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Poker e fisco: come dichiarare le vincite nei casinò USA

Quello che succede a Las Vegas, rimane a Las Vegas. Una regola d’oro che vale per tutti ma non per il fisco italiano. Siamo vicini all’evento dell’anno, le World Series of Poker e diversi nostri affezionati lettori hanno sollecitato un approfondimento sugli aspetti fiscali inerenti alle vincite maturate nei casinò degli Stati Uniti, anche alla luce dell’inchiesta ‘All in’ condotta dalla Guardia di Finanza nei confronti di decine di poker players italiani. Cerchiamo di fare chiarezza sul tema con il noto Avvocato tributarista Asa Peronace.

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Nella precedente intervista, il legale del foro di Milano, aveva sottolineato come le somme incassate nelle sale da gioco americane non sono soggette a doppia tassazione, in virtù di una convenzione tra Italia e USA. Pertanto i giocatori possono chiedere il rimborso della ritenuta alla fonte (del 30%) direttamente alla sala da gioco.  Chiarito questo punto, valutiamo ora gli aspetti inerenti la posizione dell’Agenzia delle Entrate, per quanto riguarda le somme incassate a Las Vegas o negli altri casinò degli States.

Avvocato, ci chiarisca un grosso dubbio: se il giocatore italiano non deve pagare tasse negli USA, come si deve comportare con il fisco italiano?
Il fatto – commenta Asa Peronace – che il player possa ottenere un’esenzione per le vincite realizzate all’estero comporta, a mio avviso, l’obbligo da parte sua di dichiarare interamente tale vincita alle autorità fiscali del nostro paese.

In che sede devono essere dichiarate tali somme?
Le  vincite  devono  essere riportate nel rigo RL15 del quadro del Modello Unico, atteso che siamo in presenza di una forma di reddito diverso, disciplinato dall’articolo 67, comma 1, lettera D, del DPR 917 del 1986.

Abbiamo visto come il giocatore italiano può chiedere il rimborso della ritenuta alla fonte ai casinò negli USA. Cosa succede nel caso in cui non presenti tale richiesta?
Il vero problema, come ho già detto nei miei precedenti interventi, è che l’eventuale ritenuta subita dal giocatore negli Stati Uniti, non trova riconoscimento nell’ordinamento fiscale italiano, visto che la Convenzione contro la doppia imposizione non disciplina per nulla i redditi derivanti dalle attività di vincite del gioco.

Quindi – continua il legale – il giocatore potrebbe trovarsi nella situazione kafkiana di dover pagare due volte le imposte, in relazione alla stessa vincita realizzata: essere tassato prima negli USA (dimenticandosi di chiedere il rimborso) e successivamente in Italia. Piuttosto, vorrei precisare che proprio l’esenzione di tassabilità negli States per le vincite ivi realizzate, prevista nella Convenzione, potrebbe spingere le autorità italiane a tassare interamente la vincita realizzata all’estero.

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Per quanto riguarda le spese sostenute e le perdite subite all’estero da parte di un giocatore, queste sono detraibili in Italia?

Per comprendere l’orientamento del fisco italiano, segnalo ai lettori una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (dicembre 2010) che in relazione alle vincite realizzate online su un sito .com, ha espresso un principio generale circa la non deducibilità delle spese sostenute e le perdite subite: “L’articolo 67 del DPR 917/86 prevede, infatti, che  costituiscono  redditi  diversi le vincite delle lotterie, dei  concorsi  a  premio,  dei  giochi  e  delle scommesse organizzati per il pubblico  e  i  premi  derivanti  da  prove  di abilità o dalla sorte (…)”.

Il successivo articolo 69, comma 1, del  TUIR  prevede  che  tali  somme “costituiscono  reddito  per  l’intero  ammontare  percepito   nel   periodo d’imposta, senza alcuna deduzione.  Nel caso di specie, pertanto, l’istante deve assoggettare  a  tassazione l’intero ammontare delle vincite  percepite  nel  periodo  d’imposta,  senza tener conto delle spese sostenute per la loro produzione”.

Per chiarezza: sui siti italiani .it, come abbiamo più volte ribadito, la tassazione è alla fonte. Per quanto riguarda invece le piattaforme web straniere (.com) non autorizzate in Italia? Il fisco come le considera?
La stessa risoluzione dell’ Agenzia delle Entrate esprime un ulteriore principio circa la piena tassabilità delle vincite realizzate sui siti esteri: ”Occorre inoltre considerare che l’articolo 30 del  D.P.R.  29  settembre 1973, n. 600 prevede che tali vincite o premi, se corrisposti  dallo  Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel  primo comma dell’articolo 23  dello  stesso  decreto,  sono  assoggettati  ad  una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con facoltà di rivalsa.  L’erogazione di reddito da parte di un  soggetto  che  non  è  sostituto d’imposta, rende necessario l’adempimento degli obblighi dichiarativi in capo al contribuente”.

Prima parte: come evitare la doppia tassazione nei casinò USA

Editor in Chief Assopoker. Giornalista e consulente nel settore dei giochi da più di due decenni, dal 2010 lavora per Assopoker, la sua seconda famiglia. Ama il texas hold'em e il trading sportivo. Ha "sprecato" gli ultimi 20 anni della sua vita nello studio dei sistemi regolatori e fiscali delle scommesse e del gioco online/live in tutto il Mondo.
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