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Ritenuta del 20% sui bonifici esteri: problemi per i pro?

E’ scattato l’allarme tra i poker pro sul nuovo provvedimento che impone una ritenuta del 20% da applicarsi  sui movimenti di denaro (bonifici per esempio) provenienti dall’estero: il primo a sollevare dubbi è stato Rocco Palumbo: alcune rooms (che operano con concessione AAMS) hanno sede fuori dai confini nazionali. I dubbi di RoccoG sono legittimi, però è giusto non usare toni allarmistici ma chiarire determinati aspetti.

RITENUTA. Dall'1 febbraio le banche (ma in generale tutti gli intermediari finanziari) sono costrette ad applicare una ritenuta del 20% sui bonifici in arrivo dall'estero a favore di persone fisiche. 

ESENTI. E' bene chiarire subito che tale obbligo non si applica alle persone fisiche che ricevono versamenti nell'ambito dell'esercizio della propria attività d'impresa o di lavoro autonomo (parleremo in seguito della dichiarazione preventiva).

RATIO LEGIS. Per comprendere fino in fondo (ed interpretare nella maniera corretta) il provvedimento n. 2013/151663, a firma del direttore dell'Agenzia dell'Entrate del 18 dicembre 2013, è bene mettere in evidenza la ratio della modifica imposta dalla legge 97/2003 (che ha emendato l'articolo 4, comma 2, Dl n. 167/90). L'obiettivo è quello di trattenere il 20% alle rendite finanziarie maturate fuori dai confini italiani. E' uno dei provvedimenti del pacchetto sul "monitoraggio fiscale". 

ATTIVITA’ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA. In particolare: "L’obbligo di indicare nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi gli investimenti  all’estero e le attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili  in Italia, previsto per le persone fisiche...". Nel mirino sono entrati i redditi da capitale. Il contesto è quello delle "rendite finanziarie estere". A pagina cinque del suddetto provvedimento, è prevista la tanto discussa ritenuta, nel capoverso riguardante la "tassazione alla fonte dei redditi e dei flussi finanziari esteri".

"i redditi derivanti dagli investimenti detenuti all’estero e dalle attività estere di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi, oltre che nei casi in cui detti investimenti ed attività siano ad essi affidati in custodia, amministrazione o gestione". 

Prevista quindi "una ritenuta alla fonte a titolo d’acconto con l’aliquota del 20 per cento sui seguenti redditi di capitale e redditi diversi, derivanti da investimenti all’estero e da attività estere di natura finanziaria, che  concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente".

BANCHE RESPONSABILI. Le banche e gli altri intermediari finanziari devono intervenire "nella riscossione dei predetti redditi e flussi finanziari e deve essere versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del prelievo, secondo le regole ordinarie". Ad esempio: le banche sono obbligate a trattenere il 20% da un bonifico proveniente dall'estero, a meno che il contribuente non abbia già provveduto a presentare documentazione necessaria che escluda la rendita finanziaria. 

AUTOCERTIFICAZIONE ED ESONERO. "Il prelievo va in ogni caso effettuato, indipendentemente da un incarico alla riscossione, a  meno che il contribuente non attesti, mediante un’autocertificazione resa in forma libera, che i flussi non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti all’estero o da attività estere di natura finanziaria. L’autocertificazione può essere resa in via preventiva e riguardare la generalità dei flussi che saranno accreditati presso il medesimo intermediario, salva contraria specifica indicazione da parte del contribuente".

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NATURA REDDITUALE. "Ai fini del corretto adempimento dei predetti obblighi di sostituzione tributaria, il contribuente deve fornire ogni utile informazione per individuare l’eventuale natura reddituale del flusso nonché la fattispecie e la relativa base imponibile. In mancanza di tali  informazioni, le ritenute o le imposte sostitutive vanno applicate sull’intero importo del flusso ricevuto in pagamento. Per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo si presume che i flussi finanziari siano derivanti dall’esercizio di tali attività, salva indicazione contraria da parte dei medesimi contribuenti". 

RIMBORSO. "Il contribuente può richiedere all’intermediario la restituzione dell’imposta non dovuta ovvero applicata in misura superiore a quanto dovuto entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello del prelievo". L'obbligo ricade sugli intermediari finanziari, in particolare le banche ma anche i gestori delle carte etc.

POKER PRO. Il campione delle WSOP 2012, Rocco Palumbo è stato il primo a sollevare il problema: se una poker room risiede all'estero cosa succede? Ricordiamo che in forza della "Legge per gli adeguamenti degli obblighi comunitari" del 2009, i concessionari italiani possono gestire la propria offerta anche con sede e server fuori dai confini, ma pur sempre all'interno dell'Unione Europea. Pertanto esistono rooms che operano da paesi comunitari.

COME MUOVERSI. Come abbiamo sottolineato, sono assoggettati "i redditi derivanti dagli investimenti detenuti all’estero e dalle attività estere di natura finanziaria". Di sicuro, coloro che percepiscono reddito da lavoro autonomo sono esentati e devono però preventivamente presentare una dichiarazione alla propria banca o intermediario. Pertanto è importante consultare gli istituti di credito, prima di ricevere un versamento dall'estero o effettuare un cash out da una rooms “estera” ma con concessione italiana (per le rooms.com le problematiche sono altre, in base ad una circolare dell’Agenzia delle Entrate), a meno che la società di riferimento non effettui i pagamenti da conti italiani. In tal caso il problema non dovrebbe sussistere.

INTERPRETAZIONE. Di sicuro, le vincite su rooms.it non rientrano nella categoria citata dal direttore dell'Agenzia delle Entrate. Però è bene muoversi con prudenza: a rigor di logica, il giocatore di poker dovrebbe chiarire il flusso dei propri movimenti attivi sul suo conto. L'interpretazione maggioritaria ritiene le vincite dell'online italiano esenti, in quanto vi è già una tassazione applicata alla fonte dalle rooms. Nel caso contrario si tratterebbe di una doppia ingiustificata imposizione, però ci muoviamo sempre nel campo interpretativo e l’Agenzia fino ad ora si è espressa (con una circolare ) sono su vincite maturate su siti esteri.

In base alle nove pagine firmate dal Direttore Attilio Befera, il contribuente deve comunque presentare una dichiarazione preventiva alla propria banca, onde evitare lo spiacevole inconveniente di vedersi trattenuto (e poi eventualmente rimborsato) il 20% dei movimenti in entrata.

Editor in Chief Assopoker. Giornalista e consulente nel settore dei giochi da più di due decenni, dal 2010 lavora per Assopoker, la sua seconda famiglia. Ama il texas hold'em e il trading sportivo. Ha "sprecato" gli ultimi 20 anni della sua vita nello studio dei sistemi regolatori e fiscali delle scommesse e del gioco online/live in tutto il Mondo.
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