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Corte Giustizia UE ‘autorizza’ in Italia altro book estero

sentenza-corte-giustiziaDal Lussemburgo arriva un’altra decisione a favore di un bookmaker straniero nei confronti dello Stato italiano: la Corte di Giustizia Europea ha ritenuto applicabile la Sentenza ‘Costa-Cifone’ non solo nei confronti di Stanleybet ma anche di GoldBet, riconoscendo come lecita l’attività di un Ctd (Centro trasmissione dati) di Prato collegato al bookmaker austriaco.

Le autorità avevano denunciato (con relativa apertura di un procedimento penale) otto persone per inosservanza della normativa italiana sulle scommesse sportive. Il Tribunale del Riesame della città toscana ha però sollevato la questione pregiudiziale alla Corte lussemburghese.

La nuova presa di posizione dei giudici europei rende ancora più confuso il quadro del mercato delle scommesse sportive e del gioco pubblico in generale nel nostro paese, creando due reti parallele esistenti di fatto: da una parte i punti vendita autorizzati da AAMS che pagano regolarmente le tasse all’erario italiano. Dall’altra i Ctd controllati dai bookies esteri che operano con licenze riconosciute da paesi dell’Unione Europea (Malta, Austria, Gran Bretagna etc), con altri palinsesti e regole diverse (le tasse versate ai paesi licenziatari sono calcolate sul profitto e non sugli importi scommessi come in Italia).

Goldbet, come Stanleybet, non partecipò  direttamente al bando 'Bersani' del 2006. La multinazionale austriaca acquisì due concessioni, attraverso una sua controllata italiana: Totobetting srl. AAMS però revocò in un secondo momento le licenze perché la stessa società aveva “gestito attività di gioco transfrontaliere”. La Corte di Giustizia ha preso posizione proprio su questo aspetto.

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Al punto 11 delle questioni pregiudiziali contenute nell'ordinanza, i giudici rilevano che al caso di specie può essere applicata la sentenza Costa-Cifone che a febbraio ha riconosciuto le ragioni di StanleyBet. La Corte ha inoltre espresso forti critiche (punto 14) alle “condizioni e modalità” del bando di assegnazione delle concessioni del 2006.

Nelle motivazioni la Corte ha ribadito che “gli articoli 43 CE e 49 CE (libertà di stabilimento e prestazione di servizi), nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia escluso, in violazione del diritto dell'Unione, una categoria di operatori dall'attribuzione di concessioni per l'esercizio di un'attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di operatori esistenti".

"Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano applicate sanzioni, per l'esercizio di un'attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del Diritto dell'Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest'ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni, non abbiano effettivamente rimediato all'illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara".

Editor in Chief Assopoker. Giornalista e consulente nel settore dei giochi da più di due decenni, dal 2010 lavora per Assopoker, la sua seconda famiglia. Ama il texas hold'em e il trading sportivo. Ha "sprecato" gli ultimi 20 anni della sua vita nello studio dei sistemi regolatori e fiscali delle scommesse e del gioco online/live in tutto il Mondo.
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