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Poker live: Tar Toscana respinge ricorso club di Montecatini

giudice-pokerIl Tar della Toscana ha confermato la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato respingendo l’impugnazione del provvedimento di sequestro di un circolo di Montecatini Terme, a seguito della chiusura avvenuta il 27 novembre del 2010 da parte delle Questura di Pistoia. Per i giudici non si può giocare dal vivo nei club privati senza concessione AAMS.

Se sotto il profilo penale le toghe sembrano andare in un’unica direzione favorevole, con numerosi casi di archiviazione dei poker players e dei titolari dei club, per quanto riguarda l’aspetto amministrativo, la questione dei tornei di Texas Hold’em dal vivo sembra ben più complicata. Vi è un’evidente difformità di trattamento sul territorio anche se la giurisprudenza maggioritaria è comunque negativa.

Ad eccezione del Tar della Puglia che ha emesso negli ultimi 8 mesi, due ordinanze che hanno riconosciuto un vuoto legislativo nel settore,  il Consiglio di Stato ed i Tribunali Regionali di Lazio, Veneto e Piemonte invece hanno sposato una linea più rigida. E così è stata la volta anche del Tar della Toscana.

I giudici fiorentini riconoscono che i tornei di poker live sono da considerarsi un gioco d’abilità e che il club di Montecatini rispettava la linea ‘consigliata’ dal Consiglio di Stato nel parere del 2008 ma, in modo paradossale, ribadiscono che non si può giocare senza alcuna concessione da parte dei Monopoli di Stato (AAMS).

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Il Tar della Toscana ha reso pubbliche le motivazioni ed in particolare sottolinea che "in mancanza di concessione statale deve ritenersi preclusa ai privati la possibilità di organizzare ed esercitare il poker sportivo con modalità che prevedono il pagamento di una posta d'ingresso e la corresponsione ai vincitori di una ricompensa, anche di natura non pecuniaria, trattandosi di attività soggetta per legge, per ragionevoli esigenze di tutela dell'ordine pubblico, a riserva statale, come confermato dal comma 28 dell'articolo 24 delle legge comunitaria 2008".

In tutti i casi, anche in forza delle motivazioni del Tribunale Amministrativo che ha riconosciuto il rispetto delle regole dettate dal Consiglio di Stato (buy-in massimo 30 euro, etc.) da parte dei titolari del circolo e soprattutto che il Texas Hold’em non è da considerarsi gioco d’azzardo (non rientrante nella fattispecie prevista dall'articolo 720 c.p.), viene alleggerita la posizione, sotto il profilo penale, delle 36 persone che sono state segnalate nel blitz del 27 novembre, all’autorità giudiziaria.  Come nella vicina Pisa ed in altre sezioni penali di vari tribunali italiani, per i giocatori si arriverà ad una probabile richiesta di archiviazione senza alcun rinvio a giudizio.

 

Editor in Chief Assopoker. Giornalista e consulente nel settore dei giochi da più di due decenni, dal 2010 lavora per Assopoker, la sua seconda famiglia. Ama il texas hold'em e il trading sportivo. Ha "sprecato" gli ultimi 20 anni della sua vita nello studio dei sistemi regolatori e fiscali delle scommesse e del gioco online/live in tutto il Mondo.
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