimo il business in ottica di innovazione dei servizi e di ricchezza dell’offerta”.

“Oggi si compie una tappa importante – ha dichiarato Mauro Roncolato, Fondatore di BIG Best in Game – del bellissimo percorso che ha portato BIG dall’ottenimento di una delle prime licenze nazionali per il gioco a distanza fino all’ingresso in un grande Gruppo internazionale. Lascio un’azienda innovativa e un gruppo di lavoro fantastico con la certezza che Snaitech sia il player ideale per dare impulso alla crescita di BIG e valorizzare le straordinarie professionalità che ne fanno parte”.

 

Scommesse: Super Tassa dello 0,50%, nuovi emendamenti in Commissione Bilancio

Nel decreto attuativo del Decreto Rilancio per la costituzione del “Fondo Salva Sport” non vi è stata alcuna modifica alla tassa dello 0,50% sulla raccolta nelle scommesse che sta mettendo in grossa difficoltà non solo i bookmakers tradizionali ma anche le piattaforme di betting exchange.

C’è ancora però la speranza che vengano esaminati degli emendamenti da parte della Commissione Bilancio (alla presenza del Ministro Gualtieri), alcuni presentati dallo stesso Governo. Tra gli emendamenti che saranno valutati c’è anche una proposta che prevede la modifica del prelievo dello 0,50% con quello dello 0,10% che risolverebbe parecchi problemi sul mercato, visto che bookmakers ed exchange stanno vivendo una crisi senza precedenti, dovuta all’emergenza sanitaria del Covid19, con 3 mesi di inattività.

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Il 29 giugno dovrebbe iniziare l’analisi degli emendamenti presentati dal Governo.

Leggi l’ultimo aggiornamento sulla Super Tassa

 

Commissione Tributaria Milano: “il CTD deve pagare le tasse in Italia rispetto al bookmaker estero”

Italia Oggi ha pubblicato una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che condanna un CTD lombardo al versamento delle tasse invece del bookmaker estero collegato.

Il Centro trasmissione Dati ha presentato una tesi difensiva che sosteneva che a versare l’imposta dovrebbe essere la società di scommesse madre, visto che il negozio trasmetteva solo le giocate ma non accettava le bets. La commissione tributaria invece ha sostenuto che il titolare del centro sia in prima persona soggetto passivo di imposta, e che in questi casi si applichi l’art. 3 del decreto legislativo 504 del 1998 così come interpretato “in via autentica dall’art.1, comma 66, della legge 220/2010. Quest’ultimo dispone espressamente che ‘soggetto passivo di imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell’economia e delle finanze (…) gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualunque genere’”. La Commissione ha quindi ricordato che anche la Corte Costituzionale nel 2018 ha riconosciuto che i centri trasmissione dati siano tenuti a versare l’imposta unica. “La ricevitoria e i bookmakers gestiscono entrambi, anche se su piani diversi e diverse modalità operative, lo svolgimento dell’attività di organizzazione e di esercizio delle attività delle scommesse sottoposte a imposizione, ognuno attraverso la propria organizzazione imprenditoriale” ha riassunto il giudice tributario. “In ultimo la scelta operata dal legislatore risponde a un’effettività del principio di lealtà fiscale e capacità contributiva nel settore del gioco, allo scopo di evitare l’irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non avere ottenuto la necessaria concessione, ovvero di operare per conto di chi ne sia privo”.

Editor in Chief Assopoker. Giornalista e consulente nel settore dei giochi da più di due decenni, dal 2010 lavora per Assopoker, la sua seconda famiglia. Ama il texas hold'em e il trading sportivo. Ha "sprecato" gli ultimi 20 anni della sua vita nello studio dei sistemi regolatori e fiscali delle scommesse e del gioco online/live in tutto il Mondo.
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