Nella prima parte abbiamo esaminato le norme vigenti che – secondo l’interpretazione maggioritaria – devono essere applicate per le vincite maturate sulle piattaforme di gioco autorizzate da AAMS (.it). Ma quali sono gli obblighi per i players italiani che hanno giocato in passato sulle rooms.com, con licenza estera?
Per una volta lasciamo da parte la storica querelle sul gioco illecito sui siti non riconosciuti dai Monopoli, rinviando alla legge italiana sul gioco e alla giurisprudenza europea (al 'famoso' Mister X' di Varese, la Procura ha contestato anche il reato di gioco d’azzardo). Concentriamoci però sugli aspetti fiscali e non penalistici. Le vincite vanno dichiarate? In che modo?
Facciamo un passo indietro: non essendo vigente una legge che disciplina e riconosce la figura professionale del poker player, non vi è una norma che regola la fattispecie in questione per l’online.
Il caso
Vi è però un importante ed unico parere da parte dell’Agenzia delle Entrate (AdE) che meno di un anno fa si è espressa su un caso molto simile: a richiedere il chiarimento ci ha pensato un cliente italiano che 2009 ha realizzato una vincita accedendo via internet ad un casinò online, con sede all’estero. L’accesso al gioco era stato effettuato attraverso il versamento di una somma prelevata da un conto corrente, che deteneva presso un intermediario finanziario con sede nell’Isola di Man. Le vincite erano state poi accreditate sul medesimo conto senza applicazione di alcuna ritenuta. Il contribuente italiano aveva la disponibilità delle somme attraverso l'utilizzo di una carta di credito estera.
Interpretazione
Pertanto lo scommettitore ha presentato istanza all’AdE, con il seguente oggetto: “Si chiede quale sia la corretta modalità di tassazione delle predette vincite e se l'istante è tenuto ad indicarle nel modulo RW della dichiarazione dei redditi”. La soluzione prospettata dallo stesso giocatore era che “le vincite dovevano essere indicate nel modello unico, in quanto tali somme costituivano ‘redditi diversi’, in particolare solo se tali somme fossero al 31 dicembre superiori a 10.000 euro”. Inoltre doveva essere indicato “il valore complessivo dei trasferimenti in denaro effettuati dall'Italia verso l'estero per accedere al gioco e dall'estero verso l'Italia per l'utilizzo delle somme”.
Posizione Agenzia Entrate
Per l’Agenzia non ci sono dubbi: il giocatore “deve assoggettare a tassazione l'intero ammontare delle vincite percepite nel periodo d'imposta, senza tener conto delle spese sostenute per la loro produzione. Occorre inoltre considerare che l'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede che tali vincite o premi, se corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 dello stesso decreto, sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con facoltà di rivalsa". L’AdE ha quindi stabilito che le vincite maturate dai players sui siti esteri (e sprovvisti di concessione AAMS) dovranno essere denunciate nel Modello Unico, come redditi diversi.
Normativa di riferimento
Nel parere, l’AdE ha richiamato per questo tipo di fattispecie l’applicazione dell’articolo 67, comma 1, lettera d), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR). Tale norma prevede: “costituiscono redditi diversi le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte”. Il successivo articolo 69, comma 1, del TUIR prevede che tali somme “costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo d'imposta, senza alcuna deduzione”.
Modalità dichiarazione
“Occorre inoltre considerare che l'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede che tali vincite o premi, se corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 dello stesso decreto, sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con facoltà di rivalsa. L'erogazione di reddito da parte di un soggetto che non è sostituto d'imposta rende necessario l'adempimento degli obblighi dichiarativi in capo al contribuente. In particolare, nella fattispecie in esame, le vincite devono essere riportate nel rigo RL15 del quadro del modello Unico”.
Deduzioni
Il fatto che può gravare sui poker players è che per quanto riguarda le vincite sui siti esteri, non hanno alcuna possibilità di dedurre le spese. Pertanto dovranno denunciare gli incassi lordi, senza poter dichiarare i profitti netti. Ed è un fatto che rende impraticabile (senza tener conto in questa sede delle eventuali e probabili denunce per gioco d'azzardo, in applicazione della normativa italiana) la professione di grinders su una rooms.com da parte di un residente italiano.
Obblighi valutari
Non vi sono poi solo oneri ed obblighi fiscali ma anche valutari da rispettare. Pertanto il player italiano deve dichiarare il trasferimento di denaro da o verso l’estero per somme superiori ai 10.000€. Il giocatore – entrando nello specifico - dovrà compilare la sezione II del modulo RW, riportando il saldo del conto estero al 31 dicembre e specificare che non ricava interessi dal conto stesso. Per un approfondimento leggi qui.
Poker online
Il parere dell’Agenzia può essere un buon punto di riferimento per orientarsi in una materia così insidiosa, però, pur essendo molto simile (stiamo parlando di gioco online su siti esteri), la fattispecie presenta pur sempre elementi di diversità: un conto è riferirsi ad una singola vincita in un casinò estero ed un altro è parlare di un poker player professionista che è costretto a giocare più mani possibili per limitare al massimo la varianza. Nel lungo periodo, i suoi guadagni saranno determinati dalla differenza tra vincite e perdite. In tal caso, per la normativa fiscale italiano il giocatore non può dedurre le spese (perdite): deve quindi dichiarare i volumi di gioco e non i redditi netti percepiti. Nel recente caso di Varese la Guardia di Finanza sembra aver fatto riferimento al chiarimento dell’AdE, per la prima volta, anche nel poker online.com, contestando vincite (lorde) per 6 milioni di euro.
Commissione Tributaria Gorizia su gioco live
La posizione dell'AdE è però pur sempre un'interpretazione di parte. Nelle ultime settimane è emerso un primo, e fino ad ora, unico precedente per quanto riguarda il gioco live nei casinò esteri: nell'ottobre del 2011, la Commissione Tributaria di Gorizia si è espressa a favore di un giocatore friulano che aveva vinto nel 2004, in un casinò Hit di Nova Gorica in Slovenia, un jackpot alle slot machine di 735.000€.
Bisogna attendere le motivazioni dell'importante decisione per trarre delle conclusioni e se sarà possibile fare riferimento a questa sentenza anche per il gioco online, ma è chiaro che la Commissione si è espressa contro la doppia imposizione, non riconoscendo, in questo caso, le contestazione dell'Agenzia delle Entrate al giocatore italiano.
Poker online e tasse: guida per i players italiani - prima parte
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