Le Commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno approvato il testo della manovra fiscale, corretta solo in alcuni passaggi con limitati emendamenti presentati dal relatore del Gilberto Pichetto Fratin. Nessuna modifica all’articolo 24 sui giochi ed in particolare il comma 34, inerente il poker live. Rimane immutata anche la norma che impone il blocco dei servizi bancari, finanziari e di credito nei confronti delle rooms online sprovviste di concessione AAMS.
In questo modo, oggi il testo sarà approvato con la ‘fiducia’ al Senato e domani alla Camera dei Deputati per il via libera definitivo. Si apre così una nuova ed importante fase per il poker dal vivo in Italia.
Vediamo quali sono le novità principali:
- nuovo bando di gara entro il 30 novembre
- previste 1.000 concessioni per le future poker rooms live
- eliminazione dei limiti imposti dalla Comunitaria: decade il divieto di rebuy e il limite massimo per il buy-in
- tassazione: prelievo del 3% sulla raccolta
Un futuro regolamento attuativo predisporrà (eventualmente) il tetto massimo della quota di iscrizione e il numero degli eventi giornalieri che si potranno giocare nelle sale. Nel ‘vecchio’ testo della Legge Comunitaria era previsto solo un torneo all’interno del territorio comunale. Ancora da stabilire quale sarà il limite massimo della rake.
Per quanto riguarda il gaming online invece, sempre all’articolo 24, 29, 30 e 31 comma, è previsto un pacchetto contro il gioco offshore. Pertanto, gli istituti bancari e finanziari, nonché i gestori delle carte di credito non potranno più servire i siti di gioco sprovvisti di concessione AAMS (le rooms, i bookmakers ed i casinò online .com). Per ogni infrazione accertata, la sanzione amministrativa prevista è dai 300.000€ a 1.000.000€.
Il comma 29 è esplicito e non lascia dubbi interpretativi: “le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti a segnalare in via telematica all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) gli elementi identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti, indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”.