La recente circolare dei Monopoli di Stato vietava l’installazione dei tavoli da poker elettronici nei circoli ma il Tribunale di Massa ha disposto il dissequestro di un'installazione telematica, motivando che il poker “è un gioco d’abilità”.
In un locale collegato con un provider munito di regolare concessione per il gioco a distanza, era stato sequestrato a Massa un tavolo elettronico dalle forze dell’ordine che avevano applicato la nota circolare di AAMS di maggio. Erano stati contestati due aspetti: la prevalente attività del locale nella raccolta di gioco a distanza e l’illegittimità degli strumenti telematici.
La difesa dell’avvocato Marco Ripamonti però è stata efficace ed il Tribunale ha disposto il dissequestro delle "postazioni internet accessorie a tavolo per la raccolta del poker online". Il legale ha dimostrato, fatture alla mano, che gli incassi del punto, in larga parte, derivassero da altre attività come le slot. Il Tribunale, nell’ordinanza, ha riconosciuto la liceità del tavolo telematico in quanto il poker deve essere riconosciuto come un gioco d’abilità. Inoltre il locale era affiliato ad un soggetto munito di regolare concessione rilasciata da AAMS.
Sull’efficacia della circolare dei Monopoli, l’avvocato Ripamonti ha le idee chiare: “in materia – commenta a Jamma - di giochi l'art.16 della legge 133/99 prevede che ogni provvedimento normativo debba essere preceduto dal visto della Corte dei Conti e dal parere del Consiglio di Stato. La circolare, quindi, con tutto il rispetto per AAMS, è lungi dall'essere munita di forza di legge”. La decisione di Massa non è isolata: “la giurisprudenza favorevole è già affermata a Firenze, Prato, Venezia e Padova”.
La giurisprudenza italiana, in materia di gioco online, sta andando in una duplice direzione e sempre a favore degli operatori e gestori di locali collegati. Da una parte, i Tribunali Amministrativi Regionali stanno applicando alla lettera i principi cominitari di libertà di stabilimento e di servizi tutelando società con licenza rilasciata in paesi comunitari che raccolgono gioco attravero i CTD (centri trasmissione dati). Non ultima la decisione del Tar di Firenze che ha addirittura sconfessato gli autorevoli precedenti della Corte di Cassazione. Dall'altra parte, i giudici stanno - come a Massa - riconoscendo la legittimità operativa dei punti di commercializzazione collegati a concessionari online italiani. Il risultato però, per chi opera nel settore, è di assoluta incertezza.