E’ in atto un continuo assalto all’arma bianca da parte dei politici italiani e dell’opinione pubblica nei confronti del gioco. Questa volta ad entrare nel mirino è il poker sportivo live: Stefano Di Lillo, Senatore del Pdl, ha presentato un emendamento al Decreto Fiscale che prevede l’abrogazione della Legge che dovrebbe disciplinare il settore. In alternativa, il parlamentare ha chiesto un'ulteriore proroga oltre il 30 giugno.
Il primo emendamento prevede la cancellazione dei commi 27 e 28 dell’articolo 24 della legge n.88 del 2009, la famosa ‘Comunitaria’.
L’intervento “mira ad abrogare le previsioni normative istitutive del poker live. Si tratta di un gioco ad elevata pericolosità sociale. Si suggerisce la soppressione della norma che ha introdotto tale gioco".
In poche parole per il Senatore Di Lillo, il poker dal vivo, anche in ambienti autorizzati e controllati, rappresenta un pericolo per la società nonostante il testo di legge approvato nel 2009, preveda tornei con buy-in di “modico valore”.
La giurisprudenza ha ravvisato, in diverse sentenze, la mancanza del fine di lucro in questo tipo di tornei e pertanto non ha applicato la fattispecie del gioco d’azzardo.
In modo del tutto paradossale, quello del Senatore potrebbe risultare un clamoroso autogoal ed un assist involontario ai circoli privati: il suo intervento cancellerebbe l’unica legge che, di fatto, proibisce di giocare nei poker club. Vi sarebbe una diffusione ancora più marcata del fenomeno. Leggiamo i due commi in questione:
27. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo; con il medesimo regolamento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo e le modalità che escludono i fini di lucro e la ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, nonché l'impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località.
28. Nel rispetto dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, recepita con il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e degli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza sono consentiti ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Con l’eliminazione del comma 28, non si configurerebbe più neanche l’illecito sotto il profilo amministrativo ed il mercato sarebbe, di fatto libero, almeno per le partite low stakes, “di modico valore” che non rientrano, secondo la giurisprudenza maggioritaria, nell’ambito di applicazione dell’articolo 721 del codice penale. L'abrogazione inoltre del comma 27, impedisce la promulgazione del regolamento e, di conseguenza, impedisce di stabilire anche "le modalità che escludono i fini di lucro". AAMS non sarebbe più competente nell'autorizzazione dei tornei.
La Corte di Cassazione, in una recente sentenza si è spinta oltre, ed ha riconosciuto la mancanza di alea nei tornei di texas hold’em. Per questo motivo, a prescindere dall’entità del buy-in, non sarebbe applicabile, anche in questo caso, l'articolo 721 del codice penale, gettando nel caos il settore, con gravi problemi soprattutto per l'ordine pubblico, oltre a creare gratuiti danni all'Erario e ai livelli occupazionali.