In merito alla notizia che abbiamo pubblicato il 22 luglio sull’assoluzione di un titolare di un’agenzia di scommesse di Ferentino, in provincia di Frosinone, è intervenuta l’Avvocato Roberta Feliziani di Stanleybet che ci ha aiutato a ricostruire una vicenda a dir poco complicata.
Il CTD (Centro trasmissione dati) in questione era collegato proprio con il bookmaker di Liverpool (in questa storia parte offesa) e, per questa ragione, penso sia interessante approfondire una notizia che avevamo appreso dalle cronache giudiziarie locali.
La versione dei media locali
In particolare – dal sito TG24.info – era emersa l’assoluzione per un vizio di forma (scadena di un termine) del titolare del CTD che all’improvviso aveva chiuso la propria attività, tirato giù la saracinesca e sparito nel nulla. Questo quanto riportato dal sito laziale: “I fatti risalgono al 2018, quando la Stanleybet, il gruppo che attualmente è tra i maggiori operatori di gaming in Europa, denunciò la chiusura improvvisa e ingiustificata dell’agenzia di scommesse a Ferentino, il cui titolare era proprio l’imprenditore. L’uomo aveva chiuso all’improvviso l’agenzia di scommesse e non era più reperibile, ma aveva trattenuto per se i soldi incassati. Il giudice, accogliendo l’eccezione del difensore Giampiero Vellucci, ha accertato che la querela sarebbe arrivata con un giorno di ritardo rispetto ai tre mesi previsti dall’articolo 124 del codice penale”.
CTD di Frosinone: le precisazioni dell’Avvocato Roberta Feliziani
In particolare i giornali locali parlavano di circa €60.000 di ammanchi verso i giocatori, come abbiamo riportato nel precedente articolo. L’Avvocato Roberta Feliziani, che rappresenta Stanleybet, però smentisce almeno in parte questa ricostruzione:
“La Stanley – ricostruisce l’Avvocato – nel 2018 ha presentato una denuncia per Appropriazione indebita nei confronti del titolare della ricevitoria sita in Ferentino che si sarebbe appropriato di una somma non superiore ai €7.000 e non di €60.000 come erroneamente riportato, a seguito di tale denuncia il titolare viene tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone per l’ipotesi di 646 c.p. (appropriazione indebita, ndr) e art 61 n. 11 c.p”.
L’Avvocato Feliziani quindi smentisce su tutta la linea la ricostruzione di TG24.info che aveva scritto (e che noi avevamo riportato): “Quindi, nonostante l’ammanco fosse certo, (l’imprenditore avrebbe fatto sparire intorno ai 60 mila euro) e nonostante l’imputato si fosse dileguato senza dare alcuna giustificazione, l’uomo se l’è cavata per un cavillo individuato dall’avvocato di fiducia Giampiero Vellucci, e cioè che la querela per appropriazione indebita e truffa doveva essere presentata entro tre mesi e non poteva essere considerato procedibile di ufficio sia il reato di truffa che l’appropriazione indebita”.
L’Avvocato ha smentito categoricamente questa versione dei fatti: il processo che si è appena concluso è relativo solo all’appropriazione indebita, reato che vedrebbe solo Stanleybet come parte offesa.
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Stanleybet: “nessun giocatore ha denunciato il titolare del centro”
L’Avvocato Feliziani inoltre precisa che nessuno scommettitore avrebbe denunciato l’imprenditore per truffa. “Si dà il caso che il titolare del centro, come detto, è stato denunciato per la sola appropriazione indebita nei confronti della Stanleybet e non anche per il reato di truffa nei confronti dei giocatori di cui Stanleybet non era a conoscenza, anche perché se ciò fosse accaduto la Stanleybet per la propria Policy interna avrebbe integralmente risarcito l’importo delle asserite vincite dei giocatori”.
Quindi, per quanto riguarda questo processo, la questione è solo tra il bookmaker e il titolare del CTD affiliato. Ma c’è da chiarire bene anche l’aspetto del termine dei 90 giorni, cavillo legale grazie al quale l’imprenditore è stato prosciolto, visto che la querela è stata presentata nel 91esimo giorno.
“Ulteriore precisazione – spiega l’Avvocato Roberta Feliziani – riguarda la tardività della querela, senza voler entrare nel merito della sentenza e rispettando la decisione del Magistrato va detto che non si legge in alcuna parte della motivazione che la querela fosse tardiva perché presentata con un giorno di ritardo, va precisato invece che il Magistrato, nel ritenere di voler assolvere l’imputato, ha ritenuto di applicare una giurisprudenza, peraltro minoritaria, relativamente alla concreta individuazione della data del commesso delitto”.
Ringraziamo l’Avvocato Feliziani per averci aiutato a chiarere e ricostruire per intero la vicenda.