Clamorosa retromarcia da parte della Corte di Cassazione che dopo aver dato ragione – solo tre settimane fa - ad un circolo di Palermo, questa volta entra a gamba tesa nei confronti del movimento del poker live e dei circoli, respingendo un ricorso di un club di Bari, con motivazioni che rischiano di stravolgere l’equilibrio dell’intero settore, mettendo in allerta anche i players.
Per la Terza Sezione Penale il poker è un gioco basato “prevalentemente sull'alea”; una conclusione che tecnicamente solleva qualche dubbio. Ma c’è di più, i giudici supremi si spingono oltre e vanno anche contro le indicazioni del Consiglio di Stato: anche in caso di premi in natura e non in denaro, si configura uno degli elementi essenziali del reato di gioco d’azzardo: il fine di lucro. La decisione del 3 novembre sembra portarci indietro di 30 anni, soprattutto per quanto riguarda il concetto di poker sportivo.
Il caso
Riavvolgiamo il nastro: le forze dell’ordine durante un torneo di texas hold’em, irrompono in un circolo a Bari e oltre a mettere i sigilli al locale, sequestrano l’intero montepremi dell’evento live di circa €5.000, somma destinata – secondo la difesa – all’acquisto di premi da distribuire ai giocatori. Il titolare del club presenta ricorso al Tribunale del capoluogo pugliese, forte della giurisprudenza favorevole del Tar della Puglia (sezione di Lecce) e delle indicazioni del Consiglio di Stato sui tornei live (buy-in massimo 30 euro, divieto di rebuy e premi non in denaro).
Il ricorso
I giudici baresi però respingono l’istanza di dissequestro. A questo punto – secondo quanto riportato da Lexgiochi.it - “l'interessato proponeva ricorso per Cassazione, perché non ricorreva il fumus commissi delicti (probabilità di effettiva consumazione del reato, ndr) relativo all'ipotizzato reato di cui all'art. 718 cp. (reato di gioco d'azzardo) trattandosi di gioco lecito di abilità denominato 'poker sportivo non a distanza' disciplinato anche dalla Legge Comunitaria 88/09 gioco in ordine al quale mancava il fine di lucro”.
Motivazioni
La terza sezione della Corte di Cassazione però ha dichiarato il ricorso “infondato”. Ma a far discutere sono soprattutto le motivazioni “il Tribunale di Bari ha congruamente motivato i punti della decisione. In particolare il giudice del riesame ha accertato che presso il circolo si svolgeva un torneo di poker sportivo, per la cui partecipazione era stata raccolta la somma di 4.890 euro, risultante dal versamento delle quote di partecipazione dei giocatori; una parte veniva utilizzata per l'acquisto dei premi".
Ricorrevano pertanto allo stato degli atti gli elementi costitutivi del reato di azzardo ex art-718 c.p., trattandosi del gioco del poker basato prevalentemente sull'alea in ordine al quale era prevista la vincita di premi in natura, realizzandosi così anche il fine di lucro”.
Conseguenze
La Terza Sezione penale ha quindi ravvisato i due elementi costitutivi (alea e fine di lucro) del reato di gioco d’azzardo. Le conclusioni però stridono con i recenti precedenti della medesima Corte (vedi circolo di Palermo) e del Consiglio di Stato (a favore di un club di Taranto) e soprattutto con la già citata Legge ordinaria del 2008 “per gli adeguamenti degli obblighi comunitari” che riconosce il poker online come uno skill game. Un gioco che viene considerato dalla legge italiana d’abilità su internet, tecnicamente può essere ritenuto d’azzardo dal vivo?
A logica potrebbero esserci irregolarità sotto il profilo amministrativo (vedi mancata concessione dei Monopoli di Stato) ma nell’ottica di una responsabilità penale, diventa difficile ravvisare un reato, alla luce del recente quadro giurisprudenziale e normativo.
Per la Corte di Cassazione giocare nei circoli è reato penale. Esprimi la tua opinione sul poker live in Italia!