Importante sentenza da parte della terza sezione civile della Corte di Cassazione che ha stabilito che gli accordi meramente privati tra giocatori non possono essere oggetto di azione giudiziale, ovvero non sono meritevoli di tutela legale.
L’autorevole precedente è senza dubbio un monito a tutti quegli accordi atipici tra players che nella maggior parte dei casi vengono conclusi verbalmente. In particolare, nel poker, è frequente il fenomeno dello staking, una forma di finanziamento molto comune anche nell'online. Un giocatore viene finanziato per un determinato evento e contestualmente si impegna a versare una quota percentuale della sua eventuale vincita al finanziatore. Per la Cassazione, tali accordi non hanno alcun valore dinanzi ad un giudice.
L’articolo 1935 del codice civile stabilisce: “le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state legalmente autorizzate”, ma tale norma non può essere applicata – secondo la Cassazione – per tali intese.
La Suprema Corte ha stabilito che “la regola di cui all'articolo 1935 c.c. non può valere per gli accordi meramente privati fra i giocatori, che si svolgono con modalità normalmente inidonee a fornire alcuna certezza in ordine ai relativi contenuti e avvengono sotto la spinta di motivazioni largamente influenzate da fattori irrazionali”.
La Corte sembra lasciare però uno spiraglio interpretativo. Leggendo la sentenza al contrario, un contratto che disciplina in maniera dettagliata gli accordi di tale natura dovrebbe – in teoria – essere meritevole di tutela giudiziale? I giudici non chiariscono questo aspetto. Si tratta solo di un problema formale oppure anche di diritto sostanziale? Vi sono poi altri profili (fiscali e valutari) che meritano attenzione, soprattutto quando l'attività di staking riguarda tornei all'estero.
Il caso di specie, preso in esame dai giudici di legittimità, riguardava due donne di Genova che avevano deciso, in società, di scommettere sul gioco del lotto ed in particolare su un numero ritardatario. Una delle due giocatrici, anticipava le somme all’altra, ma una volta deciso di interrompere la scommessa, la ‘debitrice’ si era rifiutata di rimborsare il denaro anticipato per suo conto dall’amica. Per la Cassazione, in questo caso non può essere applicato l’articolo 1935 del codice civile e gli accordi privati tra giocatori non meritano tutela.