Il Tar della Puglia ha respinto il ricorso presentato da un circolo di Taranto che si era opposto al diniego da parte della Questura locale di autorizzare tornei di texas hold’em live. In un primo momento il Tribunale Amministrativo Regionale si era espresso con un’ordinanza cautelare sospensiva favorevole, ritenendo incompiuta la normativa vigente, in assenza ancora di un regolamento attuativo.
Entrando però nel merito della vicenda, il Tribunale di Lecce si è allineato alla giurisprudenza del Consiglio di Stato e degli altri Tar (in primis quello del Lazio) ed ha preso atto dell'impossibilità della Questura di Taranto di poter autorizzare i tornei di poker live, in assenza di una concessione.
“Questa disciplina – motivano i giudici pugliesi - deve essere integrata da quanto disposto dall’art. 24, comma 28 della legge 88/2009, secondo cui ‘l’esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza sono consentiti ai soggetti titolari di concessione per l’esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 previa autorizzazione dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Il ricorso va quindi respinto visto che la ricorrente non è titolare di concessione per l’organizzazione e l’esercizio del gioco in questione e della conseguente autorizzazione di polizia prescritta dall’art. 86 del T.U.”.
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