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Cassazione: leciti i tavoli di poker online negli esercizi commerciali

cassazione-poker-onlineNel mese di febbraio, la terza sessione penale della Cassazione ha riconosciuto lecita l’istallazione dei tavoli di poker online negli esercizi commerciali, in base a quanto disposto dal Decreto Bersani del 2006. In questi giorni sono state pubblicate le motivazioni da parte della suprema Corte, secondo la quale, essendo le postazioni collegate alla rete AAMS, sono da ritenersi legittime a tutti gli effetti.

La Cassazione non ha avuto dubbi: “"trattasi di gioco a distanza disciplinato dal Decreto Bersani che prevede per i Monopoli la facoltà di autorizzare giochi di abilità nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'attività dei giocatori".

Le motivazioni di fatto aprono a tutti gli effetti ad una maggiore diffusione dei tavoli elettronici nei circoli e negli esercizi commerciali ma non solo, riconoscono il poker (in modalità torneo) come un gioco d'abilità a tutti gli effetti. Con le conseguenze che ne derivano.

La pronuncia della Corte è avvenuta a seguito di un ricorso presentato dai legali Claudio Fraticelli e Gianluca Pomante per conto di ItalyPoker. Il concessionario ha impugnato un’ordinanza emessa da parte del Tribunale di Treviso che aveva riconosciuto valido un sequestro di un tavolo elettronico per il poker online, installato all’interno di un esercizio commerciale, in base alla circolare dei Monopoli del 3 maggio 2010.

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tavolo-poker-onlinePer la tesi difensiva dei due legali "il gioco del poker in modalità torneo non è un gioco d'azzardo, per espressa previsione normativa ed il concessionario autorizzato alla raccolta del gioco online sta rispettando la concessione stipulata con l'Amministrazione dei Monopoli di Stato. Il sequestro dei tavoli multipostazione era chiaramente finalizzato alla ricerca del reato, e non una sua logica conseguenza, come previsto dal Codice di Procedura Penale”.

La Cassazione ha accolto le argomentazioni della difesa senza riserve con la sentenza n. 169/2011 ed in effetti le motivazioni sembrano chiare anche sotto il profilo del diritto: “l'Ordinanza impugnata omette in effetti di motivare la sussistenza del fumus del reato non considerando (e non confutando) in alcun modo le prospettazioni della difesa, che contesta la possibilità di ravvisare il fumus in ragione delle concessioni ottenute e delle modalità di gioco".

Editor in Chief Assopoker. Giornalista e consulente nel settore dei giochi da più di due decenni, dal 2010 lavora per Assopoker, la sua seconda famiglia. Ama il texas hold'em e il trading sportivo. Ha "sprecato" gli ultimi 20 anni della sua vita nello studio dei sistemi regolatori e fiscali delle scommesse e del gioco online/live in tutto il Mondo.
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